Condizioni di pagamento. 4.1.- Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati. 4.2.- Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine. 4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committente. 4.4.- In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 punti. 4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Condizioni di pagamento. 4.1.- 1. Il pagamento deve essere effettuatodelle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato da ASP entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, salvo diversa indicazione scrittaprevia verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, direttamente al domicilio confermato dal Responsabile del Procedimento, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della Società nelle forme e nei termini concordatiprestazione.
4.2.- Le condizioni 2. Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’artscissione dei pagamenti (c.d. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordinesplit payment).
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA)3. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, cambiali e tratte da parte dell’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committenteregolarità contributiva.
4.4.- 4. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società, compresa la risoluzione stessa da parte di ASP.
5. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del contratto e D.Lgs. n. 231/2002 ed è assicurato il risarcimento dei danni, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 puntiprevisto dall’art. 6 dello stesso X.Xxx. n. 231/2002.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente 6. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici e nel presente documento, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con riferimento al rapporto sussistente tra Appaltatore e subappaltatori.
7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione ad ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H.
9. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
a) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
c) l’indicazione del CIG dell’appalto;
d) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche.
10. ASP indicherà su quali immobili è applicabile l’I.V.A. agevolata al 10% in quanto immobili a prevalente destinazione abitativa, di cui all’art. 7, co. 1, lett. b) della L. 488/1999, come prorogata fino all’anno 2012 e successivi con l’art. 1, co. 18 della L. 244/2007.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ASP procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuiteraggruppamento.
12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. In sede di pagamento, anche se riferita ad una sola scadenzaASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, o il mancato nel rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione quanto previsto dall’art. 3 della garanzia e l’interruzione delle consegnelegge n. 136/2010.
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Samples: Cleaning Service Contract
Condizioni di pagamento. 4.1.- Il pagamento deve essere effettuato10.1.1. Tutti i pagamenti saranno effettuati da ENEL con bonifico bancario, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme secondo le modalità e nei termini concordatistabiliti nel Contratto. A tal fine il Prestatore si obbliga a comunicare a ENEL i dati completi, relativi al proprio conto corrente. Il Prestatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ENEL qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell’assetto proprietario/societario. La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei pagamenti delle fatture riportanti dati non aggiornati. Eccezionalmente, ENEL potrà ammettere altri mezzi di pagamento legittimi e validi, nel rispetto della legislazione applicabile al singolo Contratto.
4.2.- Le condizioni 10.1.2. Il pagamento del prezzo non presuppone che ENEL consideri adempiuto correttamente il Contratto da parte del Prestatore o che rinunci ai propri diritti ed alle relative azioni nei confronti dello stesso, riservandosi espressamente la facoltà di esercitarli, senza pregiudizio del pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordineeffettuato.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA)10.1.3. ENEL potrà, cambiali nel rispetto della legge applicabile e tratte da parte della Società nei casi e con le spese relativemodalità previsti nel Contratto, ivi comprese quelle bancarie per l’incassotrattenere e compensare i pagamenti ancora in sospeso verso il Prestatore, devono sempre intendersi a carico del committentequalora gli stessi siano scaduti ed esigibili.
4.4.- 10.1.4. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 punti.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo prezzo, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti interessi di mora, secondo quanto previsto nel Contratto ed in conformità alle condizioni disposizioni di legge applicabili.
10.1.5. ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Prestatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o modalità pattuitedi essere in regola con gli adempimenti di legge, anche se riferita ad una sola scadenzain particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nel successivo art. 11 “Tracciabilità dei flussi Finanziari”.
10.1.6. E’ esclusa la possibilità per il Prestatore di conferire a terzi mandati all’incasso o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione ricorrere a qualsivoglia forma di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegnedelegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.
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Samples: Consulting Agreement
Condizioni di pagamento. 4.1.- Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato, dietro emissione di regolare fattura, come segue: 20% entro un mese dalla firma 15% entro il 31/03/2019 15% entro il 30/06/2019 15% entro il 31/12/2019 35% a conclusione del contratto La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento deve essere effettuatodella fattura (ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni, salvo diversa indicazione scrittanaturali e consecutivi, direttamente dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia, previa verifica della regolarità della servizio Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al domicilio fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della Società nelle forme determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei termini concordati.
4.2.- Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 3 della L. 136/2010 e successive modifichedel Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” Convertito in legge, facendo fedecon modificazioni, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2010, n. 217, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di ricevute bancarie (RIBA)pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.
4.4.- In nel caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e salvo il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni diritto modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della Societàpropria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, compresa c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e il risarcimento dei dannicreditizia, il debitore è auto- maticamente costituito in mora cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato devono essere notificate alla Provincia di 5 puntiBrescia.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
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Samples: Capitolato Speciale
Condizioni di pagamento. 4.1.- 1. La riscossione delle annualità maturate verrà effettuata dal Comune mediante ruoli con le stesse modalità ed oneri previsti per la riscossione delle entrate fiscali.
2. I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all’intero anno in corso al momento della lettura. L’utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’erogazione dell’acqua.
3. Il pagamento deve prezzo dell’acqua ed ogni altra somma dovuta in dipendenza del contratto (titolo esemplificativo: maggiorazione UI1, IVA, ecc.) devono essere effettuatopagati dall’utente, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme nei modi e nei termini concordatitempi fissati dall’ Ente erogatore/Comune.
4.2.- 4. Le condizioni spese di spedizione, nonché ogni altro costo inerente l’avviso di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordinea carico dell’utente.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA)5. Di norma i reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche saranno regolate con variazione della fattura stessa, cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committentesolo se il reclamo perviene all’ufficio comunale competente entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
4.4.- 6. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite del pagamento della fattura oltre i 10 giorni dal ricevimento del primo sollecito, l’utente sarà considerato moroso e salvo ogni diritto dovrà pagare una sanzione del 10%;
7. In caso di mancato pagamento della Societàfattura entro i 30 giorni dal ricevimento del primo sollecito, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei dannil’Ente Erogatore/Comune può far ridurre l’erogazione, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato sia di 5 punti.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione questa che di ogni prestazione contrattualealtra concessione fatta al medesimo utente, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegnefino a che non sia effettuato il pagamento.
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Samples: Concessione d'Acqua
Condizioni di pagamento. 4.1.- 7.1. La proprieta' dei beni passera' in capo a Silea al momento dell'accettazione da parte di Silea Liquid Transfer S.r.l. della merce presso il proprio stabilimento.
7.2. Valgono i termini di pagamento indicati nell'ordine. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente e' subordinato al domicilio controllo della Società nelle forme e nei termini concordatifattura.
4.2.- Le 7.3. E’ facoltà della Silea Liquid Transfer S.r.l., in qualunque momento, di sospendere, annullare l’ordine o modificare le condizioni di pagamento sono quelle pagamento, qualora a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordinesolvibilità del fornitore.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione 7.4. Silea Liquid Transfer S.r.l. potrà compensare le somme richieste al fornitore a titolo di ricevute bancarie (RIBA)risarcimento del danno con quelle dovutegli per la fornitura dei prodotti e ciò anche se il credito di Silea non è certo, cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committenteliquido ed esigibile.
4.4.- In caso 7.5. L’eventuale pagamento della fornitura non pregiudicherà il diritto di ritardo Silea Liquid Transfer S.r.l. di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione confronti del contratto e fornitore il risarcimento dei dannidanni subiti, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 puntitutti, nessuno escluso.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Condizioni di pagamento. 4.1.- 10.1 Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente del beneficiario associato secondo quanto di seguito indicato: Beneficiario Nome banca Intestatario IBAN Ente gestione Aree protette Po piemontese (EGAP Po piemontese) Ente gestione Aree protette Po piemontese
10.2 Il regime di pagamento deve essere effettuatoseguirà i pagamenti effettuati dall’Agenzia al beneficiario incaricato del coordinamento, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme tenuto conto dello stato di avanzamento delle azioni imputate a ciascun beneficiario e nei termini concordatitenuto conto dei documenti forniti ai sensi del precedente art. 4.3 comma c) ii).
4.2.- Le condizioni di 10.3 Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati come prefinanziamento fino a quando l’Agenzia abbia approvato le relazioni finali tecniche e finanziarie e abbia trasferito l’ultimo pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordineal beneficiario incaricato del coordinamento.
4.3.- Ogni volta 10.4 Il beneficiario incaricato del coordinamento trasferisce la parte del pagamento finale al beneficiario associato solo dopo che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committentel’Agenzia ha effettuato il pagamento finale.
4.4.- In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite 10.5 Il beneficiario incaricato del coordinamento ha diritto a recuperare gli importi indebitamente versati al beneficiario associato, sulla base delle risultanze delle verifiche interne al Progetto, e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 puntiComunità.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
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Samples: Partnership Agreement
Condizioni di pagamento. 4.1.- Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in un unica rata al termine dell'esecuzione dell'incarico dietro emissione di regolare fattura. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al domicilio sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della Società nelle forme e nei termini concordati.
4.2.- Le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 3 della L. 136/2010 e successive modifichedel Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.
4.4.- In nel caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e salvo il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni diritto modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della Societàpropria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, compresa c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e il risarcimento dei dannicreditizia, il debitore è auto- maticamente costituito in mora cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato devono essere notificate alla Provincia di 5 puntiBrescia.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
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Samples: Capitolato Speciale
Condizioni di pagamento. 4.1.- 10.1 Salvo diversa pattuizione, l’appaltatore fattura mensil- mente il prezzo ed i costi di cui alla cifra 9. Il pagamen- to diviene esigibile 30 giorni dopo la data della fattura. L’appaltatore può richiedere un acconto pari al 20% del presunto dispendio di tempo e materiale. Il committente effettua i pagamenti al domicilio dell’ap- paltatore senza deduzioni (p. es. sconto, imposte, tasse e simili). L’obbligo di pagamento è adempiuto, se sono stati messi franchi svizzeri a libera disposizione dell’ap- paltatore al suo domicilio (salvo diverso accordo).
10.2 Il committente non può trattenere o ridurre i pagamenti per reclami, pretese o contropretese non riconosciute dall’appaltatore. I pagamenti devono essere effettuati anche se i Servizi sono ritardati o divenuti impossibili per cause per cui l’appaltatore non è tenuto a rispon- dere.
10.3 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento concordati, questi deve corrispondere, senza interpellazi- one, un interesse del 5% annuo a far data dalla scadenza pattuita. Resta riservato il risarcimento di ulteriori danni. Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio della Società nelle forme e nei termini concordati.
4.2.- Le condizioni di interessi di mora non libera dall’obbligo di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire verso presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire per posta elettronica all’intestatario dell’ordine, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, facendo fede, per l’emissione della fattura,le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordinecontrattuale.
4.3.- Ogni volta che sia pattuita l’emissione di ricevute bancarie (RIBA), cambiali e tratte da parte della Società le spese relative, ivi comprese quelle bancarie per l’incasso, devono sempre intendersi a carico del committente.
4.4.- In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto della Società, compresa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, il debitore è auto- maticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse convenzionale pari all’Euribor maggiorato di 5 punti.
4.5.- Ogni inadempienza dell’acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferita ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Con- dizioni Generali di Vendita, legittimano la Società alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l’adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l’interruzione delle consegne.
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