Contiguità e vicinanze pericolose. L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
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Contiguità e vicinanze pericolose. L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. metri 20 (venti) dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
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Contiguità e vicinanze pericolose. L’Assicurato L’assicurato è sollevato dall’obbligo previsto all’art.1898 C.C. di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
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Contiguità e vicinanze pericolose. L’Assicurato L'Assicurato è sollevato dall’obbligo dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
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