Composizione della rassegna stampa Clausole campione

Composizione della rassegna stampa. Il fornitore deve rendere disponibile agli uffici utente quotidianamente, inclusi i giorni festivi, una rassegna stampa di base composta da un numero consistente di articoli di materia specifica, selezionati sulla base di argomenti, parole chiave e testate indicate da ognuno degli uffici stampa destinatari del servizio. Tali articoli devono essere tratti dalla stampa nazionale, comprendente anche le edizioni locali dei principali quotidiani e le maggiori testate a diffusione regionale, locale ed estera, quotidiana e periodica. Il fornitore deve effettuare il monitoraggio di tutte le testate indicate nel paragrafo 10.1.1 per la composizione della rassegna stampa di base. La selezione degli articoli deve essere effettuata sulla base degli argomenti descritti per ciascuna sezione tematica di cui al paragrafo 0. Gli articoli della rassegna stampa di base devono essere organizzati nelle sezioni tematiche indicate nel paragrafo 0, ciascun articolo deve essere assegnato ad una sola sezione tematica. Tale organizzazione delle sezioni potrà essere oggetto di modifiche durante la vigenza del contratto, senza oneri aggiuntivi, su indicazione dell’Amministrazione. In fase di redazione della rassegna stampa specifica, ogni redazione deve poter visualizzare le sole sezioni tematiche di interesse e apportare delle modifiche in ragione delle funzionalità abilitate. Per ogni ufficio destinatario del servizio di rassegna stampa, viene fornito nel paragrafo 10.1 l’elenco delle rassegne specifiche da realizzare con l’indicazione della tipologia delle fonti da cui devono essere tratti gli articoli che le compongono (testate quotidiane nazionali, locali, estere e periodiche) e delle sezioni tematiche. Tali elenchi possono essere suscettibili di variazioni o integrazioni nel corso della fornitura e non sono da considerarsi vincolanti in alcun modo per l’Amministrazione. Il fornitore deve inoltre produrre, su richiesta dagli uffici interessati, articoli ad integrazione di quanto consegnato. In aggiunta alle sezioni tematiche indicate nel paragrafo 10.1 il fornitore deve evidenziare, nel corpo degli articoli forniti all’interno della rassegna stampa di base, le parole chiave che verranno comunicate dai referenti dell’Amministrazione senza vincoli di alcun tipo, in modo tale da permettere una rapida individuazione del contenuto degli articoli da parte del personale addetto agli uffici stampa. I contenuti delle rassegne ovvero gli articoli o documenti devono riportare i seguenti dat...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).