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Garanzia assicurativa Clausole campione

Garanzia assicurativa. È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).
Garanzia assicurativa il Consumatore prende atto che il Finanziatore, come previsto obbligatoriamente per legge, ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento le sottoelencate coperture sui rischi di credito, provvedendo al pagamento del relativo costo:
Garanzia assicurativa. E’ a carico del Concessionario: a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con congruo massimale minimo; b) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto/incendio su beni mobili e immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale con congruo massimale minimo; I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L’Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
Garanzia assicurativa. Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Xxxxxx potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 2.000.000,00. Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto, ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker. La regolare costituzione della suddetta copertura assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima dell’inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker o sulla garanzia definitiva di cui all’art. 13 del presente Capitolato.
Garanzia assicurativa. 2.1 Nel caso di sinistro l’assicuratore si assume 2.1.1 l’adempimento degli obblighi di risarcimento pretesi nei confronti del contraente a causa di danni alla persona, danni materiali o danni economici riconducibili a un danno alla persona o danno materiale assicurato, in base alle disposizioni di legge sulla responsabilità civile di natura privata (di seguito “obblighi di risarcimento”); 2.1.2 le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’art. 6, punto 3 2.2 Gli obblighi di risarcimento derivanti da perdita o smarrimento di beni materiali si considerano assicurati soltanto nel caso in cui vi sia stato stipulato un accordo specifico. Per tali casi si rimanda alle disposizioni applicabili nell’ambito dei danni materiali. 2.3 Per danni alla persona s’intendono l’uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di persone. Per danni materiali s’intendono il danneggiamento o la distruzione di beni materiali.
Garanzia assicurativa. Gli immobili costituiti a garanzia devono essere assicurati a cura del mutuatario con vincolo a favore della BCC.
Garanzia assicurativaIl Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del Concessionario stesso stabiliti nel presente contratto. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro. Il Concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a € 1.000.000,00 per danni ad ogni prestatore. La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. Il contratto d’assicurazione dovrà inoltre specificatamente richiamare le seguenti clausole: 1) Definizione estesa di terzi, con qualifica di terzo al Comune di Bagnacavallo; 2) Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Bagnacavallo. 3) estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione-gestione manutenzione ordinaria e straordinaria; 4) estensione alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di macchinari e attrezzature; 5) D.Lgs. n . 81/2008 e s.m.i.; 6) Danni da incendio con un limite annuo/sinistro almeno di 200.000,00 Euro; 7) Danni da sospensione o interruzione attività almeno fino a 50.000,00 Euro; Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al Concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Garanzia assicurativaIl conduttore dovrà stipulare, con primaria Compagnia, idonee polizze assicurative, con validità per l’intera durata dell’occupazione e sino al rilascio del bene, a copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio, Catastrofi Naturali (ad es. alluvioni, inondazioni, terremoto etc.) con massimale unico di € 1.000.000,00 e con limite di € 500.000,00 per ogni persona. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata alla locatrice entro e non oltre il termine di gg.15 dalla firma del presente contratto. Il mancato rispetto delle pattuizioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione ipso iure del contratto di locazione. Inoltre la Asl Napoli 1 Centro dichiara di essere unica responsabile per ogni attività correlata all’attività del polo vaccinale e, dunque, non sarà imputabile a Mostra d’Oltremare alcun danno inerente le forniture di vaccini, né l’incolumità del personale utilizzato per la somministrazione, né eventuali contagi del personale medico e/o delle persone che comunque entreranno nel padiglione oggetto del presente contratto.
Garanzia assicurativa. 14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che Le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.
Garanzia assicurativa. InViaggi è coperta da polizza assicurativa Allianz Polizza n. 500969223 per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI