Regole del procedimento Clausole campione

Regole del procedimento. 10.1. L'arbitro irrituale è libero di regolare il procedimento nel modo che riterrà più opportuno attenendosi al presente Regolamento, all’equità e procedendo con la diligenza del buon padre di famiglia. Mediante il ricorso al presente Regolamento le parti esonerano espressamente l'arbitro irrituale, dall’ascoltarle di persona e dall’ascoltare testimoni e si impegnano a svolgere tutte le proprie argomentazioni solo per iscritto secondo le indicazioni dell’arbitro irrituale. Il mandato avrà esecuzione in Italia. Nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.
Regole del procedimento. 1. La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all’arbitrato. 2. In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.
Regole del procedimento. 1. L’Arbitro regola lo svolgimento del procedimento nel modo che ritiene più opportuno; deve in ogni caso rispettare le norme inderogabili della disciplina legislativa o regolamentare attinenti la procedura e il presente Regolamento. 2. Qualora le parti siano in giudizio a mezzo di difensori, la procura si estende, salvo espressa limitazione, a qualsiasi atto processuale, quali la rinuncia agli atti, la determinazione del termine o la proroga del termine per la pronuncia del lodo.
Regole del procedimento. 1. Le regole applicabili alla procedura davanti all’Organo Arbitrale sono quelle contenute nel Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. 2. In qualunque momento del procedimento l’Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui l’Organo Arbitrale dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni e per una sola volta, salvo diverso accordo delle parti. 3. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo, l’Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni. L’Organo Arbitrale fissa un congruo termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche salvo che le parti chiedano concordemente un’udienza di discussione orale. Dopo l’invito dell’Organo Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salvo che l’Organo Arbitrale ritenga che sussistano giustificati motivi per la remissione in termini. Quanto sopra si applica anche nell’ipotesi in cui l’Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale o non definitivo, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

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  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

  • Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità: