Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo. 2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. 4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico. 5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quaranticinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Xxxxx non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.. In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n. 164 2248 del 201420 marzo 1865 subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e secondo le modalità previste dagli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato su Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non trova applicazione avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. L'Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il termine dilatorio quinto giorno dalla data del verbale di 35 consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5diconsi Euro centocinquanta). Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta il ritardo dovesse superare giorni 15 a ricevere partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni per tutti gli effetti di Xxxxx e fissa un nuovo termine perentorioregolamenti, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il sarà quella dell'ultimo verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoniparziale.
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Samples: Appalto Di Manutenzione
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5050 e ss.mm.ii., l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolodello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio L'esecuzione dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata ha inizio dopo la stipula del formale contratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 129, 2° c. del D.P.R. 554/1999, non oltre 452 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. – E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. Ai sensi dell'articolo 9129, commi 1 1° e 2, lettera a), legge n. 164 4° c. del 2014, non trova applicazione D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto; in tal caso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio direttore dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutoreindica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. – Se, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)15; i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento – L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, l’aggiudicatario è escluso la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori econtrattazione collettiva, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimonisia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
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Samples: Construction Contract
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio Per la consegna dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 si osserverà quanto disposto dall' art. 129 del medesimo articoloRegolamento.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la risulterà da apposito verbale e dovrà effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016contrattuale.
3. Il giorno previsto per l’inizio L’ Appaltatore, dovrà dare immediato corso ai lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di prima consegna, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso e contenute nel verbale di almeno cinque giorniconsegna.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte, sotto riserva di legge, stante l’urgenza, senza che nulla l'Appaltatore abbia a pretendere. In particolare, a tal motivo, i dati necessari per la verifica del Documento Unico lavori potranno avere inizio nel mese di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle Agosto o nel mese di Dicembre senza che nulla l’Appaltatore possa eccepire
5. In caso di consegna sotto riserva di legge il direttore dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specificolavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
56. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)15; i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. In alternativa L'appaltatore deve trasmettere alla risoluzione si Stazione appaltante e precisamente al RDP e alla D.L. e al Coordinatore per la sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; Egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale o con la frequenza richiesta dalla Direzione Lavori, a al RDP e in copia anche alla D.L. e al Coordinatore per la sicurezza copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
8. L’esecuzione dei lavori potrà avere inizio solamente dopo la stipula del presente contratto ed in seguito a consegna, risultante da apposito verbale,
9. E’ facoltà del Committente procedere ugualmente in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche precedentemente alla stipulazione del contratto, ai sensi degli articoli 337, II comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F e dell’articolo 129, commi I e IV, del D.P.R. n. 554/1999.
10. In caso di ritardo nella consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale si applica l'art. 9 del D.M. n. 145/2000; tale disposizione è applicabile anche nell'ipotesi di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimonifrazionata.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi Per i motivi d’urgenza di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50cui all’art.1, la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo avverrà alle ore 9.00 del giorno successivo all’aggiudicazione dell’appalto presso le aree individuate per la stipula formale del contrattorealizzazione dell’opera.
2. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione Entro il termine dilatorio di 35 (trentacinque) 3 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni naturali e consecutivi dalla consegna, l’Appaltatore si impegna a consegnare n.3 copie in formato cartaceo e su supporto informatico, in formato editabile e stampato su file, gli elaborati del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’artprogetto esecutivo redatti in conformità dell’art. 32 comma 9 23 del medesimo D. LgsD.Lgs. n. 50/2016n.50/2016 e s.m.i.
3. Il giorno previsto per l’inizio L’esecuzione dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutoreha inizio contestualmente alla consegna, anche a mezzo elettronicorisultante da apposito verbale, a cura nelle more della stipulazione formale del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giornicontratto, ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e direttore dei lavori fissa un nuovo il termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)perentorio al giorno successivo per procedere alla consegna; i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il l’ulteriore termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. In alternativa L'appaltatore deve trasmettere alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori eeffettuata agli enti previdenziali, in questo casoassicurativi ed antinfortunistici, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoniinclusa la Cassa edile ove dovuta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 135, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50DM 49/2018, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articoloanticipata.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’appaltatore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronicoall’appaltatore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire solamente per via PEC.
4. L'esecutore L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (( e a quelle dei subappaltatori sub- appaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 3211, comma 1312, del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articoloanticipata.
2. Ai sensi dell’art. 32129, comma 8 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 50, 554 la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’appaltatore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutoreall’appaltatore, anche a mezzo elettronicoai sensi dell’art. 129, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (( e a quelle dei subappaltatori sub-appaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolodello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 3211, comma 1312, del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articoloanticipata.
2. Ai sensi dell’art. 32129, comma 8 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 50, 554 la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’appaltatore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutoreall’appaltatore, anche a mezzo elettronicoai sensi dell’art. 129, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (( e a quelle dei subappaltatori sub-appaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32La consegna dei lavori, comma 13, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del relativo contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo cheapplicativo e, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’artcaso d’urgenza secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 del D.LgsD.lgs. 18 aprile 2016n. 50/2016, n. 50dopo l’aggiudicazione. Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo. Ogni ordinativo di lavoro comunicato dal committente, sia per interventi d’urgenza, che per interventi di manutenzione, costituisce “Ordine di Lavoro” e quindi impegno contrattuale all’esecuzione delle opere, in virtù dell’Accordo quadro. Qualunque sia la modalità di comunicazione dell’incarico, “l’Ordine di Lavoro” sarà successivamente formalizzato dalla Società, mediante posta elettronica, che provvederà a rimettere per ogni tipo di lavoro e/o fornitura un incarico contenente:
a) La tipologia dell’intervento;
b) L’indicazione delle opere da effettuare;
c) Le condizioni d’esecuzione;
d) I tempi d’esecuzione;
e) L’integrazione delle norme generali di sicurezza per eventuali rischi specifici. L’incarico, a meno di obiezioni o rifiuti documentati e giustificati, da comunicare a cura dell’Appaltatore alla Società, per fax al numero 0000 00000, o per via telematica (posta elettronica certificata), al Direttore dei Lavori od al R.U.P. si intenderà comunque accettato, con la compilazione da parte della D.L. dell’ “Attestazione di immediata eseguibilità delle opere” che dovrà essere appositamente controfirmata dalla ditta Appaltatrice. Successivamente sarà redatto il Verbale di Cantierabilità e la conseguente formalizzazione dell’Ordine di Lavoro, dopodiché sarà redatto dalla D.L. e controfirmato dalla Ditta Appaltatrice il “Verbale di Consegna dei Lavori”. Qualora la ditta Appaltatrice opponga due rifiuti consecutivi e/o la mancata presa in consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni nei tempi fissati dalla D.L. e non superiore a 15 (quindici)giustificata entro tale ultimo tempo, si provvederà alla rescissione dell’ accordo contrattuale. Si procederà altresì alla rescissione dell’Accordo Quadro per i seguenti motivi: - mancato pronto intervento, qualora lo stesso sia richiesto per motivi di estrema urgenza; i termini contrattuali - mancato pronto intervento, qualora lo stesso sia richiesto per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante interventi di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.emergenza;
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Samples: Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolodello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronicoai sensi dell’art. 129, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (( e a quelle dei subappaltatori sub-appaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolodello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori Xxxxxx, previa disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Contratto d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI Ad aggiudicazione dell’appalto i lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata verranno consegnati dopo la stipula del formale del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. Ai sensi dell'articolo 9E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore Lavori redige uno specifico direttore dei lavori indica espressamente sul verbale sottoscritto le lavorazioni da due testimoni iniziare immediatamente. Qualora l’Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Responsabile del procedimento assegnerà, mediante lettera raccomandata e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data di spedizione della prima convocazione. Decorso inutilmente stessa, un termine perentorio, trascorso il termine anzidetto è facoltà della quale inutilmente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto e incamerare la Contratto o di non dare corso alla stipula del contratto, disponendo altresì l’incameramento della cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasalva e riservata l’azione per eventuali maggiori danni. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla La consegna dei lavori eresta regolamentata da quanto previsto dal DPR 554/1999 – art. 129 e segg., come modificata in questo casoultimo dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010. A partire dalla consegna, il verbale l’Appaltatore deve organizzare la gestione tecnica. Dalla data di consegna l’impresa è tenuta ad eseguire tutti gli interventi richiesti dalla direzione lavori nei tempi e modi da essa stabiliti. Per questa manutenzione, entro giorni trenta dalla consegna dei lavori l’appaltatore dovrà essere sottoscritto da due testimoniverificare tutti i disfunzionamenti esistenti; con apposita relazione dovrà evidenziare tutti i componenti in stato di evidente degrado. Decorsi trenta giorni, se non viene prodotta alcuna relazione di consistenza, si intendono tutte le componenti correttamente funzionanti. Tale relazione non esonera comunque l’ appaltatore dal dover ottemperare a quanto previsto in contratto, anche laddove fossero riscontrate anomalie.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 3211, comma 1312, del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50163, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 8 del medesimo articoloD.P.R. n. 207/2010.
2. Ai sensi dell’art. 32153, comma 8 commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 50, 207 la consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronicoai sensi dell’art. 153, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Contratto d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il previa convocazione dell’appaltatore .Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 61 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
42. L'esecutore L'appaltator e deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
53. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio L'esecuzione dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata ha inizio dopo la stipula del formale contratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 129, 2° c. del D.P.R. 554/1999, non oltre 452 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. – E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. Ai sensi dell'articolo 9337, commi 1 2° c. e 2338 della L. 2248/1865, lettera a)dell'art. 129, legge n. 164 1° e 4° c. del 2014, non trova applicazione D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto; in tal caso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio direttore dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutoreindica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. – Se, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)15; i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento l'affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l'aggiudicatario - salva l'applicazione della deliberazione consiliare n. 122 del 10.12.1997 in tema di esclusione dalla gare - è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori eeffettuata agli enti previdenziali, in questo casoassicurativi ed antinfortunistici, il verbale inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoniquelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
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Samples: Construction Contract
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni. In ogni caso di dovrà fare riferimento alle tempistiche indicate nell’ ACCORDO EX ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE N. 11/2AA4.
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Samples: Accordo Ex Articolo 6 Lr 11/2004
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, L’esecuzione della commessa avrà inizio dopo la stipula del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo cheformale contratto, in casi di urgenzaseguito a consegna, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolorisultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Ai sensi dell’art. 32E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la alla consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto. Ai , ai sensi dell'articolo 9degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 24, lettera a)del regolamento generale, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione in tal caso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore l’appaltatore non si presenta presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)15; i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante appaltante di risolvere il contratto e ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. In alternativa L'appaltatore deve trasmettere alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori edi realizzazione dell’opera, in questo casola documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, il verbale assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoniquelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà, trasmettere alla Direzione dei Lavori. - Cronoprogramma operativo; - Piano Operativo della Sicurezza; - Nomina Preposto alla Sicurezza; - Nomina Rappresentante dei lavori per la Sicurezza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolodello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolo.dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17..
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolo.dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17..
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32Ad aggiudicazione dell’appalto, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei i lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la consegna dei lavori potrà essere effettuata verranno consegnati a ciascun appaltatore dopo la stipula del formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2in seguito a consegna risultante da apposito verbale, lettera a), legge n. 164 del 2014, da effettuarsi non trova applicazione il termine dilatorio di 35 oltre 45 (trentacinquequarantacinque) giorni dall'invio dell'ultima dalla predetta stipula, previa convocazione simultanea o disgiunta delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazioneditte appaltatrici. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore Lavori redige uno specifico direttore dei lavori indica espressamente sul verbale sottoscritto le lavorazioni da due testimoni iniziare immediatamente. Qualora l’Appaltatore convocato non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Responsabile del procedimento assegnerà, mediante lettera raccomandata e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data di spedizione della prima convocazione. Decorso inutilmente stessa, un termine perentorio, trascorso il termine anzidetto è facoltà della quale inutilmente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto e incamerare la Contratto o di non dare corso alla stipula del contratto, disponendo altresì l’incameramento della cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sortasalva e riservata l’azione per eventuali maggiori danni. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla La consegna dei lavori resta regolamentata da quanto previsto dal DPR 207/2010, all’art. 153 e segg. (che, per quanto abrogati dal D. Lgs. 50/2016, si intendono qui validamente riportati e trascritti). A partire dalla consegna, ogni Appaltatore deve organizzare la gestione tecnica. Dalla data di consegna, le imprese sono tenute ad eseguire tutti gli interventi richiesti dalla direzione lavori nei tempi e modi da essa stabiliti. Da detta data, esse sono obbligate a far partire i servizi di monitoraggio e di supporto tecnico, di cui ai precedenti articoli A/5 e A/6. Ciascun appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
d) copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
e, ) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D. Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in questo caso, cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;
f) copia del registro infortuni;
g) documenti necessari per acquisire il verbale Documento unico di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoniregolarità contributiva (DURC) dall'ente territoriale competente ove ha sede la ditta.
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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Consegna ed inizio dei lavori. 1. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, salvo che, in casi caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste al dal comma 8 del medesimo articolo.dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17..
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. Ai sensi dell'articolo 9La stessa avverrà in seguito a consegna, commi 1 e 2risultante da apposito verbale, lettera a)da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, legge n. 164 del 2014, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016previa convocazione dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per l’inizio dei lavori dovrà essere verrà comunicato all’esecutore, anche a mezzo elettronico, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la verifica richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
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Samples: Construction Contract