AutoMia Reale Cargo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI
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AutoMia Reale Cargo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AUTOMIA REALE CARGO
Mod. 5284 RCA Ed. 04/2020
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All’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Reale Mobile. L’accesso è gratuito previa la registrazione.
Automia Reale Cargo offre una copertura per il tuo autocarro leggero (fino a 6 tonnellate) completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.
Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate, puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l’incendio, le calamità naturali, la collisione o l’uscita di strada, la rottura dei cristalli.
Con questo prodotto ti puoi garantire anche per una serie di eventi legati alla tua attività professionale quali ad esempio il mancato utilizzo del veicolo, i danni alle merci o alle attrez- zature trasportate.
Inoltre, puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino, auto sostitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all’utilizzo del tuo veicolo.
Infine, sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l’unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.
Scegliendo Reale Mutua, ha scelto la sicurezza a tutto tondo: con noi, ogni viaggio è Reale.
REALE MUTUA
e il suo Agente di fiducia
Controlli i box di consultazione che troverà all’interno delle condizioni assicurative: le in- dicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrat- tuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
INDICE
INTRODUZIONE 2
GLOSSARIO 6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 10
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 19
Che cosa posso assicurare 19
Che cosa non è assicurato 21
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 25
Che cosa fare in caso di sinistro 33
SEZIONE DANNI 34
Che cosa posso assicurare 34
Che cosa non è assicurato 50
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 50
Che cosa fare in caso di sinistro 53
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO 58
Che cosa posso assicurare 59
Che cosa non è assicurato 70
Che cosa fare in caso di sinistro 71
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 72
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti 72
SEZIONE TUTELA LEGALE 73
Che cosa posso assicurare 75
Che cosa non è assicurato 81
Che cosa fare in caso di sinistro 83
INDICE
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 86
Che cosa posso assicurare 87
Come e con quali condizioni operative mi assicuro 88
Che cosa non è assicurato 92
Che cosa fare in caso di sinistro 92
APPENDICE NORMATIVA 100
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE?
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI?
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzia.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/ assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
In questo capitolo è indicato l’ambito geografico nel quale la copertura è valida.
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la Sezione di Re- sponsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.
Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.
CLASSE UNIVERSALE – CU
Classe di “Conversione universale” risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciato dall’Impresa di Assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72/2018).
CODICE DELLA STRADA
Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.
Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FRANCHIGIA
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Rias- sicurativi (R.U.I.) di cui all’Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
MINIMO DI SCOPERTO
Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo sinistro.
Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 Codice della Strada.
PERIODO D’OSSERVAZIONE
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive e dell’annota- zione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d’osservazione inizia:
– per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d’assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
– i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati ana- grafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.
Forma di assicurazione per la quale l’Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verifi- catosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Codice Civile).
L’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.
La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.
La responsabilità principale ricorre:
– nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
– nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
VALORE COMMERCIALE
Il valore del bene in comune commercio.
Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttri-ce, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte inte- grante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorpo- rate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
DURATA DELLA COPERTURA
Il contratto ha durata di un anno, termina alla scadenza indicata in polizza e non può essere tacitamente rinnovato.
Reale Mutua è tenuta a mantenere la copertura sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Quale durata può avere la polizza?
La polizza normalmente ha una durata di un anno. La copertura vale fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza a meno che il Cliente non sottoscriva un nuovo contratto.
Ciò significa che, ad esempio, se la polizza ha scadenza il giorno 7 del mese, la copertura è attiva fino alle ore 24 del giorno 22 dello stesso mese.
È anche possibile, su richiesta del contraente, stipulare un contratto di durata superiore ad un anno, c.d. “rateo più anno” oppure un contratto con durata inferiore ad un anno (cd. “temporaneo”): anche in tali casi la copertura opera sino alle h. 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
1.2 PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO
Al termine dell’annualità assicurativa Reale Mutua può formulare al Contraente una pro- posta di rinnovo del contratto mettendo a disposizione presso l'Agenzia la quietanza con l'indicazione del premio proposto per l'anno successivo ed il certificato d'assicurazione, man- tenendo ferme le condizioni di assicurazione in corso e le garanzie incluse in polizza.
Il Contraente può decidere di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio.
Quali condizioni di premio si applicano in caso di rinnovo della polizza?
Il premio per la nuova annualità viene determinato sulla base delle nuove condizioni tarif- farie proposte da Reale Mutua per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garan- zie eventualmente presenti in contratto.
1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dal giorno e dall’ora indicati in polizza, se è stato pagato il premio
o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è stata assegnata la polizza.
In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga alle scadenze successive alla prima, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l’assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Tale disposizione si applica anche a polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.
Cos’è il premio?
Il Premio, in una polizza, è la somma che occorre pagare a Reale Mutua per attivare la garanzia assicurativa e deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza ed ai succes- sivi rinnovi. Il premio è comprensivo di imposte ed eventuali altri contributi previsti dalla legge.
Il premio può essere pagato tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell’intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito/credito (in base alla vigente normativa).
1.4 DIRITTO DI RECESSO (valido solo per le polizze stipulate a distanza)
Il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pa- gamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata con- tenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a Reale Mutua.
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.
Alla ricezione di tutti i documenti Reale Mutua è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e riportate in polizza.
Le omissioni e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del premio le dichiarazioni relative alla residenza del proprietario o alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La variazione di una delle circostanze sulla cui base è calcolato l'ammontare del premio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tem- pestivamente a Reale Mutua e potrà comportare una modifica contrattuale con possibile differenza di premio.
La mancata comunicazione di tali variazioni può comportare l’inoperatività totale o parziale della garanzia.
Nei casi sopra indicati per la garanzia Responsabilità civile auto (R.C.A.), Reale Mutua potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato.
Esempio: il Cliente al momento della sottoscrizione della polizza, ha dichiarato di risiedere ad Aosta ed ha pagato un premio di euro 300. In realtà risiede a Milano ed avrebbe dovuto pagare euro 600, Ha quindi pagato il 50% del dovuto.
Poniamo che vi sia un sinistro e che la Compagnia abbia risarcito il terzo danneggiato per un importo di euro 2000: in tal caso la Compagnia potrà rivalersi nei confronti del proprio Cliente per un importo di 1000 euro, vale a dire il 50% del danno risarcito.
In ogni caso, nel momento in cui la Compagnia dovesse venire a conoscenza di tale errata dichiarazione può chiedere al Cliente il pagamento della somma che avrebbe dovuto pa- gare in più al momento della firma del contratto se avesse fornito l’informazione corretta. (nell’esempio precedente 300 €).
1.6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente ha la facoltà di sospendere l’assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta a Reale Mutua.
Reale Mutua rilascia un’appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente: la sospensione decorre dal giorno e dall’ora indicati nella predetta appendice e può avere una durata massima non superiore a 18 mesi.
Se non si utilizza il veicolo per un certo periodo è possibile sospendere momentanea- mente il contratto?
Sì, è possibile sospendere il contratto in corso per un periodo massimo di 18 mesi purché il veicolo non stazioni in un’area pubblica o aperta al pubblico (es: si può custodire il veicolo nel proprio box privato, chiuso ma non lasciarla in strada o in un parcheggio potenzial- mente accessibile a tutti).
Se si intende sospendere il contratto bisogna contattare l’Agenzia che consegnerà un’ap- pendice con l’indicazione della data da cui il contratto è sospeso.
La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto: non si può ad esempio sospendere la garanzia RCA e lasciare in vigore la garanzia furto.
Riattivazione entro diciotto mesi
Il Contraente, entro diciotto mesi, dalla data di sospensione può chiedere che il contratto sospeso venga riattivato. La riattivazione può avvenire anche per altro veicolo, purché il pro- prietario sia lo stesso.
Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal premio determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di premio pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
Come avviene la riattivazione del contratto?
La condizioni contrattuali applicabili al contratto riattivato sono le stesse che erano in vigore sul contratto sospeso mentre la tariffa applicabile è quella in vigore al momento della riattivazione.
Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:
– vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
– demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione;
– furto
del veicolo indicato nel contratto, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto: in tal caso Reale Mutua è tenuta a rimborsare, il premio pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
Mancata riattivazione entro 18 mesi dalla sospensione
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia chiesto di riattivare il con- tratto, questo si estingue con effetto dal giorno della sospensione ed il premio pagato, resta acquisito da Reale Mutua.
Casi in cui non è consentita la sospensione
La sospensione non è consentita:
– a seguito di furto del veicolo assicurato;
– per i contratti di durata inferiore all’anno;
– per i contratti stipulati in forma di “libro matricola” (polizze comprendenti più veicoli).
In caso di cessazione del rischio per demolizione, trasferimento di proprietà, cessione in conto vendita, furto del veicolo, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione de- finitiva all'estero del veicolo, Il Contraente può chiedere la risoluzione oppure la sostituzione del contratto.
In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà o cessione in conto vendita del
veicolo, il Contraente può chiedere anche la cessione del contratto.
In caso di furto il Contraente deve chiedere la risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto comporta la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento della restituzione della documentazione indicata nell’articolo successivo. Da tale data il contratto si intende risolto. In caso di furto del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
La sostituzione comporta che il contratto relativo al veicolo demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario. In questo caso Reale Mutua consegna il certificato e la Carta Verde per il nuovo veicolo, previo paga- mento dell’eventuale differenza di premio in base alle condizioni tariffarie:
– in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
– in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.
Per le polizze di durata inferiore all’anno, Reale Mutua non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione della polizza.
Nel caso di cessione del contratto il Contraente, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente e a Reale Mutua che emette i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di premio.
Finché Reale Mutua non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del
veicolo, il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e Reale Mutua non rilascerà l’atte- stazione dello stato del rischio.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il nuovo proprietario dovrà stipulare un nuovo contratto.
1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO: DOCUMENTAZIONE CHE IL CONTRAENTE DEVE PRESENTARE IN AGENZIA
In tutti i casi di cessazione del rischio il Contraente deve prontamente darne comunicazione all'Agenzia ed, inoltre, è tenuto a fornire:
• in caso di demolizione del veicolo copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o una succursale della casa costruttrice del vei- colo attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
• in caso di cessazione della circolazione del veicolo o di esportazione definitiva all'estero, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• in caso di trasferimento di proprietà oltre all'atto di trasferimento definitivo vero e proprio è equiparato l'atto di cessione in conto vendita che è quel documento rilasciato al pro- prietario dalle concessionarie e dagli altri soggetti regolarmente abilitati dalla Camera di Commercio (CCIAA) alla compravendita di veicoli;
• in caso di furto del veicolo, copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO - SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI
In caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, Reale Mutua rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di sca- denza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Contraente, nel caso di frazionamento del premio di polizza, è tenuto a completarne il pagamento annuo.
Esempio: il Cliente ha sottoscritto con Reale Mutua una polizza che oltre alla garanzia RCA, comprende le seguenti garanzie:
• “Atti vandalici-eventi sociopolitici”
• “Incendio”
• “Calamità naturali”.
Nell’ipotesi in cui, a causa di un incendio, il veicolo assicurato sia totalmente bruciato (c.d. “perdita totale”) ed Il Cliente non voglia sostituirlo con un altro veicolo, Reale Mutua gli rimborserà la parte di premio relativa alle garanzie RCA, Atti vandalici-eventi sociopolitici e calamità naturali, calcolandone l’ammontare della restituzione a partire dalla data del sinistro, mentre, per quanto riguarda la garanzia “Incendio”, interessata in questo esem- pio dal sinistro, non si procede a nessun rimborso di premio a favore del Cliente.
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Va- ticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera e Regno Unito.
L’assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata da Reale Mutua al Contraente.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la Respon- sabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di sca- denza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.
Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata
sulla Carta Verde, anche quest’ultima cessa di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Reale Mutua; l’uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.
Per le Sezioni “Danni” e “Infortuni del Conducente” l’assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde la cui sigla non risulti barrata sulla Carta Verde stessa.
Per le Sezioni “Tutela Legale” e “Assistenza”, vale l’ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
CHE COSA POSSO ASSICURARE
Reale Mutua, entro i massimali convenuti in polizza, copre i danni involontariamente cagio- nati a terzi dall’Assicurato che quest’ultimo è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di risarcimento in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza.
Che cosa assicura la garanzia RC Auto?
La garanzia Responsabilità Civile Auto (conosciuta anche come RCA) tutela il responsabile dell’incidente per gli eventuali danni provocati ad altri (i cosiddetti “terzi”) con il veicolo assicurato: in tale caso Reale Mutua pagherà direttamente il terzo danneggiato fino alla somma indicata nella polizza (cosiddetto massimale). La legge fissa gli importi minimi del massimale e non è possibile assicurarsi per importi inferiori.
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
• danno provocato per danni a persone € 2.000.000
• importo risarcito € 2.000.000
2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
• danno provocato per danni a persone € 7.500.000
• importo risarcito € 6.070.000
RIMORCHI
Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:
– per i danni provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
– in base all’assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest’ultima costituendo con essa un unico veicolo.
In alcuni Paesi dell’Unione Europea, quali Spagna, Germania, Francia, Grecia e Slovenia, in caso di rimorchio agganciato ad una motrice, l’assicurazione dei due veicoli opera con- giuntamente in base alla responsabilità di ciascuno.
VEICOLI TRAINANTI CARRELLI APPENDICE
La garanzia opera anche per i danni cagionati dai carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo.
La garanzia vale anche:
• per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.
• per la responsabilità dei trasportati, ad eccezione del conducente e dei soggetti esclusi dalla Legge, per le somme che siano tenuti a corrispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.
• per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico, comprese quelle effettuate con mezzi meccanici purché fissati stabilmente al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
• nei veicoli ad uso scuola guida, per la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore e l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame; l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
Il contratto è operante in caso di incidente all’interno di un parcheggio privato?
Si, il tuo contratto è operante perché le aree private sono comprese in copertura.
La garanzia vale anche per le operazioni di carico e scarico effettuate con pedane mecca- niche idrauliche?
Sì, è sufficiente che le stesse siano fissate stabilmente al veicolo.
2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI
Per rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati in polizza.
Questi ultimi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
COSA NON È ASSICURATO
L’assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo
assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il
locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
Non sono assicurati inoltre i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche prelimi- nari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA (Condizione operante se richiamata in polizza)
RIVALSA LIMITATA A 5.000 €
Reale Mutua esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguen- za di sinistro entro il limite di 5000 euro nei casi di seguito elencati.
CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, al mo- mento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA
Quando Reale Mutua può fare la rivalsa in caso di guida in stato d’ebbrezza?
La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i condu- centi di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l’art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.
Reale Mutua può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al conducente sia stata commi- nata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d’ebbrezza.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DELL’ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA
TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati, gli stessi non rivestono la qualifica di addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso.
Quali trasportati sono garantiti dalla garanzia RCA?
Secondo il Codice della Strada l’autocarro può trasportare persone esclusivamente se ri- vestono la qualifica di addetti all’uso o al trasporto delle cose sull’autocarro stesso. Reale Mutua però rinuncia ad esercitare la rivalsa anche qualora i trasportati non rivestano la qua- lifica sopra indicata. Sostanzialmente sono garantiti tutti i trasportati, compresi i famigliari.
XXXXXXX CHE È STATO DICHIARATO NON IDONEO ALLA CIRCOLAZIONE PER NON AVER SUPERATO LA REVISIONE OBBLIGATORIA PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE
In quali casi Reale Mutua può fare rivalsa?
Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l’abbia superata.
Reale Mutua si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, solo quando il veicolo non abbia superato la revisione e sulla carta di circolazione risultino le diciture “revisione ripetere” e “revisione ripetere-sospeso dalla circolazione”.
Reale Mutua esercita integralmente la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro nei casi di seguito elencati.
PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
L’assicurazione non è operante nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avvie- ne senza l’osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l’utilizzo.
L’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrut- tore ai sensi della legge vigente.
L’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il no- leggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
RIVALSA LIMITATA A 50.000 €
Reale Mutua esercita la rivalsa in tutti i casi in cui siano applicabili le disposizioni di legge relative all'inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali (vedi l’art. 144 della Legge nell’Appendice Normativa al fondo del contratto) sino al limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza di omissioni o dichiarazioni inesatte per l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pa- gata nel caso di dolo.
La rivalsa consiste nel diritto riconosciuto Reale Mutua di chiedere al Cliente la restitu- zione del totale o parziale risarcimento pagato ai danneggiati se l’incidente è avvenuto in violazione delle condizioni previste dal contratto (c.d. C.G.A.).
Ad esempio, Reale Mutua può esercitare la rivalsa qualora l’incidente si verifichi durante la partecipazione del veicolo assicurato ad una gara non autorizzata.
Che cosa si intende per “Rinuncia integrale alla rivalsa”?
Qualora prevista, va ad annullare l’azione di rivalsa esercitabile da Reale Mutua. In altre parole, elimina la possibilità che Reale Mutua si rivolga al Cliente per chiedere la restitu- zione del risarcimento pagato. Cosa si intende per “rivalsa limitata”?
È la facoltà esercitata da Reale Mutua di limitare la rivalsa nei confronti del Cliente entro un importo predeterminato nel contratto.
Ad esempio, l’art. 2.4 del contratto prevede che in caso di guida in stato d’ebbrezza Reale Mutua possa esercitare la rivalsa nel limite di 5.000 euro.
Se il Cliente dovesse causare 8.000 euro di danni a seguito di un incidente e gli sia stata contestata la sanzione per guida in stato di ebbrezza, Reale Mutua potrà rivalersi su di lui non per l’intero importo, ma solamente nel limite massimo di 5.000 euro.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
CONDIZIONI FACOLTATIVE (operanti esclusivamente se richiamate in polizza)
RINUNCIA TOTALE ALLA RIVALSA
TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI
Reale Mutua rinuncia integralmente ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.
RIVALSA LIMITATA A 2.500 €
Reale Mutua esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguen- za di sinistro con il limite di € 2.500 nei casi di seguito elencati.
CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA - FATTO DEI FIGLI MINORI
nel caso in cui il mancato rinnovo
la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli
a condizione che
Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, al mo- mento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona con patente scaduta,
organi competenti;
rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa
sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
compreso il caso in cui alla guida si trovino figli minori o minori in affido temporaneo.
purché la circolazione del veicolo assicurato avvenga a insaputa del proprietario,
Reale Mutua rinuncia inoltre integralmente alla rivalsa nei confronti del solo proprietario in caso di guida del veicolo da parte di altro soggetto per i danni arrecati a terzi dal veicolo assicurato
Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto in locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA
il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.
• in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 bis del Codice della Strada quando
tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l;
• in caso di conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada quando il
Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:
Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa in caso di tasso alco- lemico accertato inferiore ai limiti sopra indicati.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DELL’ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA
Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:
• nei confronti del conducente diverso dal proprietario;
• nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo.
Reale Mutua rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario in caso di guida del veicolo da parte di altra persona purché il proprietario non fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto in locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l’acquirente con patto di riservato dominio.
VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE PESO NON REGOLAMENTARE - SOVRACCARICO
Reale Mutua limita la rivalsa a € 2.500 se il peso del veicolo, al momento del sinistro, risulta
essere superiore, entro il limite massimo del 10%, a quello indicato dalla carta di circolazione.
Reale Mutua esercita integralmente la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei casi di seguito elencati.
PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE
L’assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell’art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
L’assicurazione non è operante nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avvie- ne senza l’osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l’utilizzo.
L’assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell’allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrut- tore ai sensi della legge vigente.
L’assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il no- leggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
RIVALSA LIMITATA A 50.000 €
Reale Mutua esercita la rivalsa in tutti i casi in cui siano applicabili le disposizioni di Xxxxx relative all'inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali (vedi l’art. 144 Legge nell’Appendice Normativa al fondo del contratto) sino al limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza di omissioni o dichiarazioni inesatte per l’ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell’intera somma pagata nel caso di dolo.
Perché sottoscrivere questa clausola?
Con la sottoscrizione della presente clausola ed il pagamento di un sovrappremio è possi- bile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamen- te la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall’articolo “Esclusioni e rivalsa”.
Esempio: in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell’art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d’ebbrezza perché gli è stato ri- scontrato un tasso alcolemico pari a 1 g/l, per l’articolo “Esclusioni e rivalsa” Reale Mutua potrà esercitare la rivalsa fino a 5.000 euro.
Con la sottoscrizione della presente clausola, Reale Mutua, in questo caso, non eserciterà alcuna rivalsa.
2.6 RCA PLUS - TOLLERANZA COSTO DI RIPARAZIONE (operante con pagamento di sovrappremio)
In caso di sinistro, che comporti un danno al veicolo totalmente risarcibile e gestito secondo la procedura di “risarcimento diretto” prevista dalla Legge, Reale Mutua applica una tolleran- za del 10% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del veicolo. Il sinistro si intende totalmente risarcibile in caso l’Assicurato non sia, neppure in parte, re- sponsabile del danno.
Come funziona la tolleranza sul costo di riparazione?
Di seguito si indica un esempio: valore del danno € 10.000
valore commerciale del veicolo € 8.000 massimo risarcimento € 8.800.
2.7 RCA PLUS - RICORSO TERZI DA INCENDIO (operante con pagamento di sovrappremio)
Reale Mutua, entro il limite massimo di € 100.000 per sinistro, copre i danni involontaria- mente cagionati a terzi di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile per l’incendio, o l’esplo- sione, o lo scoppio, oppure dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
In caso di installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare “Full Box Reale” con rilevazione dei dati di utilizzo del veicolo, il Contraente si impegna a:
• installare ed attivare la “Full Box Reale” entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della
xxxxxxx, in caso di scelta di un dispositivo autoinstallante;
• recarsi dall’installatore prescelto entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della poliz- za per l’installazione e l’attivazione della “Full Box Reale”, in caso di scelta di un dispositivo per il quale necessiti un’installazione professionale; in questo caso il Contraente dovrà av- visare immediatamente l’installatore qualora fosse impossibile, per cause di forza mag- giore, osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione;
• recarsi nel più breve tempo possibile presso un installatore della rete nazionale del pro- vider prescelto in caso di guasto o mancato funzionamento di “Full Box Reale”, segnalato dal Centro Servizi, per la verifica e manutenzione del sistema.
Qualora il Contraente non adempia agli obblighi di cui ai precedenti punti:
• dovrà corrispondere a Reale Mutua la differenza di premio tra la tariffa agevolata prevista per il radiolocalizzatore satellitare “Full Box Reale” e la tariffa di Responsabilità Civile Auto e/o Furto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto;
• in caso di sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell’Assicurato, Reale Mutua applicherà per ogni evento una rivalsa di € 2.500;
• in caso di furto totale del veicolo, verrà applicato uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno;
• Reale Mutua non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi connessi all’installazione della “Full Box Reale”.
2.9 CONDUCENTE ESPERTO (operante con riconoscimento di uno sconto di premio)
L’assicurazione non è operante qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi un conducente di età inferiore a 26 anni; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 1.500.
Reale Mutua non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguata- mente documentati:
– guida da parte di una persona incaricata ad effettuare riparazioni sul veicolo;
– utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità, intendendosi per tale l’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona;
– circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Reale Mutua consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto Xxxxx (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via tele- matica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
Reale Mutua rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuali e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.
In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Reale Mutua consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell’attestazione relativa all’ultima annualità compiuta.
Reale Mutua non rilascia l’attestazione nel caso di:
– sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione;
– polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
– polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
– polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione;
– cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA
La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella
polizza. I rischi statici non sono soggetti a tali forme.
La garanzia è prestata nella forma con franchigia per ogni sinistro dell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l’importo del
risarcimento nel limite della franchigia.
Reale Mutua conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del dan- neggiato rientri nei limiti della franchigia.
In caso di mancata consegna dell’attestato di rischio, il contratto non può essere prestato nella formula con franchigia.
2.12 FORMULA “BONUS/MALUS AUTOCARRI”
La garanzia è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede riduzioni (“Bonus”) o mag- giorazioni (“Malus”) di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo.
La presente formula si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus.
TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO
Classe di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione in bonus | Classe di merito | Coefficienti di premio | Percentuale di riduzione in bonus |
1 | 0,630 | 0,00% | 10 | 0,910 | -3,30% |
2 | 0,700 | -10,00% | 11 | 0,960 | -5,21% |
3 | 0,730 | -4,11% | 12 | 1,000 | -4,00% |
4 | 0,750 | -2,67% | 13 | 1,050 | -4,76% |
5 | 0,780 | -3,85% | 14 | 1,090 | -3,67% |
6 | 0,790 | -1,27% | 15 | 1,310 | -16,79% |
7 | 0,820 | -3,66% | 16 | 1,540 | -14,94% |
8 | 0,840 | -2,38% | 17 | 1,740 | -11,49% |
9 | 0,880 | -4,55% | 18 | 1,900 | -8,42% |
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d’assegnazione indicate nella normativa tariffaria.
RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO
Evoluzione della classe di merito
In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determi- nata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei sinistri penaliz- zanti osservati nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.
Definizione di “sinistri osservati”
Per “sinistri osservati” che determinano una maggiorazione di premio, si intendono:
a) i sinistri con responsabilità principale dell’Assicurato, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
b) i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d’osservazione con responsabilità paritaria dell’Assicurato, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i sinistro/i con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull’attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.
Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell’attestazione dello stato del rischio, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di os- servazione terminato presso la Compagnia che ha gestito il sinistro e comunque entro la fine dell’ultimo periodo di osservazione, nonché i sinistri relativi a polizze di durata temporanea. I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi suc- cessivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Facoltà di rimborso dei sinistri pagati
Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facol- tà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell’ultimo periodo di osservazione.
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art. 149 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsa- re, dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’Intermediario, alla “Stanza di compensa- zione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx).
Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell’art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsa- re dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua.
Il sinistro rimborsato dall’Assicurato non sarà indicato sull’attestazione di rischio.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
La denuncia del sinistro deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Ami- chevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all’atto della stipulazione della polizza, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di sinistro, ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Inoltre, l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discu- te della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
2.15 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
• sulla base della procedura “risarcimento diretto” in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti;
• sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo;
• sulla base della procedura di risarcimento per tutte le fattispecie di sinistro non disciplinate nei punti precedenti.
Per i limiti e le condizioni di applicabilità delle casistiche sopra elencate si rimanda all’appen- dice normativa.
SEZIONE DANNI
3.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il dan- neggiamento del veicolo causati dagli eventi previsti dalle garanzie sottoelencate che siano indicate in polizza, con l’applicazione delle franchigie o scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.
Cosa assicura la sezione DANNI?
Questa sezione riguarda le coperture assicurative opzionali (e non obbligatorie come è invece quella dell’RCA) offerte da Reale Mutua che consentono di assicurare il veicolo dai danni non coperti dalla garanzia obbligatoria RC Auto e causati da eventi come per esem- pio incendi, furti, atti vandalici ed altri avvenimenti.
L’assicurato con polizza obbligatoria RCA potrà pertanto decidere liberamente se acqui- stare queste ulteriori garanzie a tutela del suo veicolo.
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circola- zione, dopo il furto o la rapina.
La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
Ricorso terzi da incendio (si intende operante se espressamente richiamata in polizza) Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 300.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo:
– a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.
Reale Mutua non risarcisce i danni:
– subìti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
– subìti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
– da inquinamento o da contaminazione;
– cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
Danni al box (si intende operante se espressamente richiamata in polizza)
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 30.000 per sinistro, dei danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del veicolo assicurato e conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo medesimo.
Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
La garanzia Incendio comprende anche l’Incendio della vettura provocato dal fatto do- loso di terzi?
La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione della vettura anche agli atti dolosi o vandalici di terzi.
La copertura opera ad esempio nel caso in cui un passante dia volontariamente fuoco al veicolo mentre si trova in sosta sulla strada.
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
– Tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trasportate;
– fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
– terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;
a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.
Oltre alle consuete calamità naturali Reale Mutua garantisce il veicolo anche dai danni causati da terremoti o dalle eruzioni vulcaniche.
Il massimo limite di indennizzo ammonta ad Euro 15.000.
Ad esempio, se il valore del veicolo assicurato è pari ad Euro 25.000 ed a causa di un ter- remoto o di un’eruzione vulcanica tale veicolo viene danneggiato totalmente, l’indennizzo previsto sarà pari ad un massimo di complessivi Euro 15.000.
Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
3.8 GUASTI INDENNIZZO GARANTITO
Collisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza nella forma a “primo rischio assoluto”.
