Credit default swap Clausole campione

Credit default swap un credit default swap (“CDS”) è un contratto in cui l’acquirente della protezione (lo swap è simile a una forma di contratto assicurativo) paga un premio al venditore della protezione, in cambio della protezione da un evento creditizio che può verificarsi in capo ad un’entità di riferimento. L'acquirente del CDS sarà esposto al rischio creditizio del venditore della protezione. Se c’è una forte correlazione tra il rischio di inadempimento dell’entità di riferimento e il venditore del CDS, la protezione creditizia perde parte del suo valore. I derivati OTC sono di solito documentati secondo i termini standard del settore (ad esempio l’ISDA Master Agreement), che contengono disposizioni chiave che regolano le relazioni contrattuali tra le parti, inclusi i loro rispettivi diritti, passività e obblighi. Questi termini (che comprendono in realtà diversi documenti, tra cui un contratto, un prospetto, le relative definizioni e le conferme individuali con specifiche disposizioni relative alla specifica transazione) regolano il modo in cui il derivato opererà in circostanze diverse, incluso il caso in cui ci sia una turbativa sul mercato che influenzi la relativa attività sottostante. In queste circostanze, l’investitore potrebbe non poter influenzarne il risultato. Sebbene i termini e condizioni per queste transazioni utilizzati da banche, agenzie di investimento e altri partecipanti si basano sui termini standard del settore, essi sono personalizzati dalla specifica banca, agenzia di investimento o un altro partecipante e un investitore potrebbe avere una limitata capacità di effettuare modifiche. Si tratta di documenti spesso piuttosto tecnici e complessi e dovreste assicurarvi di avere un’esperienza adeguata a rivederli e comprenderli e/o rivolgervi a un consulente specializzato prima di effettuare una transazione. Una garanzia collaterale (a volte indicata come “margine”) è una caratteristica importante delle operazioni con derivati. La garanzia collaterale copre le “sopravvenienze passive” che di solito insorgono nell’ambito di una transazione con derivati e in relazione alle quali una o entrambe le parti sono esposte al rischio di credito (o di rendimento) dell’altra parte. Una garanzia collaterale viene utilizzata per gestire l'esposizione al rischio di credito tra le parti fino a che vengono eseguiti gli obblighi delle parti contemplati dal derivato. I rischi comportati dalla concessione di una garanzia collaterale sono descritti in seguito.
Credit default swap. Il credit default swap (CDS) è un contratto dove il detentore di un credito s‟impegna a pagare una somma fissa periodica, generalmente in basis point su un capitale nozionale, a favore della controparte , la quale si assume il rischio di credito di un‟attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto. La somma periodica che il cliente paga dipende solitamente dalle caratteristiche e dalle probabilità di insolvenza del terzo debitore126. L‟aspetto più interessante del CDS è che le due parti potrebbero non avere nessun tipo di rapporto col soggetto terzo, in quanto il contratto prescinde dalla presenza di quest‟ultimo. Il sottostante del derivato, infatti, è rappresentato dal merito creditizio e non dal vero e proprio credito127. La credit default option concede al possessore la facoltà di trasferire una posizione creditoria a una controparte nel caso in cui, entro una data predeterminata, si verifichi un certo evento creditizio. L‟opzione è di tipo put ed il prezzo di esercizio coincide con il valore nominale del credito. Qualora l‟insolvenza si verificasse l‟acquirente esercita il proprio diritto ed incassa la differenza tra il valore nominale del credito ed il suo valore corrente129. La CDO può assumere anche la forma di opzione call permettendo di acquistare titoli di emittenti primari ad un prezzo scontato, nel momento in cui si verifica l‟insolvenza di un soggetto terzo nei confronti del quale l‟acquirente dell‟opzione vanta un credito. Lo sconto si determina sulla base della differenza tra il valore nominale del credito ed il suo valore di mercato a seguito dell‟insolvenza. In tal modo il compratore dell‟opzione, esercitandola, entrerà in possesso di titoli privi di rischio che lo compenseranno dalla perdita subita130. Il CDO permette di trasferire soltanto il rischio di credito connesso ad una posizione , ma non la posizione stessa che continua ad essere nell‟attivo dell‟acquirente dell‟opzione. Questo contratto presenta molte similitudini con il Credit default swap ma ci sono due caratteristiche fondamentali che li differenziano: - Nel CDS il protection buyer può essere solo colui che si impegna nei pagamenti fissi periodici; - Nel CDS i premi sono periodici e non è previsto un pagamento iniziale.
Credit default swap. In cambio di una commissione periodica espressa in punti base fissi (basis points, pari normalmente a 1/100 dell’1% – su un capitale nozionale), ▪ il Venditore di Protezione (Protection Seller) accetta di pagare al Compratore di Protezione (Protection Buyer) una determinata somma di denaro se entro un certo termine, ▪ in riferimento ad un soggetto debitore del Compratore di Protezione (Ente di Riferimento o Reference Entity), ▪ si verifica un Evento di Credito (Credit Event) consistente nel deterioramento del profilo creditizio (es. dichiarazione di insolvenza, procedura concorsuale, liquidazione). Può essere previsto che al verificarsi del Credit Event il Protection Buyer trasferisca al Protection Seller la posizione creditizia verso l’Ente di Riferimento, per un ammontare pari all’importo pattuito nello swap (credit default swap complesso).
Credit default swap. I credit default swap (CDS) sono contratti in cui un soggetto (c.d. protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (c.d. protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (c.d. referenceasset). La funzione tipica del contratto è la copertura dei rischi associati ad una determinata attività: una funzione molto vicina a quella assicurativa.
Credit default swap. I rischi coperti dal CDS sono connessi ad alcuni eventi (c.d. creditevents) indicati nel contratto (ad esempio l’insolvenza dell’emittente l’obbligazione c.d. default) al cui verificarsi si realizzano dei flussi di pagamento fra le parti. Tali flussi possono avvenire secondo due modalità operative: Il protection seller corrisponde alla controparte il valore nominale (ovvero quello contrattualmente definito) del sottostante oggetto del CDS al netto del valore residuo di mercato dello stesso (recoveryvalue) e il protection buyer cessa il versamento dei pagamenti periodici (cashsettlement) Il protection seller corrisponde alla controparte il valore nominale (ovvero quello contrattualmente definito) del sottostante oggetto del CDS e il protection buyer oltre a cessare il versamento dei pagamenti periodici consegna il referenceasset (physical delivery) CDS - ESEMPIO Si ipotizza il seguente credit default swap nozionale: 10.000.000 euro scadenza: a 5 anni referenceasset: obbligazione XX referenceentity: società A pagamenti periodi annuali: 500 bps (5%) Il protection buyer pagherà la somma di 500.000 euro per il primo, secondo e terzo anno. Al quarto anno al verificarsi del default della società A, il protection buyer riceverà il valore nominale del titolo e consegnerà il titolo al protection seller (physical delivery).
Credit default swap. Sono contratti in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), riceve il pagamento di una determinata somma di denaro se al verificarsi dell’evento default associato ad una specifica emissione, un emittente o un intero portafoglio di strumenti finanziari.
Credit default swap. Total return swap
Credit default swap. Le operazioni in credit default swap possono comportare rischi particolari. Il ricorso a tali operazioni è finalizzato all’eliminazione del rischio di credito in ordine all’emittente di un titolo; esse determinano un rischio di protezione a carico del Fondo nei confronti del venditore di protezione. Tale rischio è tuttavia attenuato dal fatto che il Fondo concluderà operazioni in credit default swap esclusivamente con istituti finanziari dotati di rating elevati. I credit default swap possono presentare un rischio di liquidità qualora, per qualsiasi ragione, la posizione debba essere liquidata prima della sua scadenza. Il Fondo attenuerà tale rischio limitando adeguatamente il ricorso a questo tipo di operazione. Infine, la valutazione di credit default swap potrebbe dare origine a difficoltà che di norma si verificano in relazione alla valutazione di contratti OTC.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia L’ISMEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ISMEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ISMEA.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Sicurezza dei dati 8 Art. 15. Riservatezza 9

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il datore di lavoro Committente Principale, l’Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto riportato nel DUVRI ed all’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 81/08, cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto e deve essere sottoscritto ed osservato scrupolosamente, senza riserve od eccezioni dal Subappaltatore. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o allontanamento e/o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. La contabilizzazione dei costi della sicurezza dovuti ai rischi interferenziali (se previsti dalla Committente Principale), relativi ai lavori in oggetto del presente contratto, sono definiti in maniera analitica per voci singole, a misura, così come riportato tra l’altro nei documenti di gara. Tali costi della sicurezza, saranno liquidati al Subappaltatore proporzionalmente all’avanzamento lavori e specificati ad ogni SAL mensile dei lavori stessi. Si ricorda: • il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2006, in applicazione all’art.15 – comma 1 della Legge quadro 30 marzo 2001 n°125); • che tutto il personale presente in cantiere dovrà essere provvisto di tesserino di riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • Ulteriori disposizioni 10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare l’Accordo quadro. 10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, l’Accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione dell’Accordo quadro sono a carico dell’aggiudicatario. 10.5. La stipulazione dell’Accordo quadro è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e del relativo esito sui quotidiani, secondo le modalità di cui all’art. 66, co. 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

  • Modifiche unilaterali 16.1. Cerved si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Contratto, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso al Cliente in conformità alle modalità di cui all’articolo 23. 16.2. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di cui all’articolo 16.1 che precede, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, mediante invio a Cerved di una comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R in tal senso. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato, le modifiche apportate da Cerved al Contratto si intenderanno definitivamente e tacitamente accettate. 16.3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 16.2, il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati. 16.4. I termini e le condizioni di cui al Contratto si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche delle Piattaforme apportate da Cerved e/o delle Consociate e/o dai Subappaltatori a propria esclusiva discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative o da modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 16.1 che precede.

  • Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

  • Tutela dei dati Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.