ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto l) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 6.3 - Da chi viene valutato il danno-. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 25 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all’art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
ONORARIO PERITI. Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 500,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 7.3– Da chi viene valutato il danno-. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che Il Con- traente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 26 “Procedura per la valutazione del danno” e art. 27 “Mandato dei Periti”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assi- curato a seguito di nomina del terzo perito.
ONORARIO PERITI in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’art. 8.4 -Da chi viene valutato il danno, nonché la quota delle spese e onorari a carico dell’assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo perito, con i limiti, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, riportati nelle tabelle “Limiti, scoperti, franchigie” delle Sezioni Incendio ed eventi naturali e Furto.
ONORARIO PERITI. L’Impresa rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato con- formemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del contraente a seguito di nomina del terzo peri- to.
ONORARIO PERITI. La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
ONORARIO PERITI ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 10.000,00 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo. entro il limite del 5% dell’indennizzo liquidato La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 4 - Procedura per la valutazione del danno delle Norme comuni valide per le garanzie della sezione incendio, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito,