ABSTRACT Clausole campione

ABSTRACT. L’autore analizza i riflessi sistematici del contratto a tutele crescenti introdotto dal d.lgs. 23/2015, rilevandone gli effetti di squilibrio sulla posizione delle parti, con accentuazione della debolezza negoziale del lavoratore nel nuovo contratto standard. Esso, destinato a diffondersi grazie agli incentivi previsti dalla legge di stabilità 190/2014, d’altronde non viene ritenuto neanche idoneo a ridurre le diseguaglianze sul mercato del lavoro, perché rimane intatta la possibilità di ricorrere ai contratti a termine liberalizzati dal d.l. 34/2014. Si affronta dunque quale potrebbe essere in que- sto nuovo scenario la disciplina migliore per riformare i contratti di lavoro non stan- dard senza indebolire ulteriormente le condizioni di lavoro e le diseguaglianze sociali. The author analyses the systematic impact of the new pattern of employment contract, the so-called “increasing protection employment contract”, introduced by the legislative decree 23/2015 (the so-called Jobs Act), and points out the effects of imbalance between the contracting parties as long as the employee will be in a sig- nificantly weaker bargaining position than employer.This contract, that Finance Act 190/2014 tries to promote through tax incentives, is not considered to be an appro- priate instrument to reduce the inequalities in the labour market, as long as the free- dom to conclude fixed-term contracts, as guaranteed by the Act 34/2014, has not been restricted at all by the Jobs Act. Therefore, in such a new scenario, the article concludes by making a series of recommendations to reform non-standard contracts regulation without weakening even more employee’s position and increasing social inequalities.
ABSTRACT. Nell’esordio si individuano gli istituti rilevanti nella traccia, ovvero il contratto aleatorio con particolare riferimento alla rendita vitalizia (artt.1872-1881) al contratto atipico di mantenimento ( art. 1322 c.c.), alla nullità del contratto per difetto di causa ( artt. 1325 e 1418 c.c.), alla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) nonché al contratto di donazione modale (art. 793 c.c.) Successivamente, si analizzeranno gli aspetti generali dei contratti aleatori accennando al contratto tipico di rendita vitalizia e al contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare o vitalizio assistenziale) . A seguire, si individuerà la questione nodale della traccia che consiste nell’accertare se e con quali rimedi Xxxx possa far valere le proprie ragioni contro la nipote Xxxxx, inadempiente delle prestazioni di natura assistenziale oggetto del contratto tra le stesse stipulato. In particolare, si dovrà, in primo luogo, individuare la corretta qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale posta in essere riportando le conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza in ordine alla distinzione tra il contratto di rendita vitalizia e il contratto atipico di mantenimento. In secondo luogo, si dovrà analizzare la causa del contratto atipico di mantenimento ovvero il rischio e la conseguente nullità del contratto ex artt. 1418 e 1325 c.c. nel caso in cui questo manchi. Ancora, si dovranno indicare i rimedi esperibili in caso di inadempimento degli obblighi assistenziali sottolineando l’applicabilità della tutela della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. atteso che non trova spazio il limite di cui all’art. 1878 c.c. previsto per la rendita vitalizia. Infine, si accennerà alla possibile qualificazione del contratto come donazione modale ex art. 793 c.c. e alla conseguente risoluzione per inadempimento degli obblighi del donatario. Il parere si conclude con l’indicazione sintetica delle possibile soluzioni già analizzate nel corpo dell’elaborato MASSIME GIURISPRUDENZIALI: Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lo "intuitus personae" che determina la scelta dell'obbligato, nonchè per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni, co...
ABSTRACT. Il lavoro intermittente (o a chiamata), stipulabile anche a tempo determinato è il contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo determinate modalità e in determinati limiti. I casi nei quali possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente (a parte quelli in cui può sempre essere concluso – art.34 c.2) sono individuati dai contratti collettivi, ma, nel caso in cui la contrattazione collettiva non sia intervenuta a determinare i casi e i limiti di utilizzabilità di tale schema contrattuale, in attesa di dette regolamentazioni, è stato emanato il D.M. 23 ottobre 2004. Tale decreto ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923. Le indicazioni amministrative, nonché le modalità applicative, sono contenute nella circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro. SCHEMA DI RAFFRONTO/ D.LGS. N. 276/2003 – LAVORO INTERMITTENTE DISCIPLINA PREVIGENTE DISCIPLINA MODIFICATA e/o INTRODOTTA EX NOVO
ABSTRACT. La L. 12/2019, di conversione del D.L. 135/2018, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento le definizioni di “smart contract” e di “tecnologie basate su registri distribuiti”, attribuendo ai primi (se operanti sulle seconde) il valore di forma scritta, previo rispetto di determinate caratteristiche. Lo studio contiene una prima analisi di queste novità, volta principalmente a cercare di comprendere l’inserimento (e quindi la compatibilità) di tali nuove figure all’intero della disciplina codicistica dei contratti. Attraverso un raffronto tra gli elementi essenziali di un contratto (da un lato) ed i requisiti imposti dalla legge (dall’altro), lo studio evidenzia che l'efficacia vincolante di uno smart contract pare essere subordinata al rispetto di condizioni, ora di tipo tecnico (utilizzo effettivo di “vere” tecnologie basate su registri distribuiti, presenza di un meccanismo reale di consenso distribuito) ora di tipo giuridico (documentazione della causa del contratto, identificazione delle parti). Lo studio evidenzia, altresì, la permanenza di alcune zone d’ombra nella nuova normativa, e precisamente la difficile applicabilità ad uno smart contract di norme dell’ordinamento quali – ad esempio – quelle che attualmente sovrintendono l’interpretazione o la risoluzione del contratto.