3.9 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI
Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenen- ti all’ordine degli artiodattili.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e senza applicazione del disposto di
cui all’Art. 1907 del Codice Civile, ovvero nella forma a “primo rischio assoluto”. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.
Quali animali rientrano nella definizione di animali selvatici ungulati?
Vi rientrano ad esempio il cinghiale, il camoscio, lo stambecco, il capriolo, il cervo, il muflo- ne ed il daino. Non vi rientrano ad esempio il cane o il gatto anche se selvatici.
Per chiedere l’indennizzo occorre sempre fare prima denuncia del sinistro all’Autorità e consegnarne copia all’Agenzia.
ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE: GUASTI INTEGRALE, GUASTI PARZIALE, GUASTI INDENNIZZO GARANTITO E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI
Reale Mutua non indennizza i danni:
– provocati dal conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell’art. 186 o dell’art. 187 del Codice della Strada;
– provocati dal conducente del veicolo non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
– cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
– cagionati da operazioni di carico e scarico;
– subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su percorsi fuoristrada;
– alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
– conseguenti al furto o all’incendio del veicolo.
Alle garanzie “guasti integrale”, “guasti parziale”, “guasti indennizzo garantito e “collisione con animali selvatici ungulati” si applicano anche le “esclusioni comuni a tutte le garanzie” di cui all’art. 3.21.
Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. Reale Mutua rimborsa le spese so- stenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la posa in opera, o la ri- parazione degli stessi. I massimali a scelta dell’Assicurato possono essere di euro 520, euro 750 o euro 1.500 e non è prevista alcuna franchigia a carico dell’Assicurato; entrambe le condizioni sono valide ove l’Assicurato si avvalga per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza convenzionati con Reale Mutua.
Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga per la riparazione o sostituzione di centri di as- sistenza convenzionati con Reale Mutua, sarà applicata una franchigia fissa di 150 euro a carico dell’Assicurato e i massimali verranno ridotti con le seguenti modalità:
– fino alla concorrenza di euro 400 per ogni sinistro in caso di scelta del massimale 520 euro;
– fino alla concorrenza di euro 550 per ogni sinistro in caso di scelta del massimale 750 euro;
– fino alla concorrenza di euro 1200 per ogni sinistro in caso di scelta del massimale 1500 euro. L’elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito Internet di Reale Mutua, xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Reale Mutua non indennizza i danni:
– conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
– conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
– ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
Alla garanzia “cristalli” si applicano anche le “esclusioni comuni a tutte le garanzie” di cui all’art. 3.21
Cosa si intende per Centri di assistenza convenzionati:
I Centri di assistenza sono i Centri con i quali Reale Mutua ha un accordo che prevede da parte di quest’ultima il pagamento diretto delle riparazioni effettuate sui veicoli.
◆ FORMULA “UNO”
IMMATRICOLAZIONE
Reale Mutua, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo as- sicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Xx- xxxxxx Xxxxxxxxxxx x/x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. La garanzia è prestata sino al giorno della comu- nicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veico- lo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, anche nel caso in cui si tratti di animali, sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al Contraente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.
SPESE DOCUMENTI
Reale Mutua, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimbor- sa le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE
Reale Mutua, in caso di sottrazione o distruzione:
– della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
– della patente di guida del proprietario del veicolo;
rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.
SOTTRAZIONE CHIAVI
Reale Mutua, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall’Assicu- rato per la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
SPESE DI DISSEQUESTRO
Reale Mutua, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO
Reale Mutua, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla con- correnza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.
RIPRISTINO AIR-BAG/CINTURE DI SICUREZZA
Reale Mutua rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:
– dei dispositivi di sicurezza airbag,
– dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
del veicolo assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad incidente stradale o a causa accidentale. Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di fattura.
DANNI SUBITI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI
Reale Mutua indennizza in caso di furto dei bagagli, comprese le attrezzature professionali, trasportati sul veicolo indicato in polizza di proprietà del conducente o delle persone traspor- tate sul veicolo stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, appa- recchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo (ad ec- cezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purchè chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per sinistro. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.
La prestazione non opera in caso di furto totale del veicolo.
RIPRISTINO ANTIFURTO E/O NAVIGATORE SATELLITARE
Reale Mutua rimborsa, in caso di incidente di circolazione con responsabilità dell’Assicurato, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del veicolo incorporati o fissi. Il pagamento dell’indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.
SPESE VETERINARIE
Reale Mutua rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite e analisi a seguito di incidente che ha comportato lesioni all’animale domestico presente a bordo del veicolo, sino alla con- correnza di € 500, dietro presentazione di idonea documentazione.
In base alla scelta effettuata dal Contraente ed indicata sul frontespizio di polizza, si inten- dono operanti le seguenti garanzie:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
Si applicano le “Definizioni” e la garanzia “Assistenza in Viaggio” di cui alla Sezione Assisten- za in Viaggio del presente fascicolo. Reale Mutua, per il tramite della Centrale Operativa di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:
INFORMAZIONI TELEFONICHE SULLA RETE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DI GAS
La Centrale Operativa di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall’esaurimen- to del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contat- to telefonico (dall’Italia Numero Verde, chiamata gratuita, 800-092092 - dall’Estero 0039-011-7425555):
– informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informa- zioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall’Assicurato.
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il massimale di 300.000 euro per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo alimentato a gas:
– a cose di terzi (quando il veicolo non sia in circolazione);
– al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il massimale di 30.000 euro, dei danni ma- teriali e diretti, conseguenti a incendio, esplosione o scoppio del veicolo alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad auto-rimessa del veicolo assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del veicolo in base alle normative vigenti.
Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, com- bustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo assicura- to per l’esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo.
L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’Autorità competente.
Qualora con la presente polizza sia prestata anche la garanzia “furto”, il danno sarà liquidato, a scelta dell’Assicurato:
– equiparandolo ad un danno da furto in base ai criteri previsti da tale garanzia;
– entro il limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
Se la garanzia “furto” non è prestata con la presente polizza, la liquidazione avverrà con il predetto limite massimo di € 340 per sinistro e per anno assicurativo.
Si applicano le “Definizioni” e la garanzia “Tutela legale estesa” di cui alla Sezione Tutela Legale del presente fascicolo che si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadem- pienze contrattuali, dell’Assicurato o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il vei- colo assicurato, la garanzia copre le spese legali anche per:
– le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l’officina, relative all’installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto a gas gpl/metano;
– le altre controversie relative a contratti riguardanti l’impianto a gas gpl/metano installato sul veicolo, ivi compresi errori nell’erogazione del carburante da parte dell’impianto di distribuzione. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.
INDENNITÀ AUTOSCUOLA
Qualora dalla patente dell’Assicurato, indicata in polizza, vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della polizza, Reale Mutua garantirà all’Assicurato entro il limite massimo di € 500 il costo necessario per la partecipazione presso un’autoscuola ad un corso valido per recu- perare i punti stabiliti dalla legge. Reale Mutua provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
Reale Mutua garantirà all’Assicurato entro il limite di € 1.000 il costo sostenuto per il paga- mento della revisione e per il riottenimento del documento di guida, indicato in polizza, qua- lora l’Assicurato commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 10 punti effettivi durante il periodo di validità della polizza. È onere dell’Assicurato fornire documen- tazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI O RUBATI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni mate- riali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell’Art. 122, comma 3, della Legge).
La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle Auto- xxxx intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall’importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.
COLLISIONE CON VEICOLI NON IDENTIFICATI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell’Art. 283, lettera a) della Legge, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
L’indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:
• 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
• 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente). Dall’importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.
3.16 COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI
COLLISIONE CON VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato, entro il limite massimo di 5.000 €, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che, al momento del sinistro, risulti immatricolato in uno Stato estero come specificato di seguito.
La garanzia è operante:
– per i sinistri avvenuti in Italia a condizione che il veicolo di controparte sia immatricolato in uno Stato estero aderente al sistema della Carta Verde;
– per i sinistri avvenuti all’estero a condizione che il veicolo di controparte sia immatricolato in uno degli Stati esteri facenti parte del S.E.E. (Spazio Economico Europeo ovvero Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nella Repub- blica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.
L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Dall’importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di euro 150; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.
Reale Mutua, a seguito della liquidazione del danno e contestuale cessione dei relativi diritti, ne esercita il recupero nei confronti dei responsabili.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA NEL CASO DI COLLISIONE CON VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO
Blue Assistance S.p.A., eroga per conto di Reale Mutua, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito riportate tramite la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno a mezzo:
• Telefono: dall’Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 092092, dall’estero x00 000 0000000;
• Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si applicano gli articoli “Delimitazioni”, “Obblighi in caso di sinistro”, “Mancato utilizzo delle prestazioni” e “Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute” della Sezione Assistenza in Viaggio.
– Informazioni in caso di sinistro con veicolo estero
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni telefoniche sulle procedure da seguire in caso di sinistro da circolazione con veicolo immatricolato in uno stato estero riguardanti:
• Compilazione della denuncia di sinistro e della Constatazione Amichevole di lncidente (c.d.”Modulo Blu”);
• Procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno.
• Richiesta per conto dell’Assicurato al centro di Informazione Italiano
Nel caso di sinistro di cui al precedente punto, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicu- rato che rilascia a tal fine apposita delega, si attiva presso il Centro di Informazione Italiano gestito da CONSAP SPA per conoscere l’assicuratore del veicolo straniero responsabile del danno e il mandatario dello stesso nominato in Italia per la liquidazione dei sinistri.
Reale Mutua copre i danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del Con- traente/proprietario del veicolo ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di denaro, carte valori, documenti, gioielli e oggetti in materiale prezioso, possano subire quando trasportate a bordo dell’autoveicolo indicato in polizza a causa di:
• incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
• ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
• collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché sia stata inviata relativa denuncia a Reale Mutua.
La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.
Il limite di indennizzo per anno assicurativo è stabilito fino al limite di Euro 2.000.
Il sopracitato limite annuo d’indennizzo deve intendersi comprensivo sia del danno o perdita materiali e diretti subìti dalle merci sia delle spese necessarie al contenimento del danno.
La validità della garanzia è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni essenziali:
• che il Contraente/proprietario del veicolo abbiano un proprio interesse ad assicurare le merci oggetto di questa garanzia e che i rischi del trasporto siano a loro carico;
• che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
• che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall’autoveicolo indicato in polizza.
A) DANNI AL VEICOLO E/O ALLE COSE TRASPORTATE
CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE PROFESSIONALI TRASPORTATE SUL VEICOLO
Reale Mutua rimborsa i danni parziali o totali alle attrezzature professionali trasportate sul veicolo ed ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o furto del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale dell’autoveicolo. La garanzia è valida esclusivamente per oggetti di proprietà del conducente, del proprietario del veicolo o dei trasportati o dei familiari trasportati.
Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli appa- recchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
In caso di sinistro l’assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti. La garanzia copre fino ad un massimo di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo.
CONTRIBUTO PER RIPRISTINO FILM E PELLICOLE ADESIVE DEL VEICOLO
Reale Mutua rimborsa il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare le pel- licole adesive già presenti sul veicolo danneggiate in seguito a incidente, furto, incendio, atto vandalico, sociopolitico o evento naturale.
La garanzia copre fino a € 500 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso avviene dietro presentazione della fattura di riparazione.
Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dall’effrazione del veicolo assicura- to per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del veicolo stesso e non costituenti parte del medesimo. L’indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all’autorità competente.
La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
INDENNIZZO PER SOSPENSIONE PATENTE DIPENDENTI
Reale Mutua indennizza forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di la- voro proprietario del veicolo assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del mezzo assicurato per fatti avvenuti in Europa.
La garanzia copre per € 50 al giorno per un massimo di 30 gg.
Reale Mutua indennizza il danno indiretto derivante dalla perdita totale dell’autoveicolo as- sicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, guasti, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il veicolo non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria in conseguen- za di incidente della circolazione.
È previsto un indennizzo di € 50,00 per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia a Reale Mutua e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
In caso di infortunio del dipendente causato dalla circolazione del mezzo assicurato che ne determina l’impossibilità alla guida, Reale Mutua rimborsa € 50 per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico con il massimo di € 750.
SPESE PER RIFACIMENTO DOCUMENTI INERENTI L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Reale Mutua rimborsa il contraente di polizza delle spese sostenute per ottenere il duplicato dei documenti inerenti all’attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, incendio, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazio- ne attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.
La garanzia copre fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Reale Mutua rimborsa l’Assicurato delle spese di riparazione e/o sostituzione e dei relativi costi di manodopera sostenute in caso di Guasto occorso al veicolo a:
• Motore,
• Cambio,
• Ponte, trasmissione
• Climatizzatore, pompa di iniezione,
• Componenti elettronici.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a manutenzione or- dinaria secondo le scadenze previste dalla casa costruttrice, risultino comprovati i regolari
tagliandi e che il veicolo sia stato sottoposto a revisione secondo le scadenze di legge. Tali interventi devono essere comprovati da specifica documentazione fiscale.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato abbia usufruito del servizio di Assisten- za in viaggio prestato da Reale Mutua.
Il massimo limite del rimborso ammonta ad € 1.500,00 IVA compresa. Si intende coperto un sinistro per anno assicurativo.
L'operatività della garanzia decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Sono escluse le seguenti parti e componenti:
• parti di manutenzione,
• candele e candelette, cinghie (la cinghia dentata non è coperta da questa garanzia a meno che non sia stata cambiata secondo le raccomandazioni del costruttore),
• tubi flessibili, tubi e tubazioni,
• scarico catalizzato o non catalizzato, filtri,
• ammortizzatori anteriori e posteriori,
• disco frizione e cuscinetto reggispinta (se non impregnato), pastiglie e guarnizioni dei freni, dischi e tamburi dei freni, batteria,
• ruote, pneumatici,
• carrozzeria, vernice, tappezzeria,
• vetri e xxxxx xxxxxxxxxxxx, specchietti retrovisori, ottica dei fari, luci,
• assale anteriore in caso di corrosione, controllo e regolazione,
• tutte le apparecchiature audio e/o di comunicazione di bordo e relativi accessori,
• antenne elettriche e relativi motori,
• guarnizioni (tranne la guarnizione della testa del cilindro, la guarnizione della contro-testa e le guarnizioni dello spinnaker),
• cinture di sicurezza, serrature,
• tettuccio apribile,
• oli, carburanti,
• componenti, vari materiali di consumo e piccole forniture.
Sono esclusi i guasti derivanti da:
• un evento o una parte del veicolo non coperto dalla polizza,
• un urto tra il veicolo e qualsiasi corpo fisso o mobile,
• caduta del veicolo, o immersione in acqua,
• negligenza dell’Assicurato,
• un evento verificatosi prima della data di operatività della garanzia,
• usura di un componente non conforme ai pezzi originali del veicolo previsti dal costruttore,
• incendio, qualunque siano le cause e le conseguenze, esplosione o utilizzo di un dispositi- vo elettrico o elettronico che possa danneggiare il sistema interno del veicolo,
• furto, tentativo di furto del veicolo, nonché qualsiasi evento che abbia sottratto il veicolo alla custodia dell’Assicurato,
• utilizzo anomalo del veicolo o contrario alle specifiche del costruttore,
• sovraccarico del veicolo (che supera i pesi indicati sul libretto di immatricolazione),
• utilizzo di carburante, lubrificanti, materiali non conformi alle specifiche del costruttore,
• consumo di olio superiore alla tolleranza del costruttore,
• difetto di costruzione,
• assenza di carburante,
• mancato rispetto delle raccomandazioni menzionate dalla documentazione redatta a se- guito delle verifiche periodiche effettuate sul veicolo e loro conseguenze,
• inosservanza delle norme di manutenzione previste dal costruttore.
Sono inoltre esclusi:
• i costi di assistenza causati da un guasto meccanico,
• i costi relativi alla manutenzione del veicolo,
• le spese non supportate da documenti originali,
• le campagne di richiamo del costruttore,
• i difetti che si verificano durante il periodo di garanzia del costruttore.
Reale Mutua eroga un contributo all’Assicurato per il danno economico subito in conseguen- za della perdita totale del veicolo derivante da furto o incendio.
Si ha una perdita totale quando il veicolo
• a seguito di xxxxx non viene ritrovato entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia alle Autorità o viene ritrovato in stato di relitto,
• a seguito di incendio viene rinvenuto in stato di relitto.
La garanzia prevede un un contributo pari a € 1.000,00 a cui si aggiungono € 500,00 se l'Assicurato stipula una nuova polizza con Reale Mutua per un nuovo veicolo acquistato entro 60 (sessanta) giorni dalla denuncia del sinistro.
Reale Mutua non dà seguito alle richieste di indennizzo:
• per deprezzamento, mancata manutenzione, difetto o usura del veicolo;
• risultanti dagli effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore e dell'irradia- zione atomica;
• dovuti a combustione a seguito di fumo di sigarette, sigari e simili, eccesso di calore senza flashover.
COSA NON È ASSICURATO
3.21 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da:
• atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazio- ne militare, di invasione;
• fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
• partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
• semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine;
• dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
• colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, Guasti indennizzo garantito e Collisione con animali selvatici ungulati;
• atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici ed Incendio;
• trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
3.22 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il veicolo è assicurato per Il valore indicato in polizza che comprende:
• gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive stabilmente fissate sul veicolo che costituiscono dotazione di serie, incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino;
• gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive stabilmente fissate sul veicolo, non di serie, fatturati con prezzo aggiuntivo.
Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costrut- trice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non
incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul veicolo, mediante apposita dichiarazione in polizza. In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto.
Il valore del veicolo da assicurare deve corrispondere:
• al valore a nuovo per i veicoli che non hanno superato 12 mesi dalla data della prima immatricolazione;
• al valore commerciale in tutti gli altri casi.
Tali valori sono attribuiti al momento dell'emissione della polizza attraverso un codice (codice Infocar) identificativo del veicolo nelle rubriche delle riviste specializzate edite da Editoriale Domus S.p.A.; in assenza del codice infocar si fa riferimento alle quotazioni di listino ufficiali. Le apparecchiature audiofonovisive non di serie sono sempre assicurate per il loro valore commerciale.
Come si determina il valore del veicolo da assicurare?
Per avere un corretto indennizzo nel momento in cui si verifica un sinistro è fondamentale determinare correttamente, fin dall’inizio, il valore da assicurare.
Il Contraente, all’atto dell’emissione del contratto, deve dichiarare:
• la marca, il modello e l’allestimento relativi al veicolo da assicurare;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all’estero. Queste informazioni consentono la corretta determinazione del valore da assicurare.
Occorre poi tenere conto di eventuali optional che il Cliente ha acquistato in più perché concorrono a formare il valore assicurato.
Esempio:
• Valore veicolo: € 20.000 +
• Optional non di serie (casa costruttrice): € 5.000 =
Totale valore da assicurare € 25.000 +
Navigatore satellitare (fornitore diverso) € 1.500
In polizza comparirà apposita dichiarazione e il valore assicurato complessivo sarà di € 26.500, su cui verrà calcolato il relativo premio.
