Comitato Tecnico di Coordinamento Clausole campione

Comitato Tecnico di Coordinamento. La Regione Xxxxxx-Romagna e l’Unione delle Terre d’Argine (Mo) si impegnano inoltre, tramite i propri referenti individuati rispettivamente in Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx Xxxxxx per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e in Xxxx Xxxxx per l’Unione delle Terre d’Argine (Mo), a convocare periodica- mente incontri di verifica sull'andamento del progetto. Il Comitato tecnico di coordinamento: a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti dell’Unione, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo; b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione: - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo; - che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della Regione; c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.
Comitato Tecnico di Coordinamento. La Regione Xxxxxx-Romagna e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx per la Regione Xxxxxx-Romagna e Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti. Il Comitato tecnico di coordinamento: a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti dell’Unione, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo; b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione: - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo; - che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della Regione; c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.
Comitato Tecnico di Coordinamento. Le Amministrazioni concordano di istituire un Comitato Tecnico, coordinato dal Comune capofila, con il compito di seguire tecnicamente i progetti e di verificare e monitorare l’attuazione della opere e degli interventi previsti dal Progetto, segnalando eventuali problemi al Collegio di vigilanza di cui al precedente art. 6. Tale Comitato, che è coordinato dal Comune Capofila, sarà composto, dai seguenti membri: 3 rappresentanti dei Comuni aderenti al progetto, 1 Coordinatore Sociale dell’Azienda X.X.X. XX 0 xx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 Responsabile del Terzo settore 1 Responsabile de Centro per la Giustizia Minorile
Comitato Tecnico di Coordinamento. E’ prevista la costituzione di un Comitato Tecnico di Coordinamento, composto da: - Direttore dell’Area Servizi per l’Impiego o un suo incaricato; - Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Centri per l’impiego e Promozione occupazionale; - Responsabile dell’Ufficio Sistemi informativi e Osservatorio del mercato del lavoro; - Responsabili dei Centri per l’Impiego; - Responsabili delle ditte aggiudicatarie del servizio di mediazione. Il Comitato si riunirà periodicamente (mediamente una volta al mese) dedicandosi alle seguenti attività: - Monitoraggio e valutazione del servizio; proposte di eventuali aggiustamenti e integrazioni; - Proposizione di obiettivi e criteri di utilizzo delle prestazioni accessorie di cui all’articolo 4 ed elaborazione di linee di sviluppo del servizio nell’ambito del sistema complessivo dei Servizi per l’Impiego.
Comitato Tecnico di Coordinamento. La Regione Xxxxxx-Romagna e l’Unione delle Terre d’Argine (MO) si impegnano inoltre, tramite i propri referenti individuati rispettivamente in Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e in Xxxx Xxxxx, per l’Unione delle Terre d’Argine (MO), a convocare periodicamente incontri di verifica sull'andamento del progetto.

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  • Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Supporto tecnico Il supporto tecnico per il Servizio Cloud, inclusi i dettagli di contatto di assistenza, i livelli di gravità, le ore di disponibilità del supporto, i tempi di risposta e altre informazioni e processi relativi al supporto, possono essere consultati selezionando il Servizio Cloud nella guida di supporto IBM disponibile alla pagina xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxx/.