Indennità aggiuntiva a percentuale. A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, l’indennizzo, calcolato per ciascuna partita separatamente, sarà maggiorato, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
Indennità aggiuntiva a percentuale. La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità, stati di guerra; b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari, delle attrezzature o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità. Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle “Cose assicurate” danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.
Indennità aggiuntiva a percentuale. A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.16 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, l’Indennizzo, calcolato per ciascuna Partita separatamente, sarà maggiorato, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo:
1) l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
3) le lavorazioni presso terzi;
4) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
5) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, stati di guerra;
b) difficoltà di reperimento delle Merci, dei macchinari, delle attrezzature o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità. Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di Indennizzo. Per periodo di Indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro.
Indennità aggiuntiva a percentuale. L’Impresa si obbliga a rimborsare una indennità aggiuntiva pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza in caso di Incendio o Furto totale del veicolo avvenuto dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Indennità aggiuntiva a percentuale. In caso di sinistro, l’indennizzo relativo alle partite Fabbricato, e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività, della percentuale precisata a questo titolo.
Indennità aggiuntiva a percentuale. La Società, a parziale deroga del punto 11 del precedente art. 2 “Esclusioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risponde dei Danni Indiretti in forma forfettaria con un indennizzo supplementare corrispondente al 15% (quindici per cento) dell’importo liquidato a termini di polizza.
Indennità aggiuntiva a percentuale. Reale Mutua indennizza all’Assicurato un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricato, macchinario, attrezzatura ed arredamento, merci (in forma fissa e/o flottante), altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B “Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro”, C “Ricorso terzi”, E “Fenomeno elettrico”, O “Spargimenti di acqua”; Q “Rimborso spese ricerca guasti”, P “Gelo”, G “Maggiori costi” e U “Perdita Pigioni”.
Indennità aggiuntiva a percentuale. In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza e relativo alle partite fabbricato e/o macchinari, attrezzature, arredamento e/o merci, qualora assicurate, l’indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato del 15% a titolo di risarcimento per l’interruzione o intralcio dell’attività, sempreché le spese sostenute in tal senso siano accertate e documentate, fermo restando quanto previsto dall’art 21) Limite massimo di indennizzo.
Indennità aggiuntiva a percentuale. Reale Mutua indennizza all’Assicurato, un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata. La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricati (con/senza deposito di forag- gio), contenuto, bestiame (assicurato in forma fissa e/o flottante), foraggio (assicurato in forma fissa e/o flottante), scorte prodotti e merci (assicurate in forma fissa e/o flottante), macchine, macchinari ed attrezzature agricole, altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B ”Integrazione spese di demolizione, sgom- bero e trasporto dei residui del sinistro”, C ”Ricorso terzi”, E ”Fenomeno elettrico”, N ”Spargimenti di acqua”, P ”Rimborso spese ricerca guasti”, O ”Gelo”, V ”Perdita Pigioni” e W ”Maggiori Costi”.
Indennità aggiuntiva a percentuale. In caso di sinistro, l’indennizzo calcolato per ciascuna partita, presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio delle attività, di una percentuale pari al 20% dello stesso.