PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
Art. 2 (Principi e finalità)
1. L’esercizio dello sport in tutte le sue forme è libero.
2. La Repubblica promuove la pratica sportiva per tutti, sia come espressione del diritto di ogni individuo a dedicarsi ad attività ricreative, sviluppando le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali, sia come finalità di interesse generale, assicurando a tutti la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie doti e capacità.
3. La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione di quello sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
4. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
5. L’ordinamento sportivo si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti umani.
6. Nel rispetto del predetto principio di autonomia, la regolamentazione statale del fenomeno sportivo tiene conto delle specificità dello sport e della sua dimensione internazionale ed europea.
Art. 3 (Obiettivi)
1. Il presente decreto legislativo intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
b) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
c) promuovere la pari opportunità delle donne nell’accesso e nella partecipazione all’attività sportiva a tutti i livelli e alla prestazione di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
d) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
e) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l’accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
f) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
g) sostenere lo sport di alto livello;
h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
j) sostenere e tutelare il volontariato sportivo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali dettate in materia di sport, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega 8 agosto 2019, n. 86, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento europeo, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 32, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, norme generali sull’istruzione, previdenza sociale, nonché nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in
materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell’articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.
3. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. Le norme di cui al presente decreto legislativo possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica.
PARTE II – SOGGETTI
TITOLO I – DEGLI ENTI PUBBLICI
Capo I – Stato Art. 5 (Funzioni)
1. Le funzioni di competenza statale in materia di sport sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all’Autorità di Governo da lui delegata. Alla predetta Autorità spetta:
a) definire gli obiettivi e impartire le direttive generali per la promozione e lo sviluppo dello sport, fermo restando le competenze attribuite al Comitato Olimpico Nazionale e al Comitato Italiano Paralimpico;
b) l’individuazione e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai diversi uffici amministrativi di supporto;
c) la scelta in ordine a nomine e designazioni previste da disposizioni di legge;
d) l’elaborazione degli atti normativi di iniziativa governativa in materia di sport e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
e) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, in particolare quelli relativi alla ripartizione dei contributi per l’attività sportiva da destinare ai soggetti indicati all’articolo 48, comma 3, del presente decreto legislativo;
f) la rappresentanza del Governo nelle sedi internazionali ed europee competenti in materia di sport.
2. Il Dipartimento per lo Sport è la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri che opera nell’area funzionale dello sport, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coordina i programmi e le attività istruttorie per l’attuazione dell’indirizzo politico, nonché tutte le azioni e gli interventi, anche di rilievo culturale, relativi allo sport;
b) cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO, all’Agenzia mondiale antidoping (WADA), e a tutti gli altri organismi sportivi operanti nel settore dello sport;
c) incoraggia la pratica sportiva per tutti, anche per i soggetti con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
d) favorisce la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
k) riconosce, ai fini del loro inserimento nell’ambito degli organismi sportivi indicati all’art. 48, comma 3, del presente decreto legislativo, gli Enti di Promozione Sportiva e vigila affinché le attività degli stessi siano svolte in armonia con i principi del presente decreto legislativo;
e) promuove l’etica dello sport e assume iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;
f) esercita, in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, le funzioni in tema di contrasto alla corruzione nello sport e di manipolazione dei risultati sportivi;
g) vigila sulla corretta gestione ed utilizzazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare agli organismi sportivi indicati dall’art. 48, comma 3, del decreto legislativo;
h) finanzia interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell’impiantistica sportiva;
l) cura e coordina le procedure inerenti alla concessione di agevolazioni e contributi di ogni tipo, diversi da quelli di cui all’art. 48, comma 3, del decreto legislativo, in materia di sport, rivolti alle famiglie, agli enti sportivi e per la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;
m) esercita le funzioni di vigilanza sul Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull’Automobile Club d’Italia e sull’Aero Club d’Italia, sul Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, sull’Unione Italiana Tiro a Segno, e sugli Enti di Promozione Sportiva;
n) esercita poteri di verifica e controllo nei confronti della società Sport e Salute s.p.a., in ordine al rispetto delle direttive formulate dall’Autorità di Governo competente in materia di sport;
o) verifica il rispetto delle finalità pubblicistiche dell’Istituto per il credito sportivo, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
p) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali di guida alpina e maestro di sci ai fini dell’esercizio delle professioni, sia in forma stabile sia temporanea ed occasionale, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
q) eroga il vitalizio, previsto per gli sportivi che versano in condizione di grave disagio economico, dall’articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86;
r) cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive;
s) promuove la realizzazione di studi giuridici ed economici in materia di sport, nonché effettua rilevazioni statistiche in materia di sport;
t) tiene, avvalendosi della società Sport e Salute s.p.a., il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
3. Il Dipartimento per lo sport convoca, con cadenza annuale, una consulta nazionale per la promozione sportiva, cui partecipano i rappresentanti dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, delle Regioni e Province Autonome, degli Enti di Promozione Sportiva, della società Sport e Salute s.p.a., con compiti consultivi e di confronto sulle tematiche in materia di promozione sportiva. Dallo svolgimento della predetta attività consultiva non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. La partecipazione alla consulta non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, gettone, né rimborso in qualsiasi forma.
Art. 6 (Sport e Salute s.p.a.)
1. La società Sport e Salute s.p.a., di cui all’art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in coerenza con gli indirizzi emanati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport, assolve con autonomia operativa e attraverso le proprie articolazioni centrali e territoriali i seguenti compiti:
a) svolge funzioni strumentali alla realizzazione degli obiettivi connessi alle politiche pubbliche di promozione e sviluppo dello sport, progettando e fornendo i relativi servizi di interesse generale;
b) promuove sul territorio, anche in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva, le attività sportive tra tutte le fasce della popolazione, anche a fini di inclusione sociale, di crescita civica e culturale, di orientamento e avviamento alla pratica sportiva, di incentivo a stili di vita attivi e salutari, in particolare nelle aree territoriali più disagiate del Paese e in favore dei soggetti in condizione di svantaggio;
c) progetta, anche in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva, iniziative di eduzione allo sport all’interno delle scuole, sulla base di apposite intese con l’Amministrazione scolastica;
d) in conformità ai criteri dettati dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, provvede alla ripartizione dei contributi per l’attività sportiva da destinare ai soggetti indicati dall’art. 48, comma 3, del presente decreto legislativo, istituendo un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi;
e) sulla base di specifiche convenzioni, presta servizi a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei
Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite, nonché a supporto delle attività sportive organizzate dalle Regioni e dagli enti locali;
f) fornisce servizi in ambito sanitario in favore dei soggetti del mondo sportivo, attraverso l’Istituto di Medicina dello sport e sulla base dei criteri generali stabiliti dal Dipartimento per lo Sport e dal Ministero della Salute;
g) opera come centrale di committenza ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) per il conseguimento del proprio oggetto sociale, e nel rispetto delle direttive dell’Autorità di Governo in materia di sport, può altresì: avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del proprio statuto; acquisire partecipazioni ed emettere strumenti finanziari per progetti sportivi caratterizzati da un significativo impatto sociale; stipulare convenzioni con le regioni, le province autonome e gli enti locali; gestire impianti sportivi; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione e lo sviluppo di eventi, progetti e iniziative in materia di sport, anche con riferimento al turismo sportivo; gestire nell’ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari; svolgere le attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva; espletare, ricorrendone i presupposti, le prestazioni di progettazione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 7 (Governance della Sport e Salute s.p.a.)
1. All’art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
«5-bis. Ai fini della realizzazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, lo statuto della società prevede apposite clausole in deroga alla disposizione di cui all’art. 2380-bis cc. L’Autorità di Governo competente in materia di sport impartisce annualmente, entro il 30 settembre, all’organo amministrativo della società Sport e Salute s.p.a., direttive in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono preventivamente comunicate all’azionista ai fini della verifica di compatibilità economica e finanziaria. In attuazione delle suddette direttive, gli Amministratori, entro i successivi 30 giorni, predispongono un programma attuativo e lo comunicano all’Autorità di Governo competente in materia di sport unitamente al budget economico-finanziario, che lo approva entro il 31 dicembre. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo, Sport e Salute s.p.a. trasmette altresì all’Autorità di Governo un rendiconto analitico dell’anno precedente con una specifica sezione dedicata al riparto dei contributi pubblici di cui all’articolo 48, comma 3, del presente decreto legislativo. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il rendiconto si intende approvato. Su richiesta dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, gli Amministratori forniscono ogni notizia e informazione relativa alla gestione societaria».
2. All’art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente comma 5-ter:
«5-ter. Oltre l’80 per cento delle attività della società Sport e Salute s.p.a. è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che comprende le risorse ripartite in favore degli organismi sportivi ai sensi dell’art. 50 del presente decreto legislativo, può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società».
Art. 8 (Norma transitoria)
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la società Sport e Salute s.p.a. deve adeguare il proprio statuto alla disciplina introdotta dagli articoli precedenti. I componenti dell’organo amministrativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica sino alla normale scadenza del mandato conferito.
Capo II – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. Art. 9 (Comitato olimpico nazionale italiano)
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza dell’Autorità di Governo competente in materia di Sport.
Art. 10 (Funzioni e Statuto)
1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO.
2. Nell’assolvimento delle missioni assegnate dall’art. 27 della Carta Olimpica ai Comitati Olimpici nazionali, il CONI:
a) cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti, incoraggiando e sostenendo misure relative alla cura medica e alla salute, e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive organizzate dal CIO;
b) in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, incoraggia e divulga i principi e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale;
c) nel rispetto della Carta Olimpica, detiene l’uso esclusivo delle “proprietà olimpiche”, quali il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l’inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica;
d) recepisce e applica i principi del Codice Mondiale Antidoping e promuove, d’intesa con NADO Italia, l’adozione di misure di prevenzione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
e) riconosce, ai fini della loro adesione al movimento olimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e le associazioni benemerite che ne facciano richiesta, stabilendo, a tal fine, i principi fondamentali cui devono uniformarsi i rispettivi statuti, promuovendo, attraverso forme di aggregazione e razionalizzazione, azioni di sistema volte a innalzare il livello di efficienza ed efficacia del complesso degli organismi sportivi;
f) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, e delle associazioni benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo;
g) delibera il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l’impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
h) cura e organizza, attraverso la Scuola dello Sport, l’alta formazione e l’aggiornamento delle professionalità sportive;
i) tiene e gestisce l’albo degli agenti sportivi di cui alla parte III, Titolo II, del presente decreto legislativo;
j) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l’esercizio in Italia delle professioni sportive di cui alla lettera l-septies comma 1, dell’art. 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, regolamentandone i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, quale ente pubblico titolare a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 4, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
3. Lo statuto del CONI è adottato a maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale, su proposta della Giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dall’Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Restano ferme le competenze in materia di ordinamento sportivo riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
5. Lo statuto disciplina le procedure per l’elezione del Presidente e della Giunta nazionale.
Art. 11 (Ulteriori funzioni a sostegno delle donne nello sport)
1. Il CONI promuove la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. A tal fine, esso stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in conformità ai princìpi di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, mediante l’indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l’incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport; c) delle azioni che permettano, a legislazione vigente, di conciliare l’attività sportiva con la maternità; d) degli strumenti a contrasto delle molestie e della violenza di genere nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento di cui al comma precedente è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo competente in materia di sport.
2. Il CONI è tenuto a vigilare sull’osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, nonché ad adottare i provvedimenti necessari alla rimozione di ogni norma o prassi dell’ordinamento sportivo che ostacolino o limitino in modo diretto o indiretto, l’accesso agli organi giurisdizionali per l’accertamento della sussistenza delle discriminazioni, delle molestie e della violenze di genere.
Art. 12 (Organi)
1. Sono organi del CONI: a) il Consiglio nazionale; b) la Giunta nazionale; c) il Presidente; d) il Segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 15, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
3. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.
4. L’assunzione e il mantenimento della carica degli organi di cui al comma 1 è incompatibile con i componenti di organi di indirizzo politico indicati all’art. 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 13 (Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale è composto da:
a) il Presidente del CONI, che lo presiede;
b) i Presidenti delle federazioni sportive nazionali, fra i quali è ricompreso il Presidente del Centro universitario sportivo italiano (CUSI);
c) i membri italiani del CIO, anche onorari, questi ultimi senza diritto di voto;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
g) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
h) un rappresentante eletto dei gruppi sportivi militari e un rappresentante eletto dei corpi sportivi civili.
2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), e g), nonché il procedimento di designazione dei componenti di cui alla lettera h) da parte dei gruppi sportivi militari e dei corpi sportivi civili, nel rispetto dei criteri di rotazione fra i responsabili, rispettivamente, di tutti i gruppi sportivi militari e di tutti i corpi sportivi civili.
3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell’ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l’equa rappresentanza di atlete e atleti.
5. Nell’ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
6. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.
Art. 14 (Compiti del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell’idea olimpica, armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
2. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui al successivo articolo 15.
3. Il Consiglio Nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i princìpi fondamentali ai quali devono uniformarsi, al fine della loro adesione al movimento olimpico, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e delle associazioni e società sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, al fine della loro adesione al movimento olimpico, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, delle società ed associazioni sportive, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dalla Carta olimpica, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio della funzione di indirizzo sportivo sulle federazioni sportive nazionali e sulle discipline sportive associate riconosciute;
f) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive professionistiche. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle suddette società professionistiche può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;
g) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali, ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
h) approva gli indirizzi generali sull’attività dell’ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;
i) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
j) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
k) nomina il membro aggiunto del Consiglio di amministrazione della società Sport e Salute S.p.a. per l’amministrazione della gestione separata previsto dall’art. 3 del capo VI del presente decreto legislativo;
l) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli indirizzi generali in materia sportiva da comunicare alla società Sport e Salute s.p.a. ai fini della ripartizione dei contributi pubblici di cui all’art. 48, comma 3, del presente decreto legislativo.
Art. 15 (Giunta nazionale)
1. La Giunta nazionale è composta da:
a) il Presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO, anche onorari, questi ultimi senza diritto di voto;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
i) un rappresentante dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
d) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
2. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
3. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale.
Art. 16 (Compiti della Giunta nazionale)
1. La Giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell’attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La Giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell’ente;
b) delibera sull’ordinamento e sull’organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull’organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale medesimo;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera f) , il potere di indirizzo sportivo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate riconosciute in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all’attività sportiva di alto livello;
f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali, ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
i) individua, con delibera sottoposta all’approvazione dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
- obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell’attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
- previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
- razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.
Art. 17 (Presidente del CONI)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il Presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
4. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
5. Il Presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice Presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d’oro al merito sportivo.
Art. 18 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport ed è composto di tre membri, dei quali uno in rappresentanza dell’Autorità di Governo vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e uno designato dall’Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del Collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di un componente supplente.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
Art. 19 (Segretario generale)
1. Il segretario generale è nominato dalla Giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il Segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di Segretario generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.
Art. 20 (Vigilanza)
1. L’Autorità di Governo competente in materia di sport può disporre lo scioglimento della Giunta nazionale e la revoca del Presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell’esercizio delle
funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell’ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
3. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall’articolo 10 del presente decreto legislativo e dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora l’Autorità di Governo competente in materia di sport non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
Art. 21 (Personale e beni strumentali del CONI)
1.Per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni di cui all’art. 10 del presente decreto legislativo, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e in sede di prima applicazione, viene definita la dotazione organica del CONI, nella misura massima di unità di personale, suddivisa in personale dirigenziale e non, in base alla tabella A [sono in corso gli ultimi accertamenti], allegata al presente decreto legislativo, con conseguente rideterminazione della dotazione organica di Sport e salute S.p.a.
2. Il personale dipendente a tempo indeterminato di Sport e salute S.p.a. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, svolge le funzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso il CONI, applicando il contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni centrali, previo superamento di procedura concorsuale riservata, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale in base al nuovo CCNL applicabile, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, fermo restando il limite di cui all’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
4. Nelle more dell’attuazione delle procedure di cui al comma 2 e dell’effettivo trasferimento del personale, il CONI è autorizzato ad utilizzare il personale di Sport e Salute Spa in avvalimento.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse del bilancio del CONI, finalizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al pagamento degli oneri convenzionali con Sport e salute S.p.a.
6. Per effetto dell’abrogazione del comma 1 dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nell’allegato B al presente decreto legislativo sono individuati i beni, mobili ed immobili, anche periferici strumentali che vengono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente, con le modalità e le procedure definite con decreto dell’Autorità di governo in materia di sport, da adottarsi, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 22 (Rappresentanti territoriali del CONI)
1. I rappresentanti territoriali del CONI, con le modalità stabilite dallo statuto dell’ente, curano i rapporti con le articolazioni periferiche delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, promuovendo iniziative utili al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati all’ente.
Art. 23 (Norma transitoria)
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il CONI deve adeguare il proprio statuto alla disciplina introdotta dagli articoli precedenti.
Capo III - Comitato italiano paralimpico – C.I.P. Art. 24 (Comitato italiano paralimpico)
1. È costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorità di vigilanza.
2. Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 25 (Finalità)
1. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
2. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC.
3. Ai fini del presente capo III per paralimpica deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.
4. L'ente ha come missione istituzionale:
a) promuovere l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità;
c) il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP;
d) l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
e) l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche;
f) l’adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
Art. 26 (Statuto)
1. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.
Art. 27 (Organi)
1. Sono organi del CIP:
a) il Consiglio nazionale;
b) la Giunta nazionale;
c) il Presidente;
d) il Segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della Giunta nazionale indicati nel successivo articolo 30, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma non si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.
3. L'eventuale compenso spettante agli organi è determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell’Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.
Art. 28 (Consiglio nazionale)
1. Il consiglio nazionale è composto da:
a) il Presidente del CIP, che lo presiede;
b) i Presidenti delle FSP e delle FSNP;
c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive di riferimento;
e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province autonome;
f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali;
g) due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica;
h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP;
i) un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche;
j) un rappresentante eletto dei gruppi sportivi militari e un rappresentante dei corpi civili dello Stato.
2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.
3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di enti che svolgono esclusivamente attività paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno diritto ad un voto.
4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai Giochi paralimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
6. Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del CONI. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in materia sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto.
Art. 29 (Compiti del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica, e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili, armonizzando a tal fine l'azione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP.
2. Il Consiglio nazionale elegge il Presidente del CIP e i componenti della Giunta nazionale.
3. Il Consiglio nazionale svolge altresì i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto, a tal fine, anche della rappresentanza e dell'inclusione della relativa attività sportiva nel programma dei Giochi paralimpici, dell'eventuale riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva della disciplina paralimpica nonché dei limiti di cui all'articolo 25, comma 1; delibera, altresì in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva paralimpica o disciplina sportiva paralimpica, criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSP, sulle DSP nonché sugli enti di promozione sportiva paralimpica; stabilisce altresì, in conformità con la disciplina del CONI, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI limitatamente alle attività paralimpiche;
f) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;
g) delibera, su iniziativa della giunta nazionale, di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;
h) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni;
i) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
Art. 30 (Giunta nazionale)
1. La Giunta nazionale è composta da:
a) il Presidente del CIP, che la presiede;
b) i membri italiani dell'IPC;
c) dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP;
d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica;
e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP;
f) un rappresentante eletto dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
2. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi; i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui almeno tre presidenti di FSP o DSP;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP.
