Funzione Clausole campione

Funzione. Con il contratto estimatorio (art 1556-1558) una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (accipiens) e questa si obbliga a pagare un prezzo entro il termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine. È utilizzato nei rapporti fra fornitori e rivenditori in luogo del contratto di vendita, quando il rivenditore vuole evitare il rischio di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo tempo. Il fornitore, pur sopportando il rischio dell’invenduto, trae vantaggio dalla distribuzione più capillare e dal maggior smercio che tale contratto di regola riesce a procurargli. Il contratto estimatorio è un contratto reale: si perfeziona con la consegna della merce all’accipiens. Solo l’accipiens può disporre delle cose ricevute, benché queste restino di proprietà del tradens fin quando il primo non le ha rivendute o non ne ha pagato il prezzo. L’accipiens ha l’obbligo di pagare il prezzo di stima stabilito nel contratto al momento della consegna della cosa. All’accipiens è tuttavia riconosciuta la facoltà di liberarsi di tale obbligo restituendo le cose nel termine pattuito.
Funzione. Aiuto e collaborazione nei vari settori con possibilità di rotazione.
Funzione. I filtri 750, 751 assicurano la fornitura continua d’acqua filtrata. Il filtro trattiene i corpi estranei non disciolti nell’acqua, ad esempio particelle di ruggine, trefoli di canapa, sabbia, ecc. La forma compatta e le dimensioni contenute fanno di questi filtri la soluzione ideale in ambiente residenziale ad uso idrico, sanitario. Sono provvisti di un manometro di controllo e di una valvola di scarico per il lavaggio ed eliminazione delle impurità. I sedimenti trattenuti nella parte inferiore del filtro vengono eliminati attraverso lo scarico durante il lavaggio ottenuto manualmente mediante l’apertura della valvola sullo scarico.
Funzione. In ottemperanza al Decreto, la Società ha nominato un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici. L’Organismo di Xxxxxxxxx ha il compito di vigilare costantemente: ▪ sull’osservanza del modello da parte degli organi sociali e dei dipendenti della Società; ▪ sull’effettiva efficacia del modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; ▪ sull’attuazione delle prescrizioni del modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società; ▪ sull’aggiornamento del modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all’organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento. Nel corso della prima seduta utile successiva alla nomina, l’Organismo di Xxxxxxxxx si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone ed eventualmente aggiornandone i contenuti, e presentandolo al Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza.
Funzione. In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un OdV, dotato nell’esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza rispetto agli organi e alle funzioni societarie. All’OdV competono le seguenti funzioni, che esercita nei limiti dei poteri a lui espressamente conferiti e attraverso le modalità specificatamente descritte dal presente Modello: • vigilare con continuità di azione sull’osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari dello stesso, come indicati nel precedente § 7; • vigilare con continuità di azione sull’efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti per la Società (come individuati nel precedente § 5 della presente sezione); • vigilare con continuità di azione sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nelle procedure e nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno; • acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del Modello, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna; • coordinarsi con gli altri organismi aziendali dotati di poteri di controllo; • attivare i procedimenti disciplinari per violazioni al Modello; • vigilare sullo stato di aggiornamento del Modello e promuoverne la modifica quando si riscontrino mutamenti della struttura e dell’organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.
Funzione. In ottemperanza al Decreto, la Società ha nominato un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici. L’Organismo di Xxxxxxxxx ha il compito di vigilare costantemente: ▪ sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali e dei dipendenti della Società; ▪ sull’effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; ▪ sull’attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società; ▪ sull’aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all’organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento. Nel corso della prima seduta utile successiva alla nomina, l’Organismo di Xxxxxxxxx si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone ed eventualmente aggiornandone i contenuti, e presentandolo al Consiglio di Amministrazione per opportuna conoscenza.
Funzione. Due soggetti, in particolare due imprenditori legati da continui rapporti di affari, da cui nascono crediti e debiti reciproci, anziché provvedere di volta in volta al pagamento, possono ridurre il movimento reciproco di denaro, a tal fine possono stabilire di astenersi da una serie di pagamenti di segno opposto e di procedere, a scadenze prefissate, alla liquidazione per differenza dei crediti rispettivi. Il contratto che consente ciò è il conto corrente (1823-1833), detto anche conto corrente ordinario per distinguerlo da quello bancario. Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto, non possono perciò essere riscossi alla naturale scadenza, né essere ceduti a terzi. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato. Se non è diversamente pattuito sono inclusi nel conto tutti i crediti reciprochi, eccezione fatta per quelli che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese. Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore. I creditori dei correntisti non possono compiere atti conservativi o esecutivi sui singoli crediti inclusi nel conto, ma solo sul saldo finale spettante al loro debitore. I crediti inseriti nel conto non perdono però la loro individualità. Non si ha novazione. Ne consegue che: - ogni credito continua a produrre interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale e restano dovute le eventuali spese e commissioni per le operazioni che danno luogo alle rimesse. - L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva e se questo è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risolto, la relati...
Funzione. Le funzioni sono formule predefinite che eseguono calcoli utilizzando valori specifici, denominati argomenti, in un particolare ordine o struttura. La funzione SOMMA ad e- sempio somma valori o intervalli di celle. Gli argomenti possono essere ad esempio numeri, testo, valori logici co- me VERO /FALSO. La struttura di una funzione inizia con il nome della funzione, seguito da una parentesi aperta, dagli argomenti della funzione separati da virgole e da una pa- rentesi chiusa Global Area Network. Indica un sistema globale di reti in- terconnesse, anche con l’ausilio dei satelliti. Identifica hardware e software che risolvono problemi ge- nerali e quindi non sono dedicati ad una specifica funzione. Il Personal Computer è un hardware di questo tipo, infatti non risponde a una particolare esigenza ma si adatta a quelle dell'utilizzatore. Software General Purpose è invece, ad esempio, un foglio di calcolo, un database, un'applica- zione multimediale, che per risolvere un problema devono essere personalizzati dall'utente.
Funzione. La Cabina di Regia ha funzioni politico-decisionali e di coordinamen- to. E’ la sede ove vengono condivise le problematiche, fissati gli obiet- tivi, assunte tutte le decisioni inerenti le attività del Piano di Azione. Deve pervenire pertanto alla stesura condivisa del “Contratto di Fiume o di Lago”. La Cabina di Regia svolge le proprie attività attraverso incontri plenari e si avvale del supporto della Segreteria Tecnica. Di tali incontri deve essere redatto un verbale di sintesi che rappresenta lo strumento di ap- provazione delle decisioni assunte. La Cabina di Regia, qualora lo ritenga necessario, potrà dotarsi di un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle moda- lità di adozione delle decisioni che gli competono. La Cabina di Regia nella programmazione delle azioni e nella defini- zione del suo programma generale di azioni future, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dai lavo- ri dell’Assemblea di Bacino del Contratto di Fiume.
Funzione. Ripristino della situazione patrimoniale della target – inficiata dalle sopravvenienze passive – quale era stata rappresentata dal venditore con la stipula del contratto. Il venditore è tenuto a versare all’acquirente una somma pari alla passività emersa. ▪ La previsione delle clausole di indennizzo è necessaria perché: ✓ fa scattare l’obbligo di risarcimento anche nell’ipotesi in cui la difformità non sia imputabile ad un inadempimento del venditore; ✓ il risarcimento degli eventi negativi realizzatisi in capo alla target richiederebbe altrimenti anche la prova del nesso causale (immediato e diretto) con il danno dell’acquirente; ✓ rappresenta una forma di tutela economica che si aggiunge a quelle legali; ✓ aiuta parzialmente a risolvere la questione del termine di prescrizione annuale previsto per legge. ▪ Limitazioni all’obbligo di indennizzo: ▪ Diversificazione della durata delle garanzie (12/24 mesi), salvo per le garanzie fiscali, previdenziali, lavoristiche ed ambientali, la cui durata viene fatta coincidere con I termini di prescrizione. ▪ Termine di decadenza per la notice of claim. ▪ Franchigia (threshold/basket), ovvero una somma determinata o percentuale (basket amount) al di sotto della quale tutti i danni derivanti da inesattezze delle R&W non vengono considerati (solitamente in misura pari all’1/5% del valore dell’acquisto). ▪ Massimale. ▪ Esclusioni pattuite. ▪ Inesistenza di un obbligo di indennizzo per le passività già note all’acquirente (tema negoziale tra venditore e acquirente). ▪ Garanzia per la soddisfazione degli obblighi di indennizzo: escrow o fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta con durata fino al periodo di efficacia delle garanzie.