Garanzia assicurativa Clausole campione

Garanzia assicurativa. È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).
Garanzia assicurativa il Consumatore prende atto che il Finanziatore, come previsto obbligatoriamente per legge, ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento le sottoelencate coperture sui rischi di credito, provvedendo al pagamento del relativo costo:
Garanzia assicurativa. E’ a carico del Concessionario: a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con congruo massimale minimo; b) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto/incendio su beni mobili e immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale con congruo massimale minimo; I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L’Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
Garanzia assicurativa. Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore a € Duemilioni/00 (€. 2.000.000/00), così come prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Xxxxxx potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € Duemilioni/00 (€. 2.000.000/00). Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker o sulla garanzia definitiva. La regolare costituzione della presente polizza assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima della stipula de contratto e comunque prima dell’inizio della prestazione.
Garanzia assicurativa. Gli immobili costituiti a garanzia devono essere assicurati a cura del mutuatario con vincolo a favore della BCC.
Garanzia assicurativa. 2.1 Nel caso di sinistro l’assicuratore si assume 2.1.1 l’adempimento degli obblighi di risarcimento pretesi nei confronti del contraente a causa di danni alla persona, danni materiali o danni economici riconducibili a un danno alla persona o danno materiale assicurato, in base alle disposizioni di legge sulla responsabilità civile di natura privata (di seguito “obblighi di risarcimento”); 2.1.2 le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’art. 6, punto 3 2.2 Gli obblighi di risarcimento derivanti da perdita o smarrimento di beni materiali si considerano assicurati soltanto nel caso in cui vi sia stato stipulato un accordo specifico. Per tali casi si rimanda alle disposizioni applicabili nell’ambito dei danni materiali. 2.3 Per danni alla persona s’intendono l’uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di persone. Per danni materiali s’intendono il danneggiamento o la distruzione di beni materiali.
Garanzia assicurativa. 14.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che Le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.
Garanzia assicurativa. Il Concessionario esonera espressamente il Comune di Bagnacavallo da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto e da ogni attività sportiva in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla eccettuato o escluso. A tale scopo il Concessionario dovrà contrarre idonea polizza assicurativa di responsabilità Civile terzi e Prestatori d'Opera, riferita alle attività tutte oggetto della concessione, a garanzia di eventuali danni che possano derivare a persone e cose in dipendenza della attività esercitata, e comunque tale da esonerare il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità. La copertura dovrà essere operante per tutta la validità della convenzione e dovrà prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione /concessione, sollevando l'ente da ogni responsabilità. La Polizza RCT/O dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice ed avere le seguenti caratteristiche: - massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00; - copertura di tutte le attività della Concessionaria, comprese le accessorie o secondarie. Il contratto d’assicurazione dovrà inoltre specificatamente richiamare le seguenti clausole: 1) Definizione estesa di terzi, con qualifica di terzo al Comune di Bagnacavallo; 2) Responsabilità civile derivante dalla conduzione-gestione manutenzione ordinaria e straordinaria; 3) Manutenzione di piante, giardini e parchi compresi alberi ad alto fusto, cancelli e recinzioni; 4) Proprietà ed uso di macchinari e attrezzature; 5) Distribuzione automatica di cibi, bevande e simili; 6) D.Lgs. n . 81/2008 e s.m.i.;
Garanzia assicurativa. L’Aggiudicataria garantisce, per tutta la durata del contratto, le seguenti garanzie assicurative: - Responsabilità civile v/Terzi estesa anche alla circolazione in aree private con rinuncia di rivalsa del locatario e del conducente - Polizza incendio e furto In caso d’incendio o furto ASM Terni si obbliga a presentare immediatamente denuncia presso le autorità competenti. Le spese di riparazione dei Veicoli, saranno a carico di ASM Terni per incidenti stradali, furto o incendio la cui responsabilità sia attribuibile in tutto o in parte alla stazione appaltante. ASM Xxxxx si obbliga a comunicare immediatamente all’aggiudicataria qualsiasi sinistro o danno arrecato ai Veicoli, consegnandone la relativa documentazione (fotografie comprese) entro 3 giorni dalla data dello stesso. Si obbliga inoltre immediatamente trasmettere all’aggiudicataria qualsiasi tipo di documento a lui notificato relativo ai danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro.
Garanzia assicurativa. InViaggi è coperta da polizza assicurativa Allianz Polizza n. 500969223 per la responsabilità civile, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI