Comitato per le Operazioni con Parti Correlate Clausole campione

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 6.1 Il Regolamento Consob ed il Provvedimento Banca d’Italia prevedono che nel processo finalizzato all’approvazione di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati (di minore rilevanza e di maggiore rilevanza) i Consiglieri indipendenti non correlati svolgano un ruolo qualificato.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da 3 (tre) amministratori non esecutivi e Non Correlati, in maggioranza Indipendenti. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di norma coincide con il Comitato per il Controllo Interno della Società che, nell’espletamento delle funzioni di cui alle presenti Procedure, agirà “in veste di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” ai sensi delle Procedure. Laddove il Comitato per il Controllo Interno della Società, in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate, abbia funzioni propositive o consultive sue proprie, il consiglio di amministrazione della Società provvederà alla costituzione di apposito Comitato in relazione a tale operazione. Nel caso in cui, in relazione a una particolare operazione, un componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia da considerarsi quale correlato, tale componente è sostituito con l’amministratore non esecutivo e Non Correlato con la maggior anzianità di carica quale amministratore, che potrà anche non essere Indipendente laddove sia comunque rispettata la composizione di cui al primo comma del presente paragrafo, o altrimenti con l’amministratore non esecutivo, Non Correlato e Indipendente con la maggior anzianità di carica quale amministratore.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 6.1. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato”) è composto da quattro Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato – ove non sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione – elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni del Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 6.1 In relazione al concreto funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano le seguenti disposizioni: - le riunioni di ciascun Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono essere verbalizzate; - i verbali delle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovranno essere archiviate in apposito libro custodito presso la sede della Società; - i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nominano un proprio Presidente; - le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono presiedute dal Presidente o in assenza dall’amministratore più anziano del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; - il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, per quanto riguarda l’operatività con le Parti Correlate, nei limiti di quanto stabilito dalla presente Procedura; - alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono partecipare, previo invito del Presidente, soggetti che non ne sono membri; - per la validità delle deliberazioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica; - le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; - le riunioni sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere; in tal caso la riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si considera tenuta ove si trova il Presidente.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 1. Il Comitato, per il suo funzionamento, si attiene alle disposizioni previste dalla presente Procedura.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. 5.1 Ai fini delle presenti Procedure, per “