CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE Clausole campione

CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE. L’ARPAS si riserva, oltre al controllo della conformità del servizio e dell’approvvigionamento, anche il controllo della qualità dei prodotti impiegati riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei. Qualora non fosse possibile fare una verifica sui prodotti al momento della consegna, l’Appaltatore dovrà accettare tutte le eventuali contestazioni rilevate dall’ARPAS sulla quantità, qualità e singolo confezionamento, anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento del loro effettivo utilizzo. Qualora i prodotti che non fossero conformi a quanto previsto dall’ordine emesso verrà redatto, dal Responsabile del Laboratorio Dipartimentale, un apposito verbale di mancata accettazione e l’Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione dei materiali entro 7 giorni senza alcun aggravio di spesa per l’ARPAS. La mancata sostituzione dei materiali, nel termine suddetto, sarà considerata “mancata consegna” e l’ARPAS applicherà le penali ai sensi di quanto previsto nella parte specifica contenuta nel Capitolato Speciale d’appalto - parte Amministrativa, fatto salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni da parte dell’ARPAS. I prodotti non accettati dal Dipartimento interessato verranno tenuti, presso i locali ARPAS , a disposizione dell’Appaltatore che dovrà provvedere sollecitamente al loro ritiro. Sarà a suo carico ogni danno relativo al deterioramento dei materiali non conformi, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro.
CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE. 1. Nel corso dell’esecuzione l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche sulla qualità del servizio prestato.
CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE. Il compito di sorveglianza, direzione e valutazione della buona esecuzione del servizio di pulizia spetta al Direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento nominato dalla Committente; l’Aggiudicatario è tenuto ad attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni che possono essere impartite dallo stesso in corso d’opera. La Committente si riserva, oltre al controllo della qualità del servizio, anche il controllo della qualità dei prodotti impiegati con possibilità di rifiutare quelli non ritenuti idonei. L’Aggiudicatario è tenuto ad attivare il sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione del contratto ivi incluso l’utilizzo delle schede riepilogative degli interventi di pulizia – da conservare presso l’ufficio di segreteria delle sedi in cui si effettuerà il servizio (area Espace Aosta: edificio “D”, officina, archivio storico, Pépinière d’Entreprises e cunicolo tecnologico) predisposte dalla Committente. Il/la responsabile del piano di autocontrollo è il sig/sig.ra che ha il compito di controllare e valutare il servizio con le modalità indicate al x.xx del piano di autocontrollo inserito all’interno dell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE. Nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente appalto l'impresa non potrà ricevere ordini se non dai referenti individuati dall’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, oltre al controllo della qualità del servizio, anche il controllo della qualità dei materiali e delle attrezzature impiegati con possibilità di rifiutare quelli non ritenuti idonei. La ditta aggiudicataria è tenuta ad attivare un sistema di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione dell'appalto. Il sistema di autocontrollo dovrà prevedere la nomina di un referente che avrà il compito di: - programmare gli interventi e le attività; - coordinare e controllare il personale assegnato al presente appalto, - decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e all'accertamento di eventuali danni. La ditta si obbliga altresì ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori del servizio appaltato, oltre al libro di matricola, al libro di paga ed a quant’altro previsto dalle vigenti norme. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte dall'Amministrazione al referente dovranno intendersi fatte direttamente all'appaltatore stesso. Il referente dovrà essere rintracciabile tutti i giorni in cui viene svolto lo stesso, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad un recapito telefonico fornito dall'appaltatore. In ogni caso è richiesta una presenza minima periodica obbligatoria del referente che, congiuntamente al Referente dell'Amministrazione, provvederà a verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed assumerà i necessari provvedimenti qualora questi non siano svolti come richiesto.
CONTROLLI PERIODICI E VERIFICHE. L’appaltatore si riserva il controllo sulla regolare esecuzione del servizio ed ha la facoltà ed il diritto di eseguire accertamenti, in qualunque momento, sui prodotti e le attrezzature impiegate riservandosi la possibilità di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei, nonché il diritto di far ripetere l’esecuzione del servizio svolto non ottemperando alle prescrizioni del presente capitolato. A tal fine l’appaltatore si rende immediatamente disponibile, nel caso di specie, ad eseguire nuovamente il servizio senza nulla pretendere. L’appaltatore, astenendosi dal formulare osservazioni direttamente ai dipendenti dell’appaltatore, deve rivolgere le eventuali osservazioni verbali o scritte al responsabile in loco, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’appaltante.

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  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • Riunioni periodiche In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità. 5. Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza complementare”) del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni . 6. A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti. 7. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46 (“Previdenza complementare”). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta. Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali. 8. La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile.

  • Ispezioni e verifiche della Società La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.