3.23 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
Veicoli fino a 3,5 tonnellate: adeguamento automatico del valore assicurato
Reale Mutua, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della polizza e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a pro- cedere alla modifica del premio in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore del veicolo alla data di decorrenza della polizza ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati da “Valore assicurato- Quattroruote” (rivista spe- cializzata edita da Editoriale Domus S.p.A.) del secondo mese antecedente tali date. Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella polizza, verrà adeguato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell’autoveicolo.
Rimane comunque ferma la facoltà del Contraente di non avvalersi dell’adeguamento auto- matico e di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l’adeguamento del valore del veicolo al valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio.
La procedura di adeguamento automatico del valore assicurato non trova applicazione in caso di:
• valore inizialmente assicurato inferiore al valore come sopra rilevato: in tal caso non si procederà all’adeguamento automatico fino a quando il valore assicurato risulterà infe- riore a quello riportato dalla rivista specializzata “Valore assicurato- Quattroruote” del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della polizza;
• cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni della suddetta rivista specializzata;
• assicurazione di veicolo non riportato o non più previsto in elenco nella sopra citata rivista;
• mancata dichiarazione da parte del Contraente dei riferimenti tecnici del veicolo assicura- to necessari per l’operatività della procedura in oggetto.
In tali casi sarà a carico del Contraente richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l’adegua- mento del valore del veicolo all’effettivo valore commerciale con conseguente modifica del relativo premio. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto dell’articolo “Criteri di determinazione del danno”.
L’operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di polizza o nella quietanza di rinnovo.
Veicoli oltre i 3,5 tonnellate: adeguamento del valore assicurato su richiesta del contraente Reale Mutua si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e procedere alla modifica del relativo premio.
In ogni caso i nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al Contraente al momento del pagamento anniversario del premio.
Cosa significa adeguamento automatico del premio?
Con l’adeguamento automatico del valore assicurato del veicolo, ad ogni scadenza an- nuale, Reale Mutua provvederà ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato e conseguentemente ad aggiornare il premio delle garanzie accessorie (incendio, furto, col- lisione ecc.).
Nei casi in cui non fosse possibile procedere all’adeguamento automatico, il Cliente alla scadenza della polizza potrà richiedere che il valore venga adeguato al valore di mercato.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
3.24 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, per tutte le garanzie della Sezione Danni, il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare denuncia del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la polizza o alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
• indicare nella denuncia data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, even- tuale luogo in cui si trova il veicolo.
In caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici, collisione con animali selvatici ungulati il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia scritta all’Autorità giudiziaria competen- te; in caso di sinistro verificatosi all’estero, il Contraente o l’Assicurato, fermo l’obbligo di avviso all’Intermediario o a Reale Mutua, deve presentare denuncia all’Autorità locale e, su richiesta di Reale Mutua, al suo rientro in Italia, presentare denuncia anche presso le Autorità italiane. In caso di furto totale senza ritrovamento il Contraente deve inoltre presentare:
• estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
• certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdi- ta di possesso;
• procura a vendere a favore di Reale Mutua stessa.
Relativamente alle garanzie Guasti, il Contraente o l’Assicurato devono fare denuncia del si- nistro utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il sinistro può essere anche denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24);
In ogni caso il Contraente o l’Assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza.
3.25 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia.
Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell’indennizzo, Reale Mutua liquida i danni secondo la procedura di furto parziale.
Se il veicolo viene ritrovato dopo l’integrale indennizzo, l’Assicurato alternativamente:
• deve prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo a favore di Reale Mutua;
• entro un mese dall’avvenuto recupero può chiedere a Reale Mutua, che ha la facoltà di concederlo, che il veicolo resti di sua proprietà. In tal caso i danni verificatisi sul veicolo ritrovato saranno liquidati secondo la procedura di furto parziale e l’eventuale indennizzo in eccedenza ricevuto dal Contraente dovrà essere restituito a Reale Mutua.
Se Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte il prezzo di realizzo del veicolo
recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Reale Mutua e l’Assicurato.
3.26 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Ove operante l’adeguamento automatico del valore assicurato si considera il valore del vei- colo fornito dalle valutazioni della rivista specializzata “Valore assicurato - Quattroruote” per i veicoli usati.
Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per il veicolo. I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:
a) In caso di perdita totale, qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista specializzata “Valore assicurato
- Quattroruote”, senza tener conto del deprezzamento del veicolo.
Qualora il sinistro si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se av- venuta all’estero, si fa riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La perdita si considera totale quando le spese di riparazione del veicolo superano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
b) In caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti del veicolo sostituite qualora il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero; decorsi 12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.
Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del veicolo non superano l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Nel caso di veicolo non quotato dalle riviste sopra indicate si farà riferimento alla pubblica- zione “Valore assicurato - Quattroruote” di Editoriale Domus S.p.A.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli per i quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del valore assicurato; in tal caso per la determina- zione del valore del veicolo si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati. Salva l’ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto.
Se al momento del sinistro il valore assicurato risulta inferiore al valore del veicolo deter- minato sulla base dei criteri stabiliti all’articolo Determinazione del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero, dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verificatosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.
Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella pro- prietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
In caso di sinistro, Reale Mutua corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di
xxxxxxx, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza.
Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:
A B
Entità del danno € 750 € 1.500 Scoperto 20 % con il minimo di € 200 € 200 € 300
Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di
€ 200).
Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).
3.30 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA
In caso di furto dell’autoveicolo o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiu- sura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si ap- plicano gli eventuali scoperti e relativi minimi o franchigie di cui sopra.
Per le garanzie Atti Vandalici e Calamità Naturali, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicata in polizza sono ridotti alla metà.
Per le garanzie Guasti Parziale, Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con vei- colo identificato avvenuta durante la circolazione), Guasti indennizzo garantito e Collisione con animali selvatici ungulati, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non vengono applicati il minimo di scoperto o la franchigia indicati in polizza.
L’elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione presso gli Intermediari o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
3.31 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (PER GARANZIE GUASTI)
Relativamente alle garanzie Guasti integrale, Guasti parziale, Guasti indennizzo garantito e Collisione con animali selvatici ungulati, Reale Mutua rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all’e- sercizio dell’azione di surrogazione che le compete.
3.32 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO
In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, un importo superiore a € 10.400.000.
3.33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO
La liquidazione del sinistro ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l’accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo median- te Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall’Assicurato secondo la procedura dell’arbitrato prevista dalla normativa vigente.
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, prov- vede entro 25 giorni al pagamento.
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
Reale Mutua eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi di circolazione stradale avva- lendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, a mezzo:
– Telefono dall’Italia: chiamata gratuita “Numero Verde” 000-000000
– Telefono dall’estero: x000000000000
– Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Interventi e riparazioni sul posto, Soccorso stradale e traino e Invio di un’autoambulanza”.
ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonchè, per le presta- zioni “Invio di un’autoambulanza”, “Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e prose- guimento del viaggio”, “Spese di pernottamento”, “Rientro sanitario”, “Rientro funerario” e “Interprete a disposizione” (previste dall’Art. 4.1), le persone trasportate a bordo del veicolo.
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all’Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le presta- zioni di assistenza previsti in polizza.
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, con-nesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impos- sibile l’utilizzo in condizioni normali.
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.
La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua, per il tramite della Centrale Opera- tiva, eroga le prestazioni previste in polizza.
4.1 GARANZIA ASSISTENZA "BASE"
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:
a. incidente stradale;
b. guasto;
c. incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
x. xxxxx e rapina;
e. forature e danni agli pneumatici;
f. blocco serratura o antifurto immobilizer;
g. esaurimento o errato rifornimento di carburante;
h. gelo carburante;
i. rottura e/o smarrimento chiavi;
j. atto vandalico,
fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopraelencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o prose- guire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
b. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di
sinistro e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 6 TONNELLATE E RELA- TIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI
PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI IN EUROPA NEI PAESI DELLA CARTA VERDE
Interventi e riparazioni sul posto
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvede ad inviare un opera- tore e/o un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 500. Tale importo è da intendersi quale mas- simale complessivamente a carico di Reale Mutua, anche qualora sia necessario attivare la successiva prestazione “Soccorso Stradale e Traino”.
Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effet- tuate sul luogo dell’immobilizzo.
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato e in alternativa alla prestazio- ne “Interventi e riparazioni sul posto”, provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trai-
nato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successi- va prestazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del condu- cente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto diretta- mente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi soste- nute, con il limite di € 500. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per tentare di effettuare la sostituzione dello pneumatico, qualora il vei- colo ne sia già dotato, oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 500. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stes- so mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione “Recupero”). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 500. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicura- to, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
Trasferimento delle merci trasportate
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino deposito indicato dall’Assicurato o convenzionato con la Centrale Operativa, purchè ubicato entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce tra- sportata, tenendo il costo a carico di Reale Mutua entro il limite di € 260. La Centrale Opera- tiva non è responsabile dei tempi di consegna e dell’integrità della merce.
Una volta scaricata la merce, la Centrale Operativa provvederà ad attivare la prestazione “Soccorso stradale e traino”, a favore del veicolo immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente duran- te l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un veicolo di portata utile massima di 14 x.xx, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventi- vati per la riparazione del veicolo con il massimo di 7.
In caso di sinistro avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l’Assicurato potrà comunque beneficiare del veicolo sostitutivo. Alla riapertura delle officine l’Assicurato dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del veicolo in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla Centrale Operativa.
Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autono- leggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il pos- sesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso il veicolo sosti- tutivo sarà fornito per un massimo di 10 giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del veicolo alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere il vei- colo oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoam- bulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l’autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa.
In entrambi i casi Reale Mutua terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.
Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260:
– rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
– proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere riparato solo in seguito ad una sosta di una o più notti (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede a prenotare per gli occupanti del veicolo assicurato, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 260, uno o più pernottamenti in un albergo del luogo (prima colazione in- clusa), in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
Riconsegna del veicolo assicurato
comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per eventuali diritti doganali, per riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che
Qualora il veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’As- sicurato, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda almeno 36 ore consecutive di permanenza in officina (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua e non potranno
effettua la riconsegna.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, te- nendone il costo a carico di Reale Mutua, un biglietto di sola andata in aereo (classe eco- nomica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo di € 520.
La prestazione non è operante:
– nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
– se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garan- zia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’am- montare degli interessi al tasso bancario corrente.
Spedizione di pezzi di ricambio
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non pos- sano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
– marca e modello del veicolo assicurato;
– numero di telaio (completo di prefisso);
– anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
– cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Ope- rativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla ces- sata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure speci- fiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:
– organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;
– farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua.
Non danno luogo al trasferimento:
- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza, la Centrale Operativa provvede ad or- ganizzare il trasporto delle salme fino al luogo d’inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazio- nali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito di incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qua- lora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, te- nendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carbu- rante, pedaggio e traghetto.
Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520.
La presente prestazione si cumula a quella di “Interprete a disposizione” dell’Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in polizza.
La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG per l’attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa ope- rante la relativa Sezione.
Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del condu- cente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. La presente prestazione si cumula a quella di “Anticipo della cauzione penale e spese legali” dell’Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in polizza.
In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di inciden- te stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l’As- sicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rim- borsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
Rimpatrio del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almeno sedici ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un’officina autoriz- zata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per eventuali diritti doganali, per riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Ricon- segna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo tra- sporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organiz- za la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Reale Mutua terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle prati- che di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
La demolizione del veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso.
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documenta- zione:
• libretto di circolazione (originale);
• certificato di proprietà (originale);
• codice fiscale (fotocopia);
• carta d’identità (fotocopia);
• ultimo bollo pagato (fotocopia).
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all’Assicurato la documentazione re- lativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del
veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
4.2 GARANZIA ASSISTENZA "PLUS"
Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all’Art. 4.1 “Garanzia Assistenza Base”, ad eccezione delle prestazioni “Soccorso stradale e traino”, “Recupero difficoltoso del veicolo”, “Trasferimento delle merci trasportate” e “Veicolo in sostituzione” che sono sostitu- ite come segue:
Soccorso stradale e traino
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga traspor- tato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva pre- stazione “Recupero”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del condu- cente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto diret- tamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 2.000. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite di € 2.000. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicu- rato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso.
Trasferimento delle merci trasportate
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo fino al più vicino deposito indicato dall’Assicurato o convenzionato con la Centrale Operativa, purchè ubica- to entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce trasportata, tenendo il costo a carico di Reale Mutua entro il limite di € 1000. La Centrale Operativa non è responsabile dei tempi di consegna e dell’integrità della merce.
Una volta scaricata la merce, la Centrale Operativa provvederà ad attivare la prestazione “Soccorso stradale e traino”, a favore del veicolo immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall’officina presso cui è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, esclusivamente duran- te l’orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un veicolo di portata utile massima di 14 x.xx, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventi- vati per la riparazione del veicolo con il massimo di 10.
In caso di sinistro avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l’Assicurato potrà comunque beneficiare del veicolo sostitutivo. Alla riapertura delle officine l’Assicurato dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del veicolo in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 10 giorni, a partire dal giorno della richie- sta alla Centrale Operativa.
Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autono- leggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l’età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il pos- sesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di Polizia. In tal caso il veicolo sosti-
xxxxxx sarà fornito per un massimo di 30 giorni. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione. Sono altresì a carico dell’Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del veicolo alla stazione di autonoleggio
fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere il vei- colo oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
La garanzia Assistenza non viene prestata:
• in caso di dolo dell’Assicurato;
• per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
• stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, feno- meni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
• in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;
• qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comu- nicare alla Centrale Operativa per telefono, per fax o posta elettronica:
• le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell’Assicurato;
• l’indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
• gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza);
• la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo;
• la prestazione richiesta.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressa- mente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giu- stificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa suffi- cienti salvaguardie di rimborso.
4.5 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Qualora l’Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Reale Mutua non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Reale Mutua non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato inter- vento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
4.6 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
PRESTAZIONI | GARANZIA | Minimo | Massimo |
Veicolo in sostituzione | Assistenza In Viaggio “Base” Sez 4.1 | Giorni 7 | Giorni 10 se Furto Totale |
Soccorso stradale e traino - interventi e riparazioni sul posto - Rientro degli assicu- rati - Recupero difficoltoso del veicolo | Assistenza In Viaggio “Base” Sez 4.1 | Massimale Euro 500,00 | |
Invio di un’autoambulanza | Assistenza In Viaggio “Base” Sez 4.1 | Massimale Euro 210,00 | |
Rientro Funerario | Assistenza In Viaggio “Base” Sez 4.1 | Massimale Euro 5.200,00 una persona | Massimale Euro 20.700,00 più persone |
Soccorso stradale, traino - Re- cupero difficoltoso del veicolo | Assistenza In Viaggio “Plus” Sez 4.2 | Massimale Euro 2.000,00 | |
Veicolo in sostituzione | Assistenza In Viaggio “Plus” Sez 4.2 | Giorni 10 | Giorni 30 se Furto Totale |
SEZIONE TUTELA LEGALE
A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati, la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00
- 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
telefono centralino: 000.0000000
mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449
FASE GIUDIZIALE
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria
FASE STRAGIUDIZIALE
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’inter- vento dell’autorità giudiziaria
FATTO ILLECITO
L’azione o l’omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)
L’estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
SANZIONE AMMINISTRATIVA
La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo
SPESE DI GIUSTIZIA
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002
SPESE DI SOCCOMBENZA
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soc- combente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa
Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa
CHE COSA POSSO ASSICURARE
TUTELA LEGALE ESTESA TUTELA LEGALE BASE
5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Se l’Assicurato è coinvolto in una vertenza REALE MUTUA, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
• compensi dell’avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
• compensi dell’avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
• spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato
• spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
• spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
• spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
• compensi dei periti
• spese di giustizia
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
Le spese legali sono garantite per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
5.2 PRESTAZIONI GARANTITE TUTELA LEGALE ESTESA
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravven- zioni connessi ad incidente stradale; comprese le spese sostenute prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alco- lemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad inciden- te stradale.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.
La garanzia opera se:
• l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
• il reato è derubricato da doloso a colposo
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.
Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’assicurato ha l’obbli- go di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.
L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alco- lemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
L'assicurato ha l’obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l’anticipo non può essere concesso.
L’assicurato ha l’obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.
La garanzia opera con il limite di massimale equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindi- cimila) per sinistro.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.
Danni subìti. Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di controparte.
Nel caso di sinistri:
• con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia
• con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell’Italia
la garanzia opera con un massimale di € 100.000 (centomila) per sinistro e senza limite annuo.
Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento dei danni extra con- trattuali al fondo di garanzia vittime della strada.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale. Sono coperte le spese so- stenute per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa ac- cessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell’oppo- sizione o del ricorso.
L'assicurato ha l’obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cin- que) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione ammini- strativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente stradale, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.
Nel caso di sanzione pecuniaria, sono coperte le spese sostenute solo se il valore della san- zione è pari o superiore a € 100 (cento).
ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell’oppo- sizione o del ricorso.
L'assicurato ha l’obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cin- que) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Opposizione a sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo e di clonazione o furto della targa. Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida:
• irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del veicolo in caso di furto
• irrogata in seguito a clonazione o furto della targa del veicolo
ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell’oppo- sizione o del ricorso.
L'assicurato ha l’obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cin- que) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La garanzia copre le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.
Violazione del codice della strada con decurtazione superiore a 5 punti della patente. Sono coperte le spese sostenute per l’impugnazione della sanzione amministrativa comminata per le violazioni del codice della strada che comportano la decurtazione superiore a 5 (cinque) punti della patente.
ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell’oppo- sizione o del ricorso.
L'assicurato ha l’obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cin- que) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Dissequestro per apparente scopertura RCA. Sono coperte le spese sostenute per il disse- questro del veicolo sequestrato per apparente scopertura RCA.
La garanzia opera solo in caso di accoglimento del ricorso.
La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.
Irregolare variazione dei punti sulla patente. Sono coperte le spese sostenute per l’impu- gnazione della comunicazione di irregolare variazione dei punti sulla patente da parte del ministero dei trasporti.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Danni causati. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati connessi alla circolazione stradale. La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravven- zioni connessi ad incidente stradale; comprese le spese sostenute prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alco- lemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.
La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di controparte.
Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento dei danni extra con- trattuali al fondo di garanzia vittime della strada.
La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
Opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale. Sono coperte le spese so- stenute per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa ac- cessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e alla presentazione dell’oppo- sizione o del ricorso.
L'assicurato ha l’obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cin- que) giorni dalla data di notifica dello stesso.
La garanzia opera, sempre in caso di incidente stradale, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.
In relazione al veicolo indicato sulla scheda di polizza, sono assicurati:
• il proprietario
• il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
• il conducente autorizzato
• i trasportati
In caso di sostituzione del veicolo, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo veicolo e per l'eventuale adeguamento del premio, il contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo.
Sono assicurati anche:
• il contraente persona fisica
• il legale rappresentante sottoscrittore della presente xxxxxxx, se il contraente è persona giuridica
• il coniuge, i figli e i conviventi del contraente persona fisica, se presenti nel certificato di stato di famiglia
se nella vita privata sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.
Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE TUTELA LEGALE ESTESA
Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.
L’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgano in Europa e nei Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo.
Se l’assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite
• compensi dell’avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
• spese per l’indennità di trasferta
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
• spese dell’organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali
• spese non concordate con ARAG
• ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
• spese recuperate dalla controparte
Inoltre:
• nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale o il seque- stro del veicolo non sono connessi ad incidente stradale;
• nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da as- soluzione, derubricazione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste.
• nell’anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero.
• nell'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all'estero.
• nell’opposizione a sanzioni amministrative per incidente stradale non sono garantite le spese se la sanzione non è connessa ad incidente stradale.
Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:
• materia fiscale o amministrativa
• fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrori- smo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
• fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità na- turale o lo stato di allarme
• proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viag- giano su tracciato veicolato o su funi metalliche
• fatti dolosi degli assicurati
• fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
• casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal sinistro
• casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l’influenza dell’alcool
• casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza
• casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l’Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati
• casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall’immatricola- zione o dalla destinazione e dall’uso indicati sulla carta di circolazione
• casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità
• casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica
• casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell’obbligo di fermata e assistenza
• partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI
• adesione ad azioni di classe (class action)
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
5.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente polizza. In questo caso il contraente ha l’obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di tutela legale.
La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.
L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
• il danno o presunto danno extra contrattuale subìto o causato dall’assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico mas- simale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo par- zialmente il rimborso delle spese sostenute.
5.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine mas- simo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre po- lizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
L’assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail xxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail xxxxxxxx@xxxx.xx oppure il numero di fax +39 000.0000000.
L’assicurato ha l’obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l’obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di even- tuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5.9 GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL’AVVOCATO
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’assicurato ha l’obbligo di fornire.
Per la fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
• del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario
L’incarico all’avvocato o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento della prescrizione o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l’assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
L’assicurato ha l’obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte.
Nel caso di anticipo cauzione penale, l’assicurato ha l’obbligo di restituire la somma anticipa- ta da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assicurato, l’anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeuti- co effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie me- diche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi spe- cialisti con redazione di cartella clinica.
DANNO ESTETICO
Deturpazione obiettivamente constatabile.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettiva- mente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità gene- rica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di inter- vento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzional- mente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio me- dico, centro diagnostico, centro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno pre- valentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungode- genza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
Insieme di trattamenti terapeutici manuali o strumentali, prescritti dal medico curante, volti al recupero della funzionalità ed eseguiti da personale autorizzato e riconosciuto dall’ordina- mento vigente come appartenente alle professioni sanitarie.
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza, quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.
L’assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso del Contraente o
proprietario.
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
– in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
– in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
– in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.
L’assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:
– colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
– alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
– asfissia non dipendente da malattia;
– assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore o di freddo, folgorazione;
– xxxxx xxxxxxxxxxxx ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
– movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. Se l’infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano la somma assicurata è ridotta del 50%;
– imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
– causa guerra, se ed in quanto l’Assicurato viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all’anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.
– aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del ricovero, Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 10.000.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Se l’Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi legittimi.
L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pa- gamento dell’indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infor- tunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficia- ri la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi even- tualmente assicurati.
Incremento speciale per minori
Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza dell’Assicurato e del consorte, l’in- dennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50%.
Reale Mutua garantisce l’indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.
Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) riportate al successivo punto 6.7). L’indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita delle fran- chigie di seguito indicate:
– Autocarri: nessuna franchigia per la prima componente di capitale assicurato, pari a € 78.000, franchigia del 5% per la seconda componente pari all’eccedenza a € 78.000.
Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 15%, l’indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia. Reale Mutua corrisponde su richiesta dell’Assicurato un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.
L’Assicurato può richiedere l’anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.
Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del sinistro dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l’Assicurato si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.
Se l’infortunio determina un’invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60% della totale, Reale Mutua – mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile dell’importo iniziale lordo annuo di € 6.200. L’effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell’atto con il quale l’Assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell’indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corrisposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita.
6.4 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA
Reale Mutua per la cura delle lesioni determinate dal medesimo infortunio rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato previsto nel modulo di polizza, le spese sostenute:
In caso di ricovero e successive allo stesso Durante il ricovero:
– prestazioni sanitarie;
– trattamenti riabilitativi;
– diritti di sala operatoria e rette di degenza.
Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in so- stituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 110 per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 90 pernottamenti per sinistro.
Successive al ricovero:
– prestazioni sanitarie;
– trattamenti riabilitativi;
– noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
– cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio.
Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro.
Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell’infortunio.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sosten- ga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applica- zione della franchigia.
In assenza di ricovero:
– prestazioni sanitarie;
– trattamenti riabilitativi;
– noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
– cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l’infortunio da referto del pronto soccorso pubblico soccorso pubblico.
Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l’applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro.
Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell’infortunio.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sosten- ga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applica- zione della franchigia.
Relativamente ai punti A e B della presente garanzia, sono inoltre comprese, fino a concor- renza del medesimo massimale indicato nel modulo di polizza, le spese sostenute:
– per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 60 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
– in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica, fino a € 5.200 per sinistro, purchè l’infortunio sia provato da documentazione medica;
– dall’Assicurato per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di xxxxxxxxxxxx.
Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia:
A B
Somma assicurata per Rimborso spese di cura € 10.000 € 10.000 Franchigia € 50 € 50
Spese mediche sostenute in conseguenza dell’infortunio € 40 € 300 Esempio A: nessun indennizzo in quanto le spese mediche sostenute in conseguenza dell’infortunio sono inferiori alla franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato è di € 250 (ottenuto riducendo € 300 della franchigia di € 50).
Reale Mutua in caso di ricovero in struttura sanitaria reso necessario da infortunio indenniz- zabile a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato l’indennità giornaliera indicata in poliz- za per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.
6.6 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti:
• dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;
• dalla guida di veicoli a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli artt. 186 o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285;
• da azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelera- zioni di particelle atomiche;
• dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: parteci- pazione a raid automobilistici);
• da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto all’articolo 6.1);
• da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
• da xxxxx, salvo quanto previsto all’articolo 6.1).
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
6.7 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio e l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; deve essere trasmessa, con avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro tre giorni da quando il Contraente o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.
Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l’Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il
Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione o ente, detti originali possono essere so- stituiti da copie con l’attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall’assicuratore o dall’ente.
Per ottenere il rimborso delle spese relative a cure e protesi dentarie in assenza di ricovero di cui al punto 6.4) l’Assicurato deve presentare oltre ai documenti di spesa in originale e alla documentazione medica anche il referto del pronto soccorso pubblico.
L’Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
In caso di morte dell’Assicurato, i beneficiari o gli eredi legittimi devono presentare:
– documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato
ricovero;
– certificato di morte;
– certificato di stato di famiglia relativo all’Assicurato;
– atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
– qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
– eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del
sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
6.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La garanzia è operante purchè la morte, l’invalidità permanente o le prestazioni rimborsabili previste al punto 6.4) si siano verificate entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.
Limitatamente al rimborso delle spese per l’intervento riparatore del danno estetico, previsto al punto 6.4), la garanzia è operante purché l’intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell’infortunio.
Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infor- tunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infor- tunio medesimo;
pertanto:
• non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o so- pravvenute all’infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
• se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono in- dennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infor- tunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
• con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anato- mica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali di cui al successivo articolo 6.10) (Allegato 1), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
6.9 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:
• mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assi- curazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valuta- zione è vincolante per le Parti;
• mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liqui- da ai beneficiari o eredi:
• l’importo già concordato, o in alternativa,
• l’importo offerto, o in alternativa,
• l’importo offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pub- blicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA.
Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124)
Definizioni | sinistro | destro |
◆ Sordità completa di un orecchio | 15% | |
◆ Sordità completa bilaterale | 60% | |
◆ Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
◆ Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | |
◆ Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
◆ Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
◆ Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria | ||
a. con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | |
b. senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | |
◆ Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
◆ Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
◆ Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
◆ Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
◆ Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
◆ Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
◆ Perdita del braccio | ||
a. per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
b. per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Definizioni | sinistro | destro |
◆ Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% |
◆ Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
◆ Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
◆ Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
◆ Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
◆ Perdita totale dell’indice | 15% | 13% |
◆ Perdita totale del medio | 12% | |
◆ Perdita totale dell’anulare | 8% | |
◆ Perdita totale del mignolo | 12% | |
◆ Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
◆ Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% |
◆ Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
◆ Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | |
◆ Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
◆ Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% |
◆ Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
◆ Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | |
◆ Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
◆ Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | ||
a. in semipronazione | 30% | 25% |
b. in pronazione | 35% | 30% |
c. in supinazione | 45% | 40% |
d. quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
◆ Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
◆ Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi | ||
in semipronazione | 40% | 35% |
in pronazione | 45% | 40% |
in supinazione | 55% | 50% |
quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
◆ Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Definizioni | sinistro | destro |
◆ Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | ||
in semipronazione | 22% | 18% |
in pronazione | 25% | 22% |
in supinazione | 35% | 30% |
◆ Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
◆ Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
◆ Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
◆ Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
◆ Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
◆ Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
◆ Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
◆ Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
◆ Perdita totale del solo alluce | 7% | |
◆ Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato | 3% | |
◆ Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
◆ Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
◆ Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note
– In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
– La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
– Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
– La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
– In caso di afachia monolaterale:
- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
- con visus corretto di 7/10 18%
- con visus corretto di 6/10 21%
- con visus corretto di 5/10 24%
- con visus corretto di 4/10 28%
- con visus corretto di 3/10 32%
- con visus corretto inferiore a 3/10 35%
– In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.