Coordinamento del progetto Clausole campione

Coordinamento del progetto. Il servizio ha l’obiettivo di garantire l’indispensabile cooperazione del progetto con il programma, al fine di conseguire la coerenza globale con le linee strategiche dell’Istituto.
Coordinamento del progetto. INPDAP nominerà un Responsabile del contratto, che sarà il destinatario di tutte le comunicazioni previste in questo capitolato e nel contratto a carico dell'Impresa verso INPDAP. Il Responsabile INPDAP sarà contattabile attraverso un indirizzo di email e un numero di telefono, comunicati all'Impresa all'atto della nomina. L’Impresa nominerà ‐ entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto ‐ un Direttore Lavori che costituirà il riferimento principale per il Responsabile di contratto nominato dall’INPDAP, al quale verranno affidate le mansioni di: ▪ Interlocuzione primaria con l’Impresa; ▪ controllo della corretta esecuzione dell’intero progetto; ▪ supervisione e coordinamento di tutte le attività e prestazioni svolte dall’Impresa; ▪ responsabilità del completo raggiungimento degli obiettivi definiti. Il Direttore Xxxxxx sarà contattabile attraverso un indirizzo di email e un numero di telefono, comunicati dall'Impresa a INPDAP all'atto della nomina. Il Direttore Xxxxxx sarà affiancato dai responsabili dei diversi servizi che potranno assumere specifiche competenze e responsabilità nella esecuzione di una o più parti della fornitura, interagendo, di norma, con le corrispondenti figure di riferimento nominate dall'Istituto. Le attività di consegna installazione delle attrezzature, rimozione e collaudo presso le sedi pilota di Inpdap saranno seguite, per conto di INPDAP, dal Referente INPDAP di sede che verrà indicato da INPDAP.
Coordinamento del progetto. Le azioni previste dal Progetto saranno gestite su due livelli: • Comitato scientifico, rappresentato dal Tavolo tecnico-scientifico con funzioni di indirizzo e valutazione metodologica; • Gruppo di Progetto, con compiti di coordinamento operativo degli operatori coinvolti. Il Gruppo è diretto da: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Il Gruppo è composto da: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ IREN AMBIENTE SPA, L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA, L’AZIENDA USL DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SORVEGLIANZA DEGLI EFFETTI SANITARI DIRETTI ED INDIRETTI DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA. L’Azienda USL di Parma con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0/x – C.F. e P.IVA 01874230343 rappresentata nella persona del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con la deliberazione che approva la presente convenzione
Coordinamento del progetto. Spese di trasferta del personale di direzione e coordinamento. Per tutte le tipologie progettuali sono riconosciuti i costi riferibili al monitoraggio e alla valutazione.

Related to Coordinamento del progetto

  • Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno di cui alla L.R. 69/2011 s.,m.i. e costituirà parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Urbanistici/Igiene Pubblica di competenza delle Amministrazioni Comunali. 2. La gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria pubblica è affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato “Gestore”. 3. Il Gestore del Servizio Pubblico di cui sopra è attualmente Nuove Acque S.p.a. in virtù dell’affidamento ad essa conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione assembleare n° 7/99. 4. Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, ferme restando le norme del D. Lgs. 152/2006, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78. 5. Il presente Regolamento sostituisce il precedente relativo alla stessa materia, che cessa, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore, superando inoltre, sulle stesse materie, le eventuali disposizioni incompatibili od in contrasto dettate da altri regolamenti comunali. 6. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di: a) prevenire, controllare e reprimere l’inquinamento delle acque; b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi; c) disciplinare l’allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura; d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, il massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e dalla Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.i e del relativo Regolamento di Attuazione Regolamento Regionale n. 46/R s.m.i.. 7. E’ esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per la quale si rinvia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 8. La manutenzione, pulizia o qualsiasi altra attività di servizio relativa alle reti di raccolta di acqua meteorica ed alle caditoie stradali, compresa la realizzazione dei nuovi allacciamenti di utenza, sono escluse dal servizio di fognatura e più in generale dal servizio idrico integrato. Per quanto attiene alla richiesta di nuovi allacciamenti alle reti di raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere inoltrata alle competenti Amministrazioni Comunali salvo diversa indicazione da esse fornita.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Oggetto della fornitura Per ciascun documentario dovranno essere prodotte, a partire da una accurata ricerca preliminare sul materiale bibliografico e filmico esistente, le schede descrittive tecnico- scientifiche di alto profilo tecnico e iconografico, aventi ad oggetto ambiti territoriali, musei, siti e monumenti più significativi ed emblematici per la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. Il materiale da consegnare, oltre ai documentari, sarà costituito da tutte le riprese effettuate (anche le riprese scartate che non hanno trovato posto nel video principale ma che hanno un qualche motivo di interesse). Le riprese dovranno essere classificate ed ordinate per luogo, argomento, durata e data di realizzazione. I documentari saranno consegnati su supporto digitale in formato di alta qualità per la fruizione in locale su video wall e in formato compresso compatibile con i formati gestiti dal portale tematico SardegnaCultura. Per ciascun documentario dovranno essere forniti all’Amministrazione Appaltante alcuni spezzoni di girato particolarmente significativi che fungeranno da promo pubblicitari dell’intervento. Dovranno essere prodotte colonne sonore originali o utilizzati brani musicali, previa acquisizione dei diritti, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda, che siano di accompagnamento ai documentari. L’Appaltatore dovrà creare un team di produzione di documentata esperienza nella realizzazione di filmati a carattere divulgativo, in particolare con riferimento a soggetti storico- artistici, archeologici, demo etno antropologici, con utilizzo di tecniche di realtà virtuale, di virtual studio ed effetti speciali. Il regista dovrà essere individuato fra figure di comprovata esperienza e fama. Si specifica che le attività relative alla ricerca, acquisizione ed elaborazione dei materiali necessari alla creazione dei documentari dovranno essere effettuate da personale scientifico altamente qualificato individuato dall’Appaltatore (archeologo, storico dell’arte, antropologo, direttore artistico, fotografo, regista, sceneggiatore, etc). Tutte le figure professionali dovranno essere quelle indicate in sede di offerta. I documentari dovranno essere restituiti all’Amministrazione Appaltante su supporto digitale in alta qualità e formato compresso. I diritti di proprietà e uso (per qualunque tipo di uso e media) dