Common use of Contenuti Clause in Contracts

Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli. L’articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali assunti e, per quanto concerne la Parte Italiana, anche con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L’articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti: Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l’esecuzione dell’Accordo. Inoltre, al comma 3, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 tratta le questioni afferenti la giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie: Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate. L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. L’articolo 9 prescrive che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici. L’articolo 10, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell’Accordo.

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Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, preambolo e da 12 13 articoli. L’articolo 1 L’Articolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciprocità, nonché mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, giuridici e con gli impegni internazionali assunti edalle Parti nonché, per quanto concerne la Parte Italianaitaliana, anche con l’ordinamento europeo. L’Articolo II disciplina gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L’articolo 2 aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione essa si svilupperà sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesadifesa dei due Paesi, contempla la possibilità di organizzare eventuali che potranno anche tenere consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presentee programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il medesimo Articolo II, al paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazioneindica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: militari; Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari − trasferimento di materiale. L’Articolo III disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti: • navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti; • armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento; • bombe, razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo; • polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare; • sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti per uso militare; • materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l’addestramento militare; • macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni L’ equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della cooperazioneParte cedente; in ogni caso, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese in accordo ai princìpi di propria competenza per l’esecuzione dell’Accordocui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento. InoltreVengono poi stabilite, al comma 3paragrafo 2, viene stabilito espressamente le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità Parti si prestino reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione dell’Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria nazionale e delle necessarie risorse finanziarie delle Partiorganizzazioni interessate. L’articolo 4 L’Articolo IV tratta le questioni afferenti la attinenti alla giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine cheL’Articolo V prevede che le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di ciascuno o contro qualcuno dei membri delle proprie Forze armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, qualora salvo che il personale ospitato venga coinvolto soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. Inoltre, stabilisce che ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in eventi conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. Infine, in caso di responsabilità congiunta delle Forze armate di entrambe le Parti per i quali la legislazione danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato. L’Articolo VI regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e l’obbligo di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal fornire cure d’urgenza al personale della Parte inviante o di entrambe presso le Parti proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in relazione al servizio resoesame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie: Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate. L’articolo 7 L’Articolo VII impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordol’Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’articolo 8 L’Articolo VIII regola il trattamento delle di informazioni, dei documenti, dei materiali materiali, atti e degli atti cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, sicurezza e che essi dovranno essere conservati conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. L’articolo 9 L’Articolo IX prescrive che le controversie, controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte delle dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni per il tramite i dei canali diplomatici. L’articolo 10, oltre a prevedere L’Articolo X prevede la possibilità di stipulare sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi del presente Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell’Accordodell’Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l’Accordo. L’Articolo XI stabilisce che l’Accordo rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato e che ciascuna Parte potrà denunciarlo in qualunque momento. La denuncia dovrà essere notificata all’altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avrà effetto novanta giorni dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la notifica. L’Articolo XII stabilisce che l’Accordo entri in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell’ultima notifica, relativa al compimento delle procedure interne richieste da ciascuna delle Parti.

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Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli. L’articolo 1 enuncia i principi princìpi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, difesa sulla base dei principi princìpi di reciprocità, uguaglianza e reciprocitàmutuo interesse, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, giuridici e con gli impegni internazionali assunti edalle Parti nonché, per quanto concerne la Parte Italianaitaliana, anche con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europeal’ordinamento europeo. L’articolo 2 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione essa si svilupperà sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesadifesa dei due Paesi, contempla la possibilità di organizzare eventuali che potranno anche tenere consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presentee programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazioneindica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: ‒ politica di sicurezza e difesa; ‒ ricerca e sviluppo; ‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; ‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; ‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari; ‒ formazione e addestramento in campo militare; ‒ sanità, storia e sport militare; ‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: ‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; ‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa; ‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti; ‒ partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ visite di navi ed aeromobili militari; ‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; ‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa. L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria sua competenza per l’esecuzione dell’Accordorelative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. InoltreInfine, al comma 3, viene è espressamente stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 tratta le questioni afferenti la attinenti alla giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine cheA tal riguardo, qualora si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale ospitato venga coinvolto italiano eventualmente inviato in eventi Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e reati commessi al di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicatefuori delle attività di servizio. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordodell’Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie: Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate. L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. L’articolo 9 prescrive che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici. L’articolo 10, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell’Accordo.armamenti:

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Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto e` compo- sto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 17 articoli. L’articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento il principio base della cooperazione tra cooperazione: le Parti nel settore della difesa, sulla base agiranno in conformita` dei principi di uguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali assunti egiuridici vigenti, per quanto concerne sviluppare la Parte Italianacooperazione, anche con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europeabasandosi sul principio della reciprocita`, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnici. L’articolo 2 prevedeindividua i campi e le forme di cooperazione, al paragrafo 1, cos`ı sintetizzabili: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali; agevolazione della fornitura e acquisi- zione di materiali; sostegno delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione si svilupperà sulla base industriale tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate; previsione, nell’ambito della Delega- zione italiana di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Partiassistenza tecnico-militare (DIATM), che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione costituzione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presentemissioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazione. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti: Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: L’articolo 3 regola prevede gli aspetti finanziari della cooperazioneobiettivi della: definizione di programmi comuni di ri- cerca, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese sviluppo e produzione di propria competenza per l’esecuzione dell’Accordo. Inoltre, al comma 3, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Partimateriali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo. L’articolo 4 tratta le questioni afferenti stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la giurisdizionecooperazione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolareesaminare even- tuali problemi di esecuzione dell’Accordo, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicateproporre miglioramenti dello stesso alle auto- xxxx` nazionali. L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paese. L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal personale militare ai sensi del- l’Accordo. L’articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati causati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolaremilitare nell’espletamento delle loro fun- zioni, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordo, mentre sarà prevedendo che essi siano a carico dello Stato di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie: Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infineappartenenza, che le Parti si prestino reciproca assistenza vengano re- golati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o instal- lazioni militari e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate. L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire che, all’occorrenza, inter- venga anche la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle PartiCommissione prevista nel- l’articolo 4. L’articolo 8 regola stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi- tante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera. L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione. L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in- viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo. L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei documenti e materiali e degli atti classificati, specificando secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi tali informazioni dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso l’assenso scritto della Parte originatricece- dente, ne´ utilizzati a danno di una delle Parti. L’articolo 9 prescrive 16 stabilisce che le controversiecontrover- sie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordodall’ap- plicazione di questo Accordo, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni verranno ri- solte tramite i canali diplomaticitrattative bilaterali. L’articolo 10, oltre a prevedere 17 regola l’entrata in vigore e la possibilità durata; disciplina inoltre le modalita` per ap- portare emendamenti all’Accordo e le moda- lita` di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell’Accordorecesso.

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Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 11 Capitoli, a loro volta suddivisi in 33 articoli. L’articolo 1 Il Capitolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, difesa sulla base dei principi di uguaglianza reciprocità e reciprocitàuguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, giuridici e con gli impegni internazionali assunti e, per quanto concerne la Parte Italiana, anche con dalle Parti. Il Capitolo II disciplina gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L’articolo 2 aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1all’articolo 2, che la cooperazione essa si svilupperà sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla . L’articolo 3 indica i campi in cui la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazionecooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: Il paragrafo 3Nell’ambito del medesimo Capitolo, il successivo articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: L’articolo 3 della pace; Il Capitolo III regola gli aspetti finanziari della cooperazionederivanti dall’Accordo, stabilendo all’articolo 5 che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria sua competenza per l’esecuzione dell’Accordorelative all’esecuzione del presente Accordo. InoltreL’articolo 6 precisa, tuttavia, che è obbligo della Parte ospitante fornire trattamenti sanitari d’emergenza al comma 3personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, viene stabilito l’articolo 7 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 Il Capitolo IV tratta le questioni afferenti la attinenti alla giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si l’articolo 8 riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia tuttavia, ai sensi dell’articolo 9, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine cheprecisa, infine, all’articolo 10, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviantefondamentali dello Stato di origine, tali le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un’intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che la Repubblica del Senegal ha abolito la pena di morte nel 2004 e che, inoltre, nel 1986 ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e le altre pene non saranno pronunciateo trattamenti crudeli, e se sono state pronunciate non saranno applicateinumani o degradanti del 1984. L’articolo 5 Il Capitolo V regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, per effetto di quanto previsto all’articolo 11, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordodell’Accordo in esame; mentre, mentre in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 Il Capitolo VI disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione che l’articolo 13 circoscrive alle seguenti categorie: Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi categorie di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate. L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. L’articolo 9 prescrive che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici. L’articolo 10, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell’Accordo.beni:

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Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 13 articoli. L’articolo 1 reca la definizione dei termini di “Parte Inviante”, di “Parte Ospitante” e di “Personale” utilizzate nel corpo del documento. L’articolo 2 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della dell’Accordo dichiarando che la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, avverrà sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciprocitàmutuo interesse, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, giuridici e con gli impegni internazionali assunti edalle Parti nonché, per quanto concerne la Parte Italianaitaliana, con l’ordinamento europeo. In questo contesto, si rammenta che anche con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europeail Consiglio Europeo nel giugno del 2013 ha deciso di aprire i negoziati di adesione all’UE da parte della Serbia. L’articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione medesima, nonché tra i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesaDifesa dei due Paesi, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi i cui Rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia e ed in Mozambico, allo scopo Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici accordi integrativi ad integrazione e completamento del presentepresente Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate dei due Paesi. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della Nell’articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione, individuandoli nei seguenti: Il paragrafo 3, infine, declina L’articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l’esecuzione dell’Accordo. Inoltre, al comma 3, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 tratta le questioni afferenti la giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo esterobilaterale. In particolareparticolare vengono individuati: − meeting tra i rispettivi Ministri, si riconosce allo Capi di Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitatoMaggiore della Difesa, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria leggeloro Vice ed altri rappresentanti autorizzati; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale la cooperazione nel settore campo dei materiali per la difesa, in relazione alle che potrà riguardare le seguenti categoriecategorie di armamenti: Il − navi, aeromobili, elicotteri, carri armati e veicoli militari e relativo equipaggiamento; − armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; − armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti- uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti per uso militare; − sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare; − materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; − macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; − materiali per addestramento militare; − equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Si prevede, inoltre, che: − il reciproco equipaggiamento dei suddetti di materiali potrà avvenire o di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato con operazioni dirette tra le Parti, da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governidalle Parti; in ogni caso− le Parti si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, in accordo ai principi senza il consenso scritto della Parte cedente. In base a tali previsioni l’Accordo semplifica le procedure di cui alla scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n. 185 del 9 luglio 1990, n. 1851990 e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamentodi armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare e in attesa della Parte cedente. Vengono poi stabilite prossima auspicata adesione della Serbia all’UE che faciliterà i trasferimenti di prodotti per la difesa, in base alla direttiva comunitaria 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamentila difesa. L’articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, stabilendo che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da parte dell’industria attività ivi disciplinate e delle organizzazioni interessateche l’esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi. L’articolo 7 impegna 8 regola le Parti questioni riguardanti l’eventuale risarcimento dei danni: − provocati alla Parte Ospitante da un membro della Parte Inviante nel corso di missioni e esercitazioni relative alle attività di cooperazione; − provocati congiuntamente ad adoperarsi per garantire la una delle Parti; − provocati a terzi. L’articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi attuazione dell’Accordo specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e degli agli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice. L’articolo 9 prescrive 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti. L’articolo 11 stabilisce che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, e specifica inoltre che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003. L’articolo 10, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica 12 regolamenta le modalità relative agli emendamenti del testo. L’articolo 13, infine, prevede che l’Accordo avrà durata a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Vengono stabilite, inoltre, le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare modalità dell’eventuale notifica della risoluzione di una Parte all’altra (comunicazione scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici) che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento. Nel testo dell’Accordodell’Accordo in titolo non è stato previsto un articolo sulla giurisdizione da applicarsi al personale, in considerazione dell’entrata in vigore, in data 3 ottobre 2015, dell’adesione della Serbia all’Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell’altra Parte.

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Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, preambolo e da 12 articoli: L’Art. L’articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, consistente nel rafforzamento della dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciprocità, nonché mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, giuridici e con gli impegni internazionali assunti e, per quanto concerne la Parte Italiana, anche con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. L’articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, . L’Art. 2 stabilisce che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché Autorità competenti all’implementazione dell’Accordo sono i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l’organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla . L’Art. 3 prevede la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente stipula di ulteriori Intese tecniche volte a disciplinare in Italia concreto le aree e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti: Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali di cooperazione che possono essere così sintetizzate: L’Art. 4 stabilisce la cooperazione potrà essere attuatanel campo dell’industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali: Le attività nel campo dell’industria della difesa, identificandole essenzialmente indella ricerca, dello sviluppo di equipaggiamento militare e munizionamento possono avvenire nei seguenti modi: L’articolo 3 − ricerca e sviluppo scientifico; L’Art. 5 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (includendo i brevetti) derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’Art. 6 regola gli aspetti finanziari della derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria sua competenza per l’esecuzione dell’Accordorelative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire cure d’urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie, se possibile presso le infrastrutture militari. InoltreInfine, al comma 3, viene è espressamente stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 L’Art. 7 tratta le delle questioni afferenti la attinenti alla giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato, ospitato per i reati commessi nel proprio suo territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo . Lo Stato di origine inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro dal proprio personale che minacciano la sua propria sicurezza o il suo patrimonio, nonché proprio patrimonio e per quelli commessi durante intenzionalmente o per negligenza nell’esecuzione o in relazione al con il servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto L’Art. 8 prevede che in eventi per i quali la legislazione della caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale e in occasione di altre sanzioni in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate previste dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesao connesse alle stesse, in relazione alle seguenti categorie: Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante con operazioni dirette un accordo tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge . L’Art. 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria e delle organizzazioni interessate. L’articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti. L’articolo 8 regola il trattamento delle di informazioni, dei documenti, dei materiali materiali, atti e degli atti cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di attraverso canali governativi intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità con le leggi dei due Paesi. Viene inoltre previsto che essi tali informazioni dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso l’assenso scritto della Parte originatricecedente. L’articolo 9 prescrive Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla finalizzazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati L’Art. 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordodell’Accordo verranno attraverso negoziazioni e consultazioni, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici. L’articolo 10Durante le consultazioni e le negoziazioni, oltre a prevedere le Parti continueranno ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Accordo. L’Art. 11 prevede la possibilità di stipulare sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazionecooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, indica le modalità viene stabilito che le Parti dovranno seguire per potranno rivedere o emendare il testo dell’Accordodell’Accordo attraverso protocolli separati, che saranno parti integranti del presente Accordo e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore con le medesime modalità previste per l’Accordo di cui all’art. 12. L’Art. 12 stabilisce che l’Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica per iscritto, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine ed avrà durata indeterminata. Ciascuna parte può denunciare il presente Accordo, inviando almeno sei mesi prima della risoluzione dell’Accordo una notifica scritta attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte. In caso di risoluzione del presente Accordo, le misure di protezione previste nell’ambito dello stesso continueranno ad applicarsi alle informazioni classificate, trasmesse o prodotte nel corso della cooperazione tra le Parti, fino a quando la classificazione di sicurezza non sarà rimossa secondo la procedura stabilita. Inoltre, la risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste nell’ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

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