Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale. 2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. 3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici. 4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
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Samples: Arbitration Regulation, Arbitration Regulation
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli arbitristessi.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente eventual- mente nominati di assistere alle operazioni peritali.
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Samples: Arbitration Agreement, Arbitration Agreement
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne chiederne la nomina alla Camera designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio d'ufficio deve consentire alle parti e parti, direttamente o tramite i loro difensori, ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati nominati, di assistere alle operazioni peritali.
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Samples: Arbitration Regulation
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli arbitristessi.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
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Samples: Arbitration Agreement
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera ArbitraleArbitrale oppure, in mancanza, nell’albo dei consulenti del Tribunale di Velletri.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i d’ufficio è tenuto all’osservanza dei medesimi doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso dal Regolamento. In caso di ricusazione, si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati nominati, di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni peritali.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera al Consiglio Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i gli stessi doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
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Samples: Arbitration Regulation
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Il Collegio Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista stabilita per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
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Consulenza tecnica. 1. L’Organo ll Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista previ- sta per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono desi- gnare dei consulenti tecnici di parte eventualmente nominati parte. Le operazioni di assistere alle operazioni peritaliconsulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
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Samples: Arbitration Regulation
Consulenza tecnica. 1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera ArbitraleArbitrale o, in mancanza, del Tribunale di Roma.
2. Il consulente tecnico d'ufficio d’ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni peritali.
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Samples: Arbitration Regulation