3. Alle riunioni della Giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale.
4. Alle riunioni della Giunta nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del CONI.
Art. 31 (Compiti della giunta nazionale)
1. La Giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La Giunta nazionale svolge altresì i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
b) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP, ai sensi dell'articolo 40 del presente decreto;
c) con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con la Sport e Salute s.p.a., in senso analogo rispetto al contratto stipulato dal CONI e previsto dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178; la delibera è trasmessa all'Autorità di vigilanza per l'approvazione;
d) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente, fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente comma;
f) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;
g) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera e), il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari ricevuti;
h) propone al consiglio nazionale il commissariamento delle FSP o delle DSP, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
i) propone al consiglio nazionale la trasmissione al CONI della richiesta di commissariamento o di commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;
l) nomina il Segretario generale;
m) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
n) individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
- obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
- previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
- razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CIP con quelli delle singole FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI.
Art. 32 (Presidente del CIP)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il Presidente è eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto.
3. Il Presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
4. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.
5. Il Presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;
b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.
Art. 33 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorità di vigilanza ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.
Art. 34 (Segretario generale)
1. Il Segretario generale è nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché esperienza in materia di disabilità sportiva. il rapporto di lavoro del segretario generale è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile.
2. Il Segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi, degli uffici, nonché del relativo personale, anche in relazione alle funzioni di valutazione e controllo del buon andamento degli stessi e all'attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta nazionale;
d) partecipa senza diritto di voto alle sedute della giunta nazionale;
e) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. Il Segretario generale risponde alla giunta nazionale del funzionamento complessivo della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e degli uffici. L'incarico di Segretario generale può essere revocato per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive impartite dalla giunta nazionale, nonché per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità, la carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attività paralimpica esclusiva o prevalente.
Art. 35 (Vigilanza)
1. L'Autorità di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.
2. Nell'ambito delle sue competenze, l'Autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorità di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
3. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 25 del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Art. 36 - Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSP)
1. Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell’IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.
2. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo del Collegio dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.
7. Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprietà.
Art. 37 (Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)
1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonché agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.
Art. 38 - Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed enti di promozione sportiva
1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le FSN, le DSA e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Il Consiglio nazionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP.
2. Le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti ai sensi del precedente comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla giunta nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
3. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento di cui al comma 1.
4. Xxxxx restando i riconoscimenti già deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 e salvo quanto previsto al comma 1, il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA.
Art. 39 (Convenzioni CIP – CONI)
1. Il CONI e il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.
2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovrà prevedere l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1.
Art. 40 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)
1. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.
2. Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 4, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3.
3. Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute s.p.a.. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la Sport e Salute s.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124. Nell’ambito del suddetto contratto di servizio, il CIP può delegare alla Sport e Salute
s.p.a. specifiche attività o servizi.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in Sport e Salute s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al precedente comma 3, previo trasferimento dal Comitato italiano paralimpico alla Sport e Salute s.p.a. degli accantonamenti previsti dalla legge per il trattamento di fine rapporto. Il personale dipendente della CONI Servizi s.p.a. in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato italiano paralimpico, cessa dalla predetta posizione di aspettativa e riprende servizio presso la Società Sport e Salute s.p.a., ai sensi delle norme del CCNL di settore, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al precedente comma 3. Per il personale di cui al periodo precedente, il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi s.p.a. del trattamento di fine rapporto. Per tutti i diritti già maturati dal personale di cui al presente comma sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla società Sport e Salute Spa. Il personale transitato in CONI Servizi s.p.a. ai sensi del presente
comma è destinato all'attività del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale di cui al precedente comma 3.
Art. 41 (Controllo della Corte dei conti)
1. Il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 42 (Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)
1. L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, ai sensi dell'articolo 43 regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.
Capo IV – NADO ITALIA
Art. 43 (Funzioni)
1. NADO Italia è l’organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 novembre 2007, n. 230.
2. NADO Italia:
a) adotta le Norme sportive Antidoping (NSA), in attuazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;
b) programma e gestisce e i controlli antidoping;
c) persegue le violazioni delle norme antidoping attraverso i propri organi;
d) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell’antidoping;
e) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell’Agenzia Mondiale Antidoping.
Art. 44 (Organizzazione)
1. NADO Italia opera presso la società Sport e Salute s.p.a. con autonomia organizzativa e regolamentare, rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport. Il Presidente di NADO Italia è nominato dall’Autorità di Governo competente in materia di Sport, sentito il Ministero della Salute, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel settore, resta in carica un quadriennio. L’incarico è rinnovabile una sola volta.
2. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all’estero dalla WADA.
Capo V - Istituto del Credito Sportivo (ICS)
Art. 45 (Denominazione e compiti afferenti il settore sportivo)
1. L’Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, svolge in forma d’impresa attività bancaria, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 ed è banca pubblica ai sensi dell’articolo 151 del medesimo decreto. L’Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali ai sensi dall’articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. L’Istituto è affidatario in gestione separata dei seguenti strumenti economico-finanziari relativi al settore dello sport:
i. Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’ art. 5, legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e all’art. 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
ii. Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi di cui all’articolo 90, commi 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui all’art. 14 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Capo VI – Organi statali periferici ed enti territoriali Art. 46 (Principio di sussidiarietà)
1. Lo Stato interviene in questioni che coinvolgono le funzioni amministrative degli enti territoriali in materia di sport, ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
Art. 47 (Comitato territoriale per la promozione dello sport)
1. All’interno di ciascuna Regione e Provincia autonoma, è istituito presso le strutture periferiche della società Sport e Salute s.p.a. un Comitato territoriale per la promozione sportiva, composto da un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, che lo presiede, un rappresentante dell’Amministrazione scolastica periferica, un rappresentante del CONI, un rappresentante del CIP, un rappresentante della società Sport e Salute s.p.a., i presidenti regionali degli enti di promozione sportiva. Il Comitato promuove un piano di coordinamento, tra tutte le Amministrazioni interessate,
delle funzioni e dei compiti in materia di sport, al fine della gestione efficiente delle risorse pubbliche. Per l’attuazione del suddetto piano, la società Sport e Salute s.p.a. stipula apposite convenzioni con gli enti aderenti.
2. Dall’istituzione dei Comitati di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La partecipazione del rappresentante dell’Amministrazione scolastica periferica non dà luogo ad esonero dal servizio scolastico.
Capo VII – Finanziamento Art. 48 (Stanziamento annuale)
1. A decorrere dall’anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Sport e Salute s.p.a. è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.
2. Le risorse di cui al primo comma sono destinate:
a) al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
b) per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla società Sport e Salute s.p.a;
c) per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla società Sport e Salute s.p.a.
Art. 49 (Rimodulazioni)
1. Con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui all’articolo precedente, commi 2 e 3. [In corso di valutazione se mantenere o eliminare la previsione]
2. Con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui all’articolo
precedente, comma 1, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.
Art. 50 (Ripartizione dei contributi pubblici)
1. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la società Sport e Salute s.p.a. istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, in attuazione dei criteri dettati dall’Autorità politica ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo e sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI. Per l’amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della società Sport e salute
s.p.a. è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 51 (Revoca)
1. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l’Autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi degli articoli precedenti.
Art. 52 (Criteri di ripartizione)
1. Per garantire l’utilizzo efficiente delle risorse statali, l’Autorità di Governo competente in materia di sport, nel definire i criteri di cui all’art. 5, comma, 1 lettera e), può stabilire che l’accesso alla contribuzione pubblica è riservato solamente ai soggetti di cui al precedente art. 48, comma 3, che abbiano un numero minino di atleti tesserati e che il finanziamento statale non possa comunque superare un multiplo prefissato dell’autofinanziamento prodotto dai medesimi soggetti.
TITOLO II – DEGLI ENTI PRIVATI
Capo I - Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate Art. 53 (Attività e natura giuridica)
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono le associazioni delle società e associazioni sportive nonché, ove previsto dai rispettivi statuti, anche dei singoli tesserati, che sviluppano, promuovono e curano le attività della propria disciplina sportiva nel rispetto dei principi e delle regole della rispettiva federazione internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale e secondo i principi generali del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nel presente decreto legislativo.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto legislativo, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno piena autonomia politica, organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico-scientifica e contabile rispetto al CONI, salvi gli adempimenti informativi di cui al successivo articolo 56.
4. L’assunzione e il mantenimento della carica di Presidente nelle Federazioni sportive nazionali e nelle discipline sportive associate è incompatibile con le seguenti cariche di indirizzo politico delle amministrazioni statali: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato e Commissario Straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare. L’assunzione e il mantenimento della carica di Presidente regionale nelle federazioni sportive nazionali e nelle discipline sportive associate è incompatibile con le seguenti cariche di indirizzo politico delle amministrazioni regionali e locali: Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali. [È in corso una valutazione sulla formulazione]
Art. 54 (Riconoscimento)
1. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute ai fini dell’appartenenza al movimento olimpico, ricorrendo i requisiti previsti dall’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, dal Consiglio nazionale del CONI. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute conservano la propria indipendenza e autonomia nell’amministrazione del proprio sport.
3. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.
Art. 55 (Statuto e regolamenti)
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e di trasparenza, nonché del principio di accesso all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con
l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Al fine di garantire la massima partecipazione dei tesserati alle cariche federali, gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono prevedere che la candidatura debba essere sostenuta da parte di affiliati alle federazioni, o ai vari settori della Federazione, o ai comitati regionali, in misura superiore al 3% del numero complessivo degli affiliati [è in corso una valutazione sulla formulazione].
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l’esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La carica di Presidente o consigliere federale è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo nell’ambito della stessa federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata.
3. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
4. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.
Art. 56 (Approvazione del bilancio)
1. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall’organo di amministrazione federale. In caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o in caso di parere negativo della società di revisione, laddove nominata, dovrà essere convocata l’assemblea nazionale della federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata per deliberare sull’approvazione del bilancio d’esercizio, motivando l’eventuale mancato adeguamento ai rilievi formulati dai soggetti sopra indicati. I bilanci
sono depositati, anche in via telematica, presso il Dipartimento per lo Sport per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L’assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
Art. 57 (Regime giuridico dell’attività di interesse generale)
1. Alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate preposte all’esercizio di attività amministrative si applica l’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Rientrano nel campo di applicazione del comma 1 esclusivamente le seguenti attività relative: all’ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al riconoscimento a fini sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; all’attività di prevenzione e repressione del doping.
3. Nello svolgimento dei predetti compiti le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono tenute a conformarsi alle deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI.
Art. 58 (Riconoscimento delle Leghe)
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono riconoscere associazioni di diritto privato fra le società e le associazioni sportive rispettivamente affiliate, denominate
«Leghe», che partecipano a un medesimo campionato, maschile o femminile, ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.
2. Le Leghe operano nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, dei principi fondamentali e degli indirizzi della competente federazione sportiva nazionale e internazionale o della competente disciplina sportiva associata nonché dei principi di democrazia interna e degli altri principi dettati dal Comitato olimpico nazionale.
3. Le Leghe, su delega della competente federazione sportiva nazionale o della competente disciplina sportiva associata e secondo le direttive da essa emanate, provvedere all’organizzazione delle competizioni.
Art. 59 (Settori professionistici e dilettantistici)
1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline associate sportive secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive associate stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, e direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il Coni, dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. Rimane comunque ferma la possibilità per il Coni di approvare nuove direttive e nuovi criteri, che si sostituiscono a quelle approvate ai sensi del comma precedente.
Capo II – Enti di Promozione Sportiva (EPS) Art. 61 (Enti di promozione sportiva)
1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute ai sensi del successivo comma 3, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico- sportive dilettantistiche rivolte a persone normodotate e persone con disabilità, con finalità ricreative e formative, organizzate anche con modalità competitive. Ad esse partecipano associazioni e società sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati. Gli Enti di promozione sportiva curano l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche multidisciplinari compresa quella didattica e formativa per tutte le fasce di età e categorie sociali.
2. Gli Enti di promozione sportiva hanno natura di associazioni di diritto privato non riconosciute o riconosciute ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile. Essi non perseguono fini di lucro e sono soggetti, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto legislativo, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Gli enti di promozione sportiva sono riconosciuti, ai fini dell’inclusione tra i soggetti di cui all’art. 48, comma 3, del presente decreto legislativo, dal Dipartimento per lo sport, ricorrendo i requisiti previsti con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli enti di promozione sportiva conservano la propria indipendenza e autonomia nell’organizzazione delle proprie iniziative associative.
4. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, Comitato Italiano Paralimpico ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.
5. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al Dipartimento per lo Sport il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi pubblici ricevuti, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
6. Il Dipartimento per lo Sport, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può decidere la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.
7. L’assunzione e il mantenimento della carica di presidente negli enti di promozione sportiva è incompatibile con le seguenti cariche di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare. L’assunzione e il mantenimento della carica di presidente regionale negli enti di promozione sportiva è incompatibile con le seguenti cariche di indirizzo politico delle amministrazioni regionali e locali: Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali. [È in corso una valutazione sulla formulazione]
8. In materia di statuto e regolamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 55, comma 1, 2 e 4.
Capo III – Associazioni Benemerite (AB) Art. 62 (Associazioni benemerite)
1. Le associazioni nazionali senza fini di lucro che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo sociale possono essere riconosciute dal CONI come Associazioni sportive benemerite.
2. Sono considerate a vocazione sportiva di notevole rilievo sociale quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che promuovo e diffondono i valori dello sport, realizzate anche attraverso iniziative a sostegno della formazione e della ricerca in materia di sport.
3. Le Associazioni benemerite hanno natura di associazioni di diritto privato non riconosciute o riconosciute ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile. Le stesse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto legislativo, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Le Associazioni benemerite sono riconosciute ai fini sportivi, ricorrendo i requisiti e per gli effetti che l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ricollega a tale qualificazione, dal Consiglio nazionale del CONI, conservando piena autonomia organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico-scientifica e contabile rispetto a quest’ultimo.
5. In materia di statuto e regolamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 55, comma 1, 2 e 4.
Capo IV - Delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche Art. 63 (Forme)
1. Gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di cui al libro V, Titolo V del codice civile.
2. I predetti enti, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto legislativo trovano applicazione soltanto ove non derogate ed in quanto compatibili.
3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.
Art. 64 (Atto costitutivo)
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica riferita all’avvio, all’aggiornamento e al perfezionamento nelle attività sportive;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi del successivo art. 65;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Art. 65 (Assenza di fine di lucro)
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Se costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.
Art. 66 (Attività secondarie e strumentali)
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiamo carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 67 (Riconoscimento ai fini sportivi)
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, ovvero dagli enti di promozione sportiva.
2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni, ai fini dell’applicazione di tutte le norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, avvalendosi della società Sport e Salute s.p.a., come disciplinato dagli articoli 143 e seguenti, del presente decreto legislativo. Il Dipartimento dello Sport trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze-Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
4. Il Dipartimento per lo Sport, avvalendosi della società Sport e Salute s.p.a., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo da parte degli enti dilettantistici. Con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l’unicità, la completezza, la periodicità e l’efficacia dell’attività ispettiva.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente capo, il Dipartimento per lo Sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Dipartimento per lo Sport dispone la perdita della qualifica di ente dilettantistico.
Art. 68 (Incompatibilità)
1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport.
Art. 69 (Disposizioni tributarie)
1. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e degli Enti di promozione sportiva dal Dipartimento per lo Sport direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
Capo V- Delle società sportive professionistiche Art. 70 (Costituzione e affiliazione)
1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all’articolo 2477 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
2. L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
3. L’atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
5. Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 71.
6. L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote.
7. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l’emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale riabilitazione o della dichiarazione
di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. L’affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.
9. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva.
10. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 71 (Deposito degli atti costitutivi)
Le società sportive, entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile, devono depositare l’atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
Art 71-bis (Azionariato popolare)
2. A tal fine, la società sportiva professionistica, previa corrispondente delibera di aumento a pagamento del capitale sociale, offre una quota del capitale sociale, non inferiore al tre per cento, in sottoscrizione a persone fisiche, con facoltà di emettere diverse categorie di quote o azioni, nei limiti
imposti dalla legge. Se l’aumento non è interamente sottoscritto entro il termine previsto nella relativa
1. Le società sportive professionistiche adottano forme di partecipazione popolare, secondo quanto di seguito previsto.
delibera, il capitale sociale non è aumentato neppure per l’importo delle sottoscrizioni raccolte.
3. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, vengono individuati:
- i requisiti dei destinatari e le modalità per la raccolta dei capitali, incluso l’eventuale ricorso a piattaforme on line nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- le condizioni per l’acquisto e la circolazione della partecipazione societaria, prevedendo l’esclusione del diritto di prelazione in favore degli altri soci, e i diritti da riconoscere al suo titolare;
- le ipotesi di recesso e di decadenza.
[Sono in corso valutazioni sull’attuazione del criterio di delega]
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
4. Le società sportiva professionistiche adeguano i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in
Capo VI – Del titolo sportivo
Art. 72 (Titolo sportivo)
1. Il titolo sportivo è l’insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.
2. La cessione, il trasferimento o l’attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.
3. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del comma 2, ovvero alla prestazione di un’idonea garanzia approvata dall’autorità giudiziaria procedente.
4. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano i loro statuti ai principi di cui ai commi precedenti.
Capo VII – Centri sportivi scolastici Art. 73 (Centri sportivi scolastici)
1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l’attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l’utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l’ente locale proprietario dell’immobile.
5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell’attività del centro sportivo scolastico.
7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
TITOLO III – DELLE PERSONE FISICHE
Capo I - Atleti
Art. 74 (Tesseramento)
1. Con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate dalla federazione, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva di appartenenza dell’associazione o società sportiva presso la quale si è fatta richiesta, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, alle cariche degli organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. Gli atleti tesserati, nell’esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, e dalla Federazione nazione ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva di appartenenza.
Art. 75 (Tesseramento degli atleti minorenni)
1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, dell’inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva, i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
Capo II –Tecnici, dirigenti, direttori di gara Art. 76 (Tecnici e dirigenti sportivi)
1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dalla Federazione internazionale e nazionale di appartenenza, o dall’Ente di Promozione Sportiva.
Art. 77 (Direttori di gara)
1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, dotate di autonomia operativa.
Capo III – Del divieto di scommesse Art. 78 (Divieto di scommesse)
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico, è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati, anche a carattere amichevole, nell’ambito delle proprie Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero in quello delle corrispondenti Federazioni Internazionali.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito delle proprie Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero in quello delle corrispondenti Federazioni Internazionali.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto altresì divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a tutte le gare delle competizioni, in cui militano le loro squadre, o agli incontri amichevoli relativi alle loro squadre.
4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è fatto altresì divieto di favorire l’effettuazione di scommesse fornendo a terzi informazioni riservate.
Capo IV – Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali Sezione I – Disposizioni generali
Art. 79 (Benessere degli animali impiegati in attività sportive)
1. I proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, e ogni altra persona che detiene a qualsiasi titolo l’animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione
e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza.
3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stato di gravidanza. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla sua specifica natura.
5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1/2005 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
8. È fatto obbligo al proprietario dell’animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.
Art. 80 (Competizioni sportive)
1. L’ammissione dell’animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all’accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L’organizzatore di eventi sportivi con animali dovrà garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni ed alle competizioni sportive di conduttori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, c.p., dell’art. 727 c.p., e per le violazioni previste dall’ordinamento sportivo.
Art. 81 (Sanzioni disciplinari)
1. Le Federazioni sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali dovranno dotarsi di regolamenti che impongano l’osservanza di tutte le
disposizioni che precedono e che prevedano, in caso di inosservanza, sanzioni disciplinari sino alla possibile perdita della affiliazione, da parte di società ed associazioni sportive, e del tesseramento, da parte delle persone fisiche. Restano ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivante dalla trasgressione degli obblighi enunciati nel presente capo.
Sezione II - Degli sport equestri
Art. 82 (Definizione del cavallo “atleta”)
1. Un cavallo e in generale un equide è definito “cavallo-atleta” quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia definibile “equide registrato”, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento UE/2015/262, come risulta dal “Documento di Identificazione”, conforme allo stesso Regolamento europeo;
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento UE/2015/262 e come risultante dal “Documento di Identificazione” conforme allo stesso Regolamento UE/2015/262, anche dopo la cessazione dell’attività sportiva;
c) sia iscritto al “repertorio cavalli atleti” presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal “Documento di Identificazione” o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.
Art. 83 (Trasporto)
1. Al trasporto del “cavallo-atleta” si applica l’art. 3 del Regolamento (CE), n. 1/2005, con esclusione degli altri articoli dello stesso Regolamento.
2. Il trasporto del “cavallo atleta” effettuato anche da chi non è il proprietario, con mezzi sino a 35 quintali o rimorchi, destinati al Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive (T.A.T.S.), con targa propria e iscrizione al P.R.A., o similari, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 298 del 1974. È altresì esclusa la necessità dell’acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente di cui alla Direttiva UE/2018/645 per il conducente di qualsiasi veicolo che sia adibito al trasporto in conto proprio per finalità sportive a prescindere dalla sua massa massima complessiva a pieno carico.
3. Il trasporto del “cavallo atleta” diretto verso o proveniente da strutture veterinarie non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 298 del 1974.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono sono applicabili anche ai cavalli e agli equidi che sono stati iscritti al repertorio dei cavalli atleti e hanno cessato l’attività sportiva.
Art. 84 (Benessere dell’animale)
1. Il “cavallo atleta” per svolgere attività sportiva deve essere sottoposto ogni anno a visita veterinaria sportiva da parte di veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali
prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o FitetrecAnte o dell’Ente di Promozione Sportiva presso il quale il cavallo è tesserato.
Art. 85 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un ente di promozione sportiva, anche che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere in favore degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico appositamente stabiliti dal Ministero della Salute [siamo in attesa di osservazioni di Salute].
persone con disabilità [il MEF ha sollevato rilievi: sono allo studio eventuali riformulazioni]
1. Le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Sport Equestri,
alla FitetrecAnte o a un ente di promozione sportiva che effettuano equitazione per disabili o interventi assistiti con “cavalli atleti”, sono soggette al vigente regime agevolativo previsto per le
Art. 86 (Equitazione per disabili e interventi assistiti con il cavallo)
TITOLO IV - GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO
Capo I - Corpi civili dello Stato Sezione I –Fiamme azzurre
Art. 87 (Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Lo svolgimento dell’attività sportiva da parte del Corpo di polizia penitenziaria, previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, avviene tramite la costituzione di un gruppo sportivo che assume la denominazione di “Fiamme Azzurre” ed al quale è affidato il compito di curare e promuovere l’esercizio della pratica sportiva di tutto il personale in servizio.
2. Il gruppo sportivo “Fiamme Azzurre” favorisce la pratica dello sport agonistico di elevato livello, in particolar modo nelle discipline olimpiche o nelle discipline attinenti al servizio istituzionale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di accrescere il prestigio del Corpo di polizia penitenziaria e di sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
3. Il gruppo sportivo “Fiamme Azzurre” promuove, altresì, l’avviamento e la pratica dello sport di base, nelle strutture sportive in uso all’Amministrazione penitenziaria, per i figli dei dipendenti e per tutti i cittadini in età scolare.
4. L’Amministrazione penitenziaria è autorizzata a stipulare, per il raggiungimento delle finalità previste ai commi che precedono, protocolli d’intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
con il Comitato Italiano Paralimpico, con la Società Sport e Salute e con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con altri Enti pubblici e privati.
Art. 88 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre)
1. Nell’ambito dei gruppi sportivi “Fiamme Azzure” è istituita la “Sezione Paralimpica Fiamme Azzure”, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
3. Le “Fiamme Azzurre” reclutano, nel limite del 5 per cento dell’organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.
Sezione II –Fiamme oro
Art. 89 (Organizzazione e attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»)
1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza promuove i valori dello sport e l’esercizio della pratica sportiva, a beneficio sia del personale in servizio, per la preparazione psicofisica necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la tutela della salute, che dei giovani, anche per garantirne, durante il processo di crescita, l’educazione alla cultura della legalità, nonché come impegno sociale, per sostenere gli enti pubblici territoriali e le comunità locali nella realizzazione di progetti di riqualificazione e di valorizzazione sociale del territorio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione della pubblica sicurezza cura, attraverso i gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», l’organizzazione delle attività sportive, sostiene lo sport di alto livello e fornisce la possibilità di
praticare l’attività sportiva al personale in servizio e ai giovani atleti, anche attraverso la realizzazione di apposite sezioni giovanili delle «Fiamme Oro».
3. Le «Fiamme Oro» partecipano, per lo sviluppo del patrimonio sportivo nazionale e per l’accrescimento del prestigio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, alle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle Federazioni sportive nazionali e internazionali. A tali fini, l’Amministrazione della pubblica sicurezza stipula, ogni quattro anni, appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, con cui sono fissati gli obiettivi sportivi e gli impegni economici di reciproca spettanza.
4. Le «Fiamme Oro», per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, possono gestire direttamente impianti o strutture sportive di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Ai fini di cui al comma 1, le «Fiamme Oro» possono essere altresì affidatarie dirette, a titolo gratuito e senza fini di lucro, di impianti o strutture sportive di proprietà di enti pubblici territoriali, sulla base di apposite convenzioni.
5. Per le attività di preparazione e di partecipazione degli atleti delle «Fiamme Oro» alle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle Federazioni sportive nazionali e internazionali, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare contratti di sponsorizzazione e contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi quelli di merchandising.
6. L’organizzazione e le attività delle «Fiamme Oro», per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente decreto, sono regolate dalle disposizioni concernenti l’attività sportiva dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 90 (Modalità per l’assunzione di atleti nelle «Fiamme Oro»)
1. Le modalità per l’assunzione di atleti nelle «Fiamme Oro» sono stabilite con uno o più regolamenti del Ministro dell’interno da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. L’assunzione degli atleti delle «Fiamme Oro», in conformità alle caratteristiche e alle finalità di supporto dello sport di alto livello, viene garantita con adeguata periodicità.
3. Dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393.
Art. 91 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro)
1. I gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro”, di seguito denominati “Fiamme Oro”, tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un‘apposita Sezione paralimpica composta anche da non
appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Le “Fiamme Oro” reclutano atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica.
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell’ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.
Art. 92 (Modalità di affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano)
1. Le «Fiamme Oro» sono riconosciute ai fini sportivi e sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali, anche in deroga alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, sulla base delle disposizioni contenute nello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano e in esenzione dal pagamento delle quote previste per le affiliazioni e i tesseramenti presso le Federazioni sportive nazionali.
Sezione III –Fiamme rosse
Art. 93 (Promozione dello sport e organizzazione e attività delle componenti sportive dei vigili del fuoco)
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove i valori dello sport e cura l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e per perseguire l'obiettivo di accrescere il patrimonio sportivo nazionale ed il prestigio dell'istituzione, sviluppa l'attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e favorisce le attività sportive dilettantistiche dei giovani al fine di avvicinarli alle attività sportive e al Corpo nazionale.
2. L’organizzazione sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta dalle seguenti componenti:
a) gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, riservato al personale di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma, articolato in sezioni sportive dedicate a singole discipline che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale;
b) gruppi sportivi dei vigili del fuoco, costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco;
c) rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Le componenti sportive dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, possono gestire direttamente, senza fini di lucro, impianti o strutture sportive di proprietà o nella disponibilità del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono essere altresì, affidatarie dirette, a titolo gratuito e senza fini di lucro, di impianti o strutture sportive di proprietà di enti pubblici territoriali, sulla base di apposite convenzioni.
4. L’organizzazione e le attività dei Gruppi sportivi e delle rappresentative di cui al comma 2, per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente decreto, sono regolate dalle disposizioni concernenti l’attività sportiva del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 94 (Modalità di affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano)
1. Le componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 1, sono riconosciute ai fini sportivi e sono affiliate alle federazioni sportive nazionali, anche in deroga alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, sulla base delle disposizioni contenute nello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano e in esenzione dal pagamento delle quote previste per le affiliazioni ed i tesseramenti presso le Federazioni sportive nazionali.
Art. 95 (Funzionamento delle componenti sportive dei vigili del fuoco)
1. Per le attività di preparazione e di partecipazione delle componenti sportive dei vigili del fuoco alle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali e internazionali, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può, altresì, stipulare contratti di sponsorizzazione e contratti ad essi assimilabili, ivi inclusi quelli di merchandising.
Art. 96 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato italiano paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall’articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può reclutare nel Gruppo sportivo “Fiamme rosse” atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all’attività sportiva paralimpica.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle “Fiamme rosse”.
Sezione IV – Disposizioni comuni Art. 97 (Spese di funzionamento)
1. Alle spese relative all’organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre ai già previsti stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato, i contributi di cui all’art. 48, comma 3, del presente decreto legislativo, nonché gli ulteriori eventuali
contributi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.
Capo II: Corpi militari dello Stato
Sezione I – Gruppi Sportivi Militari della Difesa
Art. 98 (Funzioni e organizzazione)
1. I Gruppi sportivi della Difesa sono "Gruppo Sportivo Esercito", "Gruppo Sportivo Marina Militare", Gruppo Sportivo Aeronautica Militare e -Gruppo Sportivo Carabinieri" e restano disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. I gruppi sportivi militari:
a) curano il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva a livello agonistico nell'ambito della rispettiva Forza Armata, con lo scopo di accrescere il prestigio dell'Istituzione attraverso l'attività sportiva di eccellenza e di contribuire alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio sportivo nazionale;
b) assicurano l'esercizio, la diffusione e la promozione delle discipline olimpiche e non olimpiche ritenute di interesse della Forza Armata;
c) provvedono alla formazione e al perfezionamento degli atleti e dei tecnici nelle varie discipline e specialità;
d) definiscono i programmi di preparazione e agonistici degli atleti, assicurandone la partecipazione alle gare;
e) sono costituiti, ai fini sportivi, quali Associazioni Sportive Dilettantistiche, e possono ottenere a mente dell'articolo 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI e, in virtù del particolare stato giuridico, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
f) sono dotati di un proprio organico, articolato in sezioni sportivo-agonistiche nelle quali operano dirigenti, tecnici e atleti. Questi ultimi vengono arruolati secondo le speciali disposizioni in materia di Ordinamento militare con concorso pubblico e assumono lo stato previsto dalle rispettive Forze Armate, in qualità di “atleta”;
g) sono firmatari di apposite convenzioni e protocolli di intesa con Sport e Salute spa e con il CONI, attraverso i quali vengono regolati i reciproci impegni per il conseguimento dei rispettivi
compiti istituzionali nel campo dell'attività sportiva e della realizzazione e manutenzione di infrastrutture sportive militari.
2. Il personale dei gruppi sportivi militari esplica la propria attività di servizio alle dipendenze del Centro Sportivo di riferimento e, per la partecipazione ad attività di preparazione e agonistiche, può essere autorizzato dalla Forza armata di appartenenza a non presenziare alle attività di servizio su specifica richiesta del CONI e delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali che, in questo caso, si assumono oneri rischi connessi alla partecipazione alla specifica manifestazione. L'attività svolta fuori sede è da considerarsi a tutti gli effetti attività di servizio.
3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di preparazione e a partecipare alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali di interesse presso località diversa da quella di servizio, da rilasciarsi a cura della rispettiva Forza Armata di appartenenza, può essere estesa anche al personale militare in servizio presso altro reparto della Forza armata e in possesso di idonei e specifici requisiti tecnici, per esigenze della Forza armata o su richiesta del CONI o delle Federazioni sportive nazionali.
4. I Presidenti dei gruppi sportivi militari della Difesa sono riuniti nel Comitato Sportivo Militare (Xx.X.Xxx.), presieduto da un ufficiale qualificato ed esperto nel settore sportivo, nominato con Decreto del Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Xx.X.Xxx. agisce quale organo di indirizzo per le tematiche sportive di interesse comune ai gruppi sportivi militari e formula proposte sullo sviluppo dello sport militare, assicurando una gestione armonica dei Gruppi sportivi della Difesa in termini di programmi e iniziative.
Art. 99 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la “Sezione Paralimpica”)
1. Le “Sezioni Paralimpiche” dei Gruppi Sportivi Militari della Difesa stipulano, in misura pari al 5 per cento dell’organico esistente, con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all’esito delle procedure selettive di cui al comma 3, contratti di collaborazione secondo le modalità previste dalla parte III del presente decreto legislativo.
2. Con determinazione del Comandante Generale della sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i Gruppi Sportivi Militari della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
3. La collaborazione tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi militari della Difesa è instaurata previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis) dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
c) in possesso di valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
4. All’atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di collaborazione con i Gruppi Sportivi Militari della Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante , con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
5. Gli atleti di cui al comma precedente, non più idonei all’attività agonistica ai sensi del comma 1, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il tipo di disabilità dell’atleta, hanno diritto al collocamento nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Al personale collocato ai sensi del presente comma si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione
6. Le collaborazioni e gli oneri di cui al presente articolo sono autorizzate entro il limite di spesa definito annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Sezione II –Fiamme gialle
Art. 100 (Gruppi sportivi della Guardia di finanza)
1. La Guardia di finanza promuove l’esercizio della pratica sportiva:
a) con proprie strutture e attrezzature a beneficio del personale in servizio, per la preparazione psicofisica necessaria per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la tutela della salute;
b) con finalità di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, anche attraverso forme di collaborazione con il mondo scolastico e universitario e a sostegno di progetti di riqualificazione e di valorizzazione sociale del territorio;
c) a livello agonistico, attraverso la costituzione, nell’ambito del Centro Sportivo della Guardia di finanza, di gruppi sportivi denominati “Fiamme Gialle”, cui è affidato il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica con l'obiettivo di accrescere il prestigio del medesimo Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. I gruppi sportivi “Fiamme Gialle”, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando Generale della Guardia di finanza e il CONI, sono riconosciuti ai fini sportivi e ottengono l’affiliazione alle federazioni sportive secondo le disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l’affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
3. I gruppi sportivi “Fiamme Gialle” orientano le proprie attività prioritariamente verso gli sport olimpici e paralimpici.
4. Ai gruppi sportivi “Fiamme Gialle” è demandata:
a) la cura dell’attività agonistica di alto livello, anche attraverso la partecipazione e l’organizzazione di competizioni sportive nazionali e internazionali ad alto contenuto tecnico;
b) il perfezionamento degli atleti e dei tecnici delle varie discipline;
c) la promozione e l’avviamento allo sport agonistico dilettantistico, per mezzo di sezioni giovanili;
d) la valorizzazione del proprio patrimonio logistico e sportivo.
5. I rapporti tra i gruppi sportivi “Fiamme Gialle” e lo Stato Maggiore della Difesa, il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali nonché con altri organismi sportivi sono curati dal Comando Generale della Guardia di finanza.
Art. 101 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle”)
1. Nell’ambito dei gruppi sportivi “Fiamme Gialle” è istituita la “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle”, la quale intrattiene rapporti di collaborazione con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. La “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle” stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all’esito delle procedure selettive di cui al comma 3, contratti di collaborazione secondo le modalità previste dalla parte III del presente decreto legislativo.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:
c) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
d) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi “Fiamme Gialle” per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. La collaborazione tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi “Fiamme Gialle” è instaurata previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
e) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
f) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis) dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
g) in possesso di valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
h) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, e all’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. All’atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di collaborazione con i gruppi sportivi “Fiamme Gialle” competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
7. Gli atleti di cui al comma precedente, non più idonei all’attività agonistica ai sensi del comma 1, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il tipo di disabilità dell’atleta, hanno diritto al collocamento nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Al personale collocato ai sensi del presente comma si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione
8. Le collaborazioni e gli oneri di cui al presente articolo sono autorizzate entro il limite di spesa definito annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Art. 102 (Partecipazione all’attività nel settore dello sport)
1. Previa autorizzazione dei competenti livelli gerarchici, al personale della Guardia di finanza è consentito di:
a) far parte di organi statuari, elettivi o di nomina, centrali o periferici, del CONI, del CIP, di federazioni sportive nazionali, del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) ovvero di altri organismi sportivi anche internazionali, nonché di partecipare ai lavori degli stessi, fermo restando il rispetto della disciplina delle incompatibilità prevista per il medesimo personale;
b) partecipare alle preparazioni individuali o collegiali organizzate dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali, dal CISM ovvero da altri organismi sportivi, se atleti, quadri tecnici e dirigenti appartenenti ai gruppi sportivi “Fiamme Gialle”;
c) prendere parte, in qualità di atleti, quadri tecnici e dirigenti sportivi, a eventi di natura sportiva, in ragione dell’importanza della manifestazione agonistica e della corrispondenza con gli interessi istituzionali del Corpo e compatibilmente con le esigenze di servizio, anche se non inquadrato nei gruppi sportivi “Fiamme Gialle”.
2. La partecipazione alle preparazioni individuali o collegiali di cui al comma 1, lettera b), è considerata attività di servizio ed è remunerata dalla Guardia di finanza esclusivamente con il trattamento economico fisso e continuativo spettante.
Art. 103 (Contratti di sponsorizzazione)
1. La Guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposito ente, può stipulare contratti di sponsorizzazione e contratti a essi assimilabili, ivi inclusi quelli di merchandising.
Sezione III – Disposizioni comuni Art. 104 (Spese di funzionamento)
1. Alle spese relative all’organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre ai già previsti stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato, i contributi di cui all’art. 48, comma 3, del presente decreto legislativo, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.
Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione Art. 103 (Titolo preferenziale)
1. L’attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato, per un periodo non inferiore a 6 anni, costituisce titolo preferenziale nell’ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: “21) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di collaborazione con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato”.
PARTE III - ATTIVITÀ
TITOLO I - RAPPORTI DI LAVORO
Art. 109 (Lavoratore sportivo)
1. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui al successivo articolo 110.
2. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come successivamente modificato e integrato, con la modalità del contratto di prestazione occasionale, di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 00 xxx, xx xxxxxx xx comma 14, lettera a), del medesimo articolo. Ad esse si applicano i
limiti di cui al comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 54 bis e non si applicano quelli del comma 17, lettera e), del medesimo articolo.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto legislativo, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all’art. 113 del presente decreto legislativo.
7. Ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni all’Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato e integrato, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato. In attuazione dell’articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi possono essere previste con accordo collettivo stipulato dalla federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, sulla base delle linee guida e migliori pratiche individuate, entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CONI.
Art. 110 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)
1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come successivamente modificati e integrati, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come successivamente modificati e integrati, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge
11 maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come successivamente modificato e integrato, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come successivamente modificati e integrati.
3. L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva.
4. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile.
5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Art. 111 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)
1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessati, conformemente all’accordo collettivo stipulato.
5. La società ha l’obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata per l’approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo- pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Art. 112 (Direttore di gara)
1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, riconosciuta dal CONI, o ente di promozione sportiva competente, riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport.
Art. 113 (Prestazioni sportive amatoriali)
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono
comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica il regime tributario di cui al successivo articolo 121, comma 7. Al di sopra del limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto.
3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’Autorità di governo competente in materia di sport, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 114 (Formazione dei giovani atleti)
1. Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM‐67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM‐68 (Scienze e tecniche dello sport).
2. Ai contratti di apprendistato per prestazioni di lavoro sportivo non si applica l’articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. Alla società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, sono riconosciuti il premio e il diritto di cui al successivo articolo 115.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui al comma 1, o per le classi di laurea e laurea magistrale all’ultimo periodo del comma 1 bis, è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentiti il CONI, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato in materia di sport, da adottarsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato di cui al comma 1, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché la disciplina dei profili di cui al precedente comma 3 per l’attivazione dei percorsi di apprendistato in assenza di regolamentazione regionale e gli altri contenuti previsti nell’articolo 43, comma 6, e nell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
5. Allo schema definito con il decreto di cui al comma 4 si conformano i protocolli con le istituzioni formative o con gli enti di ricerca, di cui all’articolo 43, comma 6, e all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali protocolli possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l’attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio/stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.
6. Xxxx apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 110, comma 1, 3, 117, 118, 119 del presente decreto legislativo.
7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, e con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.
8. Con i decreti di cui al precedente comma 7 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre federazioni sportive nazionali delle misure di cui all’articolo 171, commi 1 e 2, del presente decreto legislativo, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.
Art. 115 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)
1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, anche nel settore dilettantistico, sono eliminate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le federazioni sportive nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le federazioni sportive nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: i) le società sportive professionistiche riconoscano un premio di formazione tecnica in favore dell’ultima società sportiva dilettantistica presso la quale l’atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile; ii) le società sportive dilettantistiche riconoscano un premio di formazione tecnica in favore dell’ultima società sportiva dilettantistica presso la quale l’atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile. Il premio di formazione tecnica deve essere reinvestito, dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.
3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del
contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
Art. 117 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)
1. L’attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 109 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica con delega allo sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale e la disciplina sportiva associata. L’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l’autorizzazione da parte delle singole federazioni e discipline sportive associate allo svolgimento dell’attività dei lavoratori sportivi.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti federazioni sportive e discipline sportive associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva.
Art. 118 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori)
1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto legislativo, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo
è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. I contributi per il finanziamento dell’assicurazione contro le malattie dei lavoratori subordinati sportivi, gestita dal Fondo Pensione per gli Sportivi Professionisti di cui all’articolo 120, sono stabiliti nella misura del 5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l’assistenza di malattia ai pensionati, e sono posti a totale carico delle società sportive.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come successivamente modificata e integrata, sull’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, da adottarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi.
4. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Art. 119 (Assicurazione contro gli infortuni)
1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Le società sportive che non siano sottoposte all’obbligo di cui al comma 1 devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi dei settori professionistici contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
4. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dalle successive fonti normative.
5. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, come successivamente modificato e integrato, e nei relativi provvedimenti attuativi. La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all’INAIL.
Art. 120 (Trattamento pensionistico)
1. I lavoratori subordinati sportivi hanno diritto all’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’ENPALS, come successivamente modificato e integrato, nonché delle disposizioni compatibili del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in particolare dell’articolo 16 di questo e dei relativi provvedimenti attuativi, in specie la Convenzione INPS-ENPALS del 3 dicembre 1973, e della disciplina in materia di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo estesa agli sportivi professionisti.
2. Per effetto della soppressione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), realizzata dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i riferimenti normativi, nella disciplina vigente, al Fondo Pensione per gli Sportivi Professionisti istituito presso l’ENPALS devono intendersi come effettuati al corrispondente Fondo presso l’INPS. Quest’ultimo, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
3. Ai fini della applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale vigente per il periodo successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i riferimenti normativi agli sportivi
professionisti s’intendono come effettuati ai lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività.
4. Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni compatibili sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, incluse quelle della legge 8 agosto 1995, n. 335, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificati e integrati, e dei relativi provvedimenti attuativi, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, recante regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex ENPALS e l’ex INPDAP, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
5. I contributi per il finanziamento dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovuti per gli assicurati di cui al comma 1, sono calcolati sul compenso globale annuo [inserire eventualmente: e sui premi di rendimento percepiti], nei limiti dei massimali e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come successivamente modificato e integrato.
6. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui al comma 2 successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, l’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, per tutti i lavoratori subordinati sportivi la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere da 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
7. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa i lavoratori subordinati sportivi possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con le norme e le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
8. I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. A tal fine essi sono iscritti ad un’apposita sezione del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi cui si applica, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, la rispettiva disciplina previdenziale prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le figure professionali degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, dei massaggiatori e degli istruttori presso società sportive, di cui all’articolo 1, n. 20 e 22, del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, hanno diritto di optare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
9. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni l’importo del compenso mensile dei lavoratori sportivi autonomi è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le federazioni sportive nazionali. I contributi sono interamente a carico dei lavoratori sportivi autonomi.
10. Le società e associazioni sportive sono responsabili del versamento di tutti i tipi di contributi agli enti previdenziali competenti, anche per la parte a carico dei lavoratori, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi.
11. La totalizzazione dei contributi versati, prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si applica anche in favore dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 1, commi 7 e 10, o di quelli che possano far valere versamenti contributivi presso la Gestione separata INPS.
12. Resta ferma la disciplina dell’assegno straordinario vitalizio “Xxxxxx Xxxxxx”, di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.
13. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle federazioni sportive nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.
14. Nei settori dilettantistici, l’aliquota contributiva per i lavoratori sportivi, iscritti all’apposita sezione del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi di cui al comma 8 del presente articolo, è pari al 10 per cento, per due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore. Detti lavoratori, ove non risultino iscritti anche ad altra gestione previdenziale, possono, su base volontaria, incrementare tale aliquota, con onere a totale loro carico, ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici loro spettanti, nella misura delle aliquote rispettivamente previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
[È in corso riformulazione dell’INPS]
Art. 121 (Trattamento tributario)
1. L’indennità prevista dall’articolo 2 comma 4, del presente decreto legislativo è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto legislativo, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall’articolo 4 del presente decreto legislativo le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d’affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
5. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto legislativo, sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recanti disposizioni tributarie in materia di attività sportiva dilettantistica, come successivamente modificati e integrati.
7. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l’esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per “premi” e “compensi” “erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
8. La soglia di esenzione fiscale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo di cui all’art. 1, quale che sia la tipologia di rapporto.
9. Nei settori dilettantistici, sul reddito imponibile da lavoro sportivo di cui all’art. 1, quale che sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 65.000,00, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. [È in corso riformulazione del MEF; la norma in ogni caso richiede una norma di copertura esterna]
10. I contributi previdenziali ed assistenziali versati dalle federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società o associazioni sportive o dai lavoratori sportivi in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
11. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all’articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto legislativo.
Art. 122 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale)
1. Ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, può essere oggetto di
collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e delle successive fonti normative.
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l’esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Art. 123 (Fondo per il professionismo negli sport praticati dagli atleti di sesso femminile)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il “Fondo per il professionismo negli sport femminili”, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l’anno 2020, 3,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2, possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l’anno 2020, per far fronte alle ricadute dell’emergenza sanitaria da Covid-19:
1. al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2. allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1. alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2. al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3. alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
4. alla promozione dello sport femminile;
5. alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
6. all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri
2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma 1, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro dello sport, ogni sei mesi, un resoconto sull’utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse originariamente stanziate per l’attuazione della norma di cui al precedente comma 7.
Art. 123-bis (Riconoscimento del chinesiologo di base e del chinesiologo sportivo)
1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della prevenzione e tutela sanitaria sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base e del chinesiologo sportivo e, nell’ambito delle professioni sanitarie, del chinesiologo clinico.
2. Per l’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.
3. Per l’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L’esercizio dell’attività
professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all’agonismo individuale e di squadra; c) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, a vario titolo, nel garantire la sicurezza.
4. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2 e di chinesiologo sportivo di cui al comma 3.
5. Con successivi provvedimenti l’Autorità di Governo competente in materia di sport, d’intesa con il Ministero , istituisce e disciplina gli albi professionali e opera il necessario raccordo con le competenze delle altre figure professionali. [Valutazioni in corso su questo comma]
TITOLO II – L’AGENTE SPORTIVO
Art. 124 (Definizione)
1. L’agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all’agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Art. 125 (Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)
1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l’agente sportivo, ai fini dello svolgimento professione regolamentata di cui al precedente articolo 124.
2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità.
3. Il titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell’esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.
4. Con il decreto attuativo di cui all’articolo 133, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l’iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l’obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l’obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI e una prova speciale presso le Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all’anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.
5. I cittadini dell’Unione europea, abilitati in altro Stato membro all’esercizio dell’attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono essere iscritti nell’apposita sezione “Agenti sportivi stabiliti” del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui al successivo articolo 133, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell’iscrizione nel Registro ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l’agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l’attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, può richiedere l’iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all’esame di abilitazione.
6. Con il decreto di cui all’art. 133, comma 1, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all’Unione europea all’attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato e integrato, e dei relativi provvedimenti attuativi.
7. Agli agenti sportivi, di cui ai precedenti commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente Titolo.
8. Ai lavoratori sportivi e alle società o associazioni sportive è vietato di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.
Art. 126 (Contratto di mandato sportivo)
1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a) le generalità complete delle parti contraenti;
b) l’oggetto del contratto;
c) la data di stipulazione del contratto;
d) il compenso dovuto all’agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 6;
e) la sottoscrizione delle parti del contratto.
2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.
3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti
4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente sportivo, in assenza della quale, si intende a titolo non esclusivo.
5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell’Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la federazione sportiva nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato dalla espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in Italiano.
6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi di cui al successivo articolo 127. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all’articolo 127 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d’interessi.
7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall’agente sportivo presso la federazione sportiva nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo articolo 133, comma 1.
8. Presso ciascuna federazione sportiva nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.
Art. 127 (Incompatibilità e conflitto d’interessi)
1. È fatto divieto di esercitare l’attività di agente sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, società, consorzi o associazioni di cui alla precedente lettera a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla federazione sportiva nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato olimpico internazionale, il CONI, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso società o associazioni sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l’abilitazione a svolgere l’attività di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un’influenza sulle associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l’abilitazione a svolgere l’attività di agente sportivo.
2. La situazione di incompatibilità, di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma, cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l’attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui alle lettere f) e g) del precedente comma, viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.
3. È fatto divieto all’agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
4. È fatto divieto all’agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui al successivo articolo 129.
5. È fatto divieto all’agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all’articolo 124, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.
6. È fatto divieto all’agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell’articolo 130, di avviare trattative o di stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell’agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta società o associazione.
7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d’interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui al successivo articolo 133, comma 2.
Art. 128 (Obblighi nell’esercizio dell’attività)
1. L’agente sportivo esercita l’attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui al successivo articolo 133, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI e quelle dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l’agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.
2. L’agente sportivo è tenuto all’aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo articolo 133, comma 1.
Art. 129 (Compenso)
1. Il compenso spettante all’agente sportivo, come corrispettivo dell’attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.
2. II compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l’agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall’agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la società o associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all’agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società e associazioni sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità del compenso, l’ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, l’istituto bancario presso il quale è stato effettuato l’accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport, da adottarsi, sentiti il CONI e le federazioni sportive nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità, ogni cinque anni, con le medesime modalità di cui al precedente periodo.
Art. 130 (Società di agenti sportivi)
1. L’organizzazione, da parte dell’agente sportivo, dell’attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l’oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all’articolo 124 e da eventuali attività connesse o strumentali;
b) la maggioranza assoluta delle quote della società di agenti sportivi deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all’articolo 125;
c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all’articolo 125;
d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.
2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all’iscrizione della società medesima nell’apposita sezione “Società di agenti sportivi” del Registro nazionale degli agenti sportivi.
3. All’atto dell’iscrizione di cui al precedente comma, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell’atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l’elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.
4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l’attività di cui all’articolo 1 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.
Art. 131 (Tutela dei minori)
1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.
2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del precedente comma, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all’agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in favore dei lavoratori sportivi di cui al comma 1, ferma restando la possibilità di essere remunerato dalla società o associazione sportiva contraente.
4. Xxxxx restando quanto disposto dall’articolo 126, comma 4, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del precedente comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.
Art. 132 (Regime disciplinare e sanzioni)
1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, in specie civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui al successivo articolo 133 comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell’agente sportivo, delle norme di cui al presente titolo e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dal precedente articolo 5, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.
2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all’articolo 125, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui al successivo articolo 133, comma 1.
Art. 133 (Fonte di normazione secondaria)
1. Con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente Titolo.
2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente Titolo e tenendo conto dei principi dell’ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il CONI emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell’attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire o eliminare situazioni di conflitto d’interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l’agente sportivo.
TITOLO III – DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Art. 134 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)
1. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600- ter, 600-quater, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.
2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
prevista dal d.lgs. n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate.
4. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche devono predisporre e adottare aggiornare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 3, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.
5. Le associazioni e società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 4 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.
6. Le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle linee guida disciplinate al comma 3.
TITOLO IV – DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE
Sezione I – Misure di semplificazione
formulati dal MEF: sono in corso approfondimenti]
1. In quanto enti privati senza fini di lucro non sottoposti a controllo pubblico capace di determinarne la politica generale o il programma di attività, le federazioni sportive nazionali non costituiscono unità istituzionali ai fini dell’inserimento nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche effettuata
annualmente dall’Istat ai sensi dell'articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. [Rilievi
Art. 135 (Sistemi contabili)
Art. 136 (Acquisto della personalità giuridica)
1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui alla sezione seguente.
2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto legislativo con riferimento alla sua natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del CONI, richiedendo l’iscrizione
dell'ente. Il competente ufficio del CONI, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso ai sensi dell’art. 142 della Sezione seguente.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 2. [Soglia patrimoniale minima?]
Art. 137 (Certificati)
1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento dello Sport, nell’ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l’autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fermo restando il potere di accertamento della veridicità dei dati autocertificati.
Art. 138 (Soppressione modello EAS)
1. L’art. 30, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
2. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono fissati codici attività specifici per le società e associazioni sportive dilettantistiche. [Parere sfavorevole di Agenzia delle Entrate]
Art. 139 (Modifiche all’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)
1. All’art.1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127 dopo le parole “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni” si aggiunge “le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche e”; dopo le parole “legge 16 dicembre 1991, n. 398” si aggiunge le parole “a condizione che” e sono abrogate le parole “tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.
Sezione II – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Art. 140 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)
1. Presso il Dipartimento per lo Sport è istituito, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come
«Registro».
2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.
Art. 141 (Struttura del Registro)
1. Nel Registro sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, o di un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport.
2. L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.
Art. 142 (Iscrizione nel Registro)
1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva affiliante.
2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
- i dati anagrafici dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
- i dati anagrafici del legale rappresentante;
- i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
- le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società e associazioni sportive affiliate;
- l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.
2. Ai fini del successivo inoltro al Dipartimento per lo Sport, ogni associazione e società sportiva dilettantistica deposita presso l’organismo sportivo affiliante, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
- il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
- i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- i verbali che modificano gli organi statutari;
- i verbali che modificano la sede legale.
3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:
a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ex art. 1, comma 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
4. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta.
5. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport diffida l’ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
Art. 143 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)
1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all’art. 136 del presente decreto legislativo.
Art. 144 (Certificati)
1. Il Dipartimento per lo Sport rilascia i certificati di iscrizione al registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.
Art. 145 (Cancellazione)
1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Art. 146 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati)
1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
Art. 147 (Funzionamento e revisione del Registro)
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo Sport, definisce, con proprio regolamento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
2. Con cadenza triennale, gli Uffici il Dipartimento per lo Sport provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
Art. 148 (Trasmigrazione)
1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di cui al comma 20 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
Art. 149 (Invarianza finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente sezione si fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio del Dipartimento dello Sport.
TITOLO V – DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
[Viene soltanto novellata la fonte di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 senza modifiche]
Art. 150 (Principi)
1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.
Art. 151 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;
b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;
c) «organizzatore dell'evento»: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;
d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;
e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;
f) «giornata»: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;
g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale dell'evento;
h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo;
i) «prima differita»: la prima trasmissione in differita integrale dell'evento;
j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;
k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti;
l) «immagini salienti»: le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;
m) «immagini correlate»: le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento;
n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;
o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:
1. la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga;
2. la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;
3. la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;
4. il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
5. la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;
6. l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;
7. la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;
p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera o), numero 7);
q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i diritti di prima messa in onda;
r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;
s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni;
t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;
u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;
v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione;
w) «in chiaro»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;
x) «a pagamento»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente, anche su richiesta individuale;
y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali xxx xxxx, xxx xxxxx, x xxxxx di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;
aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;
bb) «canale tematico ufficiale»: l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;
cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;
dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.
Art. 152 (Titolarità dei diritti audiovisivi)
1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.
Art. 153 (Esercizio dei diritti audiovisivi)
1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 176 (ex 27), gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.
2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.
3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.
4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.
5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.
6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.
7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.
Art. 154 (Diritto di cronaca)
1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.
3. E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. L'Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.
5. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è' fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 153 (ex 4), comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
8. Alle violazioni dei regolamenti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 155 (Linee guida)
1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 156 (ex 7) condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 153 (ex 4), comma 3.
4. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonché gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.
5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di serie A favorisce modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le disposizioni dell'articolo 152 (ex 3) in materia di titolarità dei diritti audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
Art. 156 (Offerta dei diritti audiovisivi)
1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.
2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione.
3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.
4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.
5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6). Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 157, 158 e 159 (ex 8, 9 e 10), al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 155 (ex 6), comma 6.
7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione.
8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 157 (ex 8), commi 2 e 3, e 158 (ex 9), comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 163 (ex 14), comma 4.
Art. 157 (Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti)
1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.
3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.
4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta.
Art. 158 (Assegnazione dei diritti audiovisivi)
1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.
4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.
Art. 159 (Contratti di licenza)
1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.
2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.
3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.
Art. 160 (Modalità di esercizio)
1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza è risolto. In tale caso l'operatore della comunicazione non può ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.
4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 156 (ex 7), comma 7.
5. Nel caso previsto all'articolo 158 (ex 9), comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non può commercializzare i diritti audiovisivi già concessi in licenza e non esercitabili.
6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 168 (ex 19), comma 1.
7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza.
8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.
Art. 161 (Tutela degli utenti)
1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6), l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 160 (ex 11), comma 4.
2. Le linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.
Art. 162 (Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione)
1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.
Art. 163 (Piattaforme emergenti)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.
3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.
4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche
di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.
5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 156 (ex 7), comma 4.
7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive, e agli intermediari indipendenti.
Art. 164 (Piattaforma radiofonica)
1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.
3. Le linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.
4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) individuano i diritti audio il cui esercizio è riservato agli organizzatori degli eventi.
Art. 165 (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale)
1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla sezione I e all' articolo 157 (ex 8), commi 1, e 159 (ex 10) della sezione II, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 155 (ex 6) la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.
3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive.
4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 156 (ex 7), commi 4 e 5.
Art. 166 (Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione)
1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.
Art. 167 (Legittimazione ad agire)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 177 (ex 28), la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 152 (ex 3), comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 153 (ex 4), comma 3, 166 (ex 6), comma 3, e 160 (ex 11), comma 3 .(1)
1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1. (2)
1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi. (3)
Art. 168 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 160 (ex 11), comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.