Competenza e responsabilità Clausole campione
Competenza e responsabilità. 1. L'affidamento degli incarichi, per prestazioni rientranti nella sua competenza, spetta al Dirigente di Area che può ricorrervi esclusivamente in relazione a compiti istituzionali previsti dalla legge o sulla base della normale attività di programmazione del Consiglio, nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
2. Il Dirigente di Area interessato, prima di attivare la procedura per l'individuazione del contraente, dovrà acquisire un'attestazione formale da parte degli altri dirigenti, affinché, in relazione alla professionalità e alle prestazioni richieste, sia accertata la possibilità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente e sia verificata l'assenza o la presenza, in termini qualitativi o quantitativi, all'interno dell'amministrazione, di competenze analoghe a quelle richieste per l'espletamento dell'incarico da conferire effettivamente utilizzabili. Il Dirigente di Area interessato dovrà evidenziare in tale comunicazione i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo.
3. Si considerano casi d’impossibilità oggettiva: l'assenza di risorse umane utilizzabili, in possesso dell'elevata professionalità altamente qualificata attinente all'incarico da conferire; la carenza effettiva di personale conseguente alla oggettiva situazione dotazionale, quali ad esempio gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa riferiti a una dotazione organica ridotta, che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività; i particolari compiti esercitati dal personale; l'inesigibilità delle prestazioni richieste.
4. Qualora la ricognizione avvenuta abbia esito negativo, non sussistendo professionalità esigibili all'interno dell'Ente, il Dirigente di Area interessato, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2, potrà attivare la procedura per l'individuazione del contraente.
5. Si prescinde dalla suddetta ricognizione nel caso di affidamento di incarichi, che per t...
Competenza e responsabilità. 1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta ai Dirigenti, ciascuno per la propria area di competenza, che vi possono ricorrere nell'ambito delle previsioni approvate dal Consiglio Comunale e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Dirigente deve preliminarmente accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, all'interno dell'organizzazione del Comune di Valdagno, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.
3. Si considerano casi di impossibilità oggettiva: - la carenza effettiva di personale professionalmente preparato per la prestazione richiesta; - l'assenza di risorse umane disponibili; - gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa - per esempio rilevanti carichi di lavoro riferiti ad una dotazione organica ridotta che impediscono all'Amministrazione di poter far leva sui propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività; - i particolari compiti esercitati dal personale; - l'inesigibilità delle prestazioni;
4. Qualora la ricognizione all'interno dell'Ente dia esito negativo e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 1, il Dirigente potrà attivare la procedura per l'individuazione del contraente.
Competenza e responsabilità. 1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Dirigente /Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Dirigente /Responsabile del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l’impossibilità oggettiva di
Competenza e responsabilità. Esponente aziendale con funzioni amministrative (A, AD, DL): possono stipulare se funzione di copertura. In caso di speculazione: revoca per giusta causa, azione di responsabilità.
