Competenza e responsabilità Clausole campione

Competenza e responsabilità. 1. L'affidamento degli incarichi, per prestazioni rientranti nella sua competenza, spetta al Dirigente di Area che può ricorrervi esclusivamente in relazione a compiti istituzionali previsti dalla legge o sulla base della normale attività di programmazione del Consiglio, nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento. 2. Il Dirigente di Area interessato, prima di attivare la procedura per l'individuazione del contraente, dovrà acquisire un'attestazione formale da parte degli altri dirigenti, affinché, in relazione alla professionalità e alle prestazioni richieste, sia accertata la possibilità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e sia verificata l'assenza o la presenza, in termini qualitativi o quantitativi, all'interno dell'amministrazione, di competenze analoghe a quelle richieste per l'espletamento dell'incarico da conferire effettivamente utilizzabili. Il Dirigente di Area interessato dovrà evidenziare in tale comunicazione i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell'incarico; d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo. 3. Si considerano casi d’impossibilità oggettiva:  l'assenza di risorse umane utilizzabili, in possesso dell'elevata professionalità altamente qualificata attinente all'incarico da conferire;  la carenza effettiva di personale conseguente alla oggettiva situazione dotazionale, quali ad esempio gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa riferiti a una dotazione organica ridotta, che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;  i particolari compiti esercitati dal personale;  l'inesigibilità delle prestazioni richieste. 4. Qualora la ricognizione avvenuta abbia esito negativo, non sussistendo professionalità esigibili all'interno dell'Ente, il Dirigente di Area interessato, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2, potrà attivare la procedura per l'individuazione del contraente. 5. Si prescinde dalla suddetta ricognizione nel caso di affidamento di incarichi, che per t...
Competenza e responsabilità. Esponente aziendale con funzioni amministrative (A, AD, DL): possono stipulare se funzione di copertura. In caso di speculazione: revoca per giusta causa, azione di responsabilità.
Competenza e responsabilità. 1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta ai Dirigenti, ciascuno per la propria area di competenza, che vi possono ricorrere nell'ambito delle previsioni approvate dal Consiglio Comunale e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento. 2. Il Dirigente deve preliminarmente accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, all'interno dell'organizzazione del Comune di Valdagno, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. 3. Si considerano casi di impossibilità oggettiva: - la carenza effettiva di personale professionalmente preparato per la prestazione richiesta; - l'assenza di risorse umane disponibili; - gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa - per esempio rilevanti carichi di lavoro riferiti ad una dotazione organica ridotta che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività; - i particolari compiti esercitati dal personale; - l'inesigibilità delle prestazioni; 4. Qualora la ricognizione all'interno dell'Ente dia esito negativo e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 1, il Dirigente potrà attivare la procedura per l'individuazione del contraente.
Competenza e responsabilità. 1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Dirigente /Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento. 2. Il Dirigente /Responsabile del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l’impossibilità oggettiva di

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  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.