Common use of Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9, paragrafo 9.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

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Samples: Assicurazione Mista Rivalutabile, Insurance Agreement

Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti alla dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta - proposta-polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarrepremio. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazioneaccettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della conclusione decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 65; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 917, paragrafo 9.117.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

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Samples: Assicurazione Multiramo, Assicurazione Multiramo a Premio Unico

Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. Il contratto si risolve al verificarsi manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza verifica per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 910, paragrafo 9.110.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

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Samples: Assicurazione Mista Multiramo a Premio Unico

Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Nel caso nel giorno in cui non sia possibile rispettare gli obblighi il Modulo di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019Adesione, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contrattofirmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall’Aderente. Il contratto produce effetti dalle L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato corrisposto concluso e sia stato effettuato il premio convenutoprimo versamento. In Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il primo versamento siano avvenuti successivamente alla data di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della conclusione decorrenza del contratto, si verifichi il decesso l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicuratogiorno del versamento o, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi se successivo, del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione giorno di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al conclusione del contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investitomedesimo. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 indicata sul Modulo di Adesione e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza quella di Risoluzione del contrattoContratto medesimo. Il contratto si risolve e la partecipazione al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9, paragrafo 9.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (PIP cessa con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia, secondo le modalità previste all’Art. 13, la richiesta di:  Recesso dal contratto; oppure  Riscatto Totale; oppure  trasferimento ad altre forme pensionistiche; oppure  corresponsione delle Prestazioni Pensionistiche interamente in forma di scadenza)capitale di cui al comma 2.B) dell’Art. 2. Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa (con effetto dalla data di decesso) altresì:  allorché, durante la corresponsione della Rendita vitalizia immediata o della Rendita vitalizia immediata reversibile di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell’Aderente o dell’Aderente e della persona da quest’ultimo designata; oppure  allorché, durante la corresponsione della Rendita certa e successivamente vitalizia di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell’Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di Rendita prescelta, dall’inizio della corresponsione della Rendita stessa.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico (Pip) Di Tipo Assicurativo