ABSTRACT. Il saggio esamina gli aspetti di cambiamento apportati dalla riforma del mercato del lavo- ro del 2012 alle diverse forme di lavoro economicamente dipendente in assenza di una con- figurazione unitaria della fattispecie. In particolare, costituiscono oggetto di indagine il contratto a progetto e le cd. false partite Iva. L’analisi è volta a mettere in evidenza aspetti favorevoli e sfavorevoli attraverso una valutazione critica della dottrina e della giurispru- denza, tentando di pervenire a soluzioni equilibrate che contemperino la tutela del presta- tore di lavoro con le esigenze di flessibilità dell’impresa.
ABSTRACT. L’autore analizza la nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale (d.lgs. n. 81/2015). Ne sottolinea gli aspetti positivi e le principali criticità, soffermandosi anche sulle innovazioni nel campo del diritto del lavoro pubbli- co. Fondandosi anche sugli orientamen- ti sinora espressi da giurisprudenza e dottrina, il saggio evidenzia gli squilibri – tuttora presenti – tra gli interessi per- sonali del lavoratore e le esigenze di flessibilità delle aziende.
ABSTRACT. Il servizio di rassegna stampa deve prevedere la fornitura di abstract giornalieri che sintetizzino la situazione politica del Paese, integrati con tutti gli articoli più rilevanti/significativi per i vertici dell’Amministrazione, stimabili mediamente in circa 35 articoli al giorno. Le caratteristiche degli abstract saranno definite con l’Amministrazione in fase di avvio del servizio.
ABSTRACT. L'avvento del primo governo Conte ha fatto registrare l'ingresso sulla scena politico-istituzionale italiana del "contratto di governo del cambiamento", una formula che intende riferirsi esplicitamente al Koalitionsvertrag tedesco e al Coalition Agreement inglese, soprattutto con riferimento alla natura programmatica e non ideologica dell'intesa sottoscritta tra i partiti contraenti. L'articolo prende in esame le modalità con cui le tre esperienze si sono verificate, alla luce anche della valutazione espressa dalla dottrina e del nuovo contesto politico che caratterizza le democrazie europee. The advent of the first Conte government registered the entry into the Italian political and institutional scene of the "government contract of change", a formula that intends to refer explicitly to the German Koalitionsvertrag and the English Coalition Agreement, especially with reference to the programmatic and non-ideological agreement signed between the contracting parties. The article examines the ways in which the three experiences occurred, also in light of the evaluation expressed by the doctrine and the new political context that characterizes European democracies.
ABSTRACT. Agricultural supply contracts are regulated in Italy by Decree n. 102/2005, under the frame of collective agreements. Conversely, contracts not included in this legislation are still submitted to general rules of civil law. Recently, for transparency reasons, Art 62 of Law 27/2012 introduced special rules concerning sale of agricultural and food products. As consequence, it is now compulsory to include, in writing contracts, some elements of the transaction: duration of the contract, amount and characteristics of goods, price, way of delivery and payment.
ABSTRACT. L’art. 62 del D.L. n.1/2012 (c.d. Decreto liberalizzazioni), convertito in L..n. 27/2012, detta per i contratti aventi ad oggetto i prodotti agricoli e alimentari una nuova incisiva disciplina che giova a colmare il rapporto squilibrato tra produttori agricoli ed imprese di commercializzazione. La asimmetria informativa – che già caratterizza altri settori del mercato – viene superata attraverso stringenti requisiti di forma e di contenuto degli atti, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità delle prestazioni. Ancor più significativi sono i rimedi previsti (nullità codicistica, nullità di protezione, azione inibitoria, sanzioni pecuniarie ed azioni collettive). La complessiva tutela, almeno in astratto, costituisce garanzia di regolazione del mercato di settore da tempo auspicata.