Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta-polizza, sempre che sia stato pagato il premio. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 5; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 17, paragrafo 17.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso.
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Samples: Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso, Assicurazione Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della alla data di decorrenza indicata nella proposta-proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premiopremio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione della propostaaccettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della decorrenza conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 56; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 179, paragrafo 17.19.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).
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Samples: Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso, Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso
Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della alla data di decorrenza indicata nella proposta-proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premiopremio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione della propostaaccettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della decorrenza conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito. La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. Il contratto si risolve al verificarsi manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza verifica per primo: • recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 56; • riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 1710, paragrafo 17.110.1; • decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso; • scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).
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