Credit default swap Clausole campione

Credit default swap un credit default swap (“CDS”) è un contratto in cui l’acquirente della protezione (lo swap è simile a una forma di contratto assicurativo) paga un premio al venditore della protezione, in cambio della protezione da un evento creditizio che può verificarsi in capo ad un’entità di riferimento. L'acquirente del CDS sarà esposto al rischio creditizio del venditore della protezione. Se c’è una forte correlazione tra il rischio di inadempimento dell’entità di riferimento e il venditore del CDS, la protezione creditizia perde parte del suo valore. I derivati OTC sono di solito documentati secondo i termini standard del settore (ad esempio l’ISDA Master Agreement), che contengono disposizioni chiave che regolano le relazioni contrattuali tra le parti, inclusi i loro rispettivi diritti, passività e obblighi. Questi termini (che comprendono in realtà diversi documenti, tra cui un contratto, un prospetto, le relative definizioni e le conferme individuali con specifiche disposizioni relative alla specifica transazione) regolano il modo in cui il derivato opererà in circostanze diverse, incluso il caso in cui ci sia una turbativa sul mercato che influenzi la relativa attività sottostante. In queste circostanze, l’investitore potrebbe non poter influenzarne il risultato. Sebbene i termini e condizioni per queste transazioni utilizzati da banche, agenzie di investimento e altri partecipanti si basano sui termini standard del settore, essi sono personalizzati dalla specifica banca, agenzia di investimento o un altro partecipante e un investitore potrebbe avere una limitata capacità di effettuare modifiche. Si tratta di documenti spesso piuttosto tecnici e complessi e dovreste assicurarvi di avere un’esperienza adeguata a rivederli e comprenderli e/o rivolgervi a un consulente specializzato prima di effettuare una transazione. Una garanzia collaterale (a volte indicata come “margine”) è una caratteristica importante delle operazioni con derivati. La garanzia collaterale copre le “sopravvenienze passive” che di solito insorgono nell’ambito di una transazione con derivati e in relazione alle quali una o entrambe le parti sono esposte al rischio di credito (o di rendimento) dell’altra parte. Una garanzia collaterale viene utilizzata per gestire l'esposizione al rischio di credito tra le parti fino a che vengono eseguiti gli obblighi delle parti contemplati dal derivato. I rischi comportati dalla concessione di una garanzia collaterale sono descritti in seguito.
Credit default swap. Le operazioni in credit default swap possono comportare rischi particolari. Il ricorso a tali operazioni è finalizzato all’eliminazione del rischio di credito in ordine all’emittente di un titolo; esse determinano un rischio di protezione a carico del Fondo nei confronti del venditore di protezione. Tale rischio è tuttavia attenuato dal fatto che il Fondo concluderà operazioni in credit default swap esclusivamente con istituti finanziari dotati di rating elevati. I credit default swap possono presentare un rischio di liquidità qualora, per qualsiasi ragione, la posizione debba essere liquidata prima della sua scadenza. Il Fondo attenuerà tale rischio limitando adeguatamente il ricorso a questo tipo di operazione. Infine, la valutazione di credit default swap potrebbe dare origine a difficoltà che di norma si verificano in relazione alla valutazione di contratti OTC.
Credit default swap. Sono contratti in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), riceve il pagamento di una determinata somma di denaro se al verificarsi dell’evento default associato ad una specifica emissione, un emittente o un intero portafoglio di strumenti finanziari.
Credit default swap. In cambio di una commissione periodica espressa in punti base fissi (basis points, pari normalmente a 1/100 dell’1% – su un capitale nozionale), ▪ il Venditore di Protezione (Protection Seller) accetta di pagare al Compratore di Protezione (Protection Buyer) una determinata somma di denaro se entro un certo termine, ▪ in riferimento ad un soggetto debitore del Compratore di Protezione (Ente di Riferimento o Reference Entity), ▪ si verifica un Evento di Credito (Credit Event) consistente nel deterioramento del profilo creditizio (es. dichiarazione di insolvenza, procedura concorsuale, liquidazione). Può essere previsto che al verificarsi del Credit Event il Protection Buyer trasferisca al Protection Seller la posizione creditizia verso l’Ente di Riferimento, per un ammontare pari all’importo pattuito nello swap (credit default swap complesso).
Credit default swap. 2.5 Total return swap
Credit default swap. I credit default swap (CDS) sono contratti in cui un soggetto (c.d. protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (c.d. protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (c.d. referenceasset). La funzione tipica del contratto è la copertura dei rischi associati ad una determinata attività: una funzione molto vicina a quella assicurativa.
Credit default swap. I rischi coperti dal CDS sono connessi ad alcuni eventi (c.d. creditevents) indicati nel contratto (ad esempio l’insolvenza dell’emittente l’obbligazione c.d. default) al cui verificarsi si realizzano dei flussi di pagamento fra le parti. Tali flussi possono avvenire secondo due modalità operative: Il protection seller corrisponde alla controparte il valore nominale (ovvero quello contrattualmente definito) del sottostante oggetto del CDS al netto del valore residuo di mercato dello stesso (recoveryvalue) e il protection buyer cessa il versamento dei pagamenti periodici (cashsettlement) Il protection seller corrisponde alla controparte il valore nominale (ovvero quello contrattualmente definito) del sottostante oggetto del CDS e il protection buyer oltre a cessare il versamento dei pagamenti periodici consegna il referenceasset (physical delivery) CDS - ESEMPIO Si ipotizza il seguente credit default swap nozionale: 10.000.000 euro scadenza: a 5 anni referenceasset: obbligazione XX referenceentity: società A pagamenti periodi annuali: 500 bps (5%) Il protection buyer pagherà la somma di 500.000 euro per il primo, secondo e terzo anno. Al quarto anno al verificarsi del default della società A, il protection buyer riceverà il valore nominale del titolo e consegnerà il titolo al protection seller (physical delivery).
Credit default swap. Il credit default swap (CDS) è un contratto dove il detentore di un credito s‟impegna a pagare una somma fissa periodica, generalmente in basis point su un capitale nozionale, a favore della controparte , la quale si assume il rischio di credito di un‟attività nel caso in cui si verifichi un evento di default futuro ed incerto. La somma periodica che il cliente paga dipende solitamente dalle caratteristiche e dalle probabilità di insolvenza del terzo debitore126. L‟aspetto più interessante del CDS è che le due parti potrebbero non avere nessun tipo di rapporto col soggetto terzo, in quanto il contratto prescinde dalla presenza di quest‟ultimo. Il sottostante del derivato, infatti, è rappresentato dal merito creditizio e non dal vero e proprio credito127. La credit default option concede al possessore la facoltà di trasferire una posizione creditoria a una controparte nel caso in cui, entro una data predeterminata, si verifichi un certo evento creditizio. L‟opzione è di tipo put ed il prezzo di esercizio coincide con il valore nominale del credito. Qualora l‟insolvenza si verificasse l‟acquirente esercita il proprio diritto ed incassa la differenza tra il valore nominale del credito ed il suo valore corrente129. La CDO può assumere anche la forma di opzione call permettendo di acquistare titoli di emittenti primari ad un prezzo scontato, nel momento in cui si verifica l‟insolvenza di un soggetto terzo nei confronti del quale l‟acquirente dell‟opzione vanta un credito. Lo sconto si determina sulla base della differenza tra il valore nominale del credito ed il suo valore di mercato a seguito dell‟insolvenza. In tal modo il compratore dell‟opzione, esercitandola, entrerà in possesso di titoli privi di rischio che lo compenseranno dalla perdita subita130. Il CDO permette di trasferire soltanto il rischio di credito connesso ad una posizione , ma non la posizione stessa che continua ad essere nell‟attivo dell‟acquirente dell‟opzione. Questo contratto presenta molte similitudini con il Credit default swap ma ci sono due caratteristiche fondamentali che li differenziano: - Nel CDS il protection buyer può essere solo colui che si impegna nei pagamenti fissi periodici; - Nel CDS i premi sono periodici e non è previsto un pagamento iniziale.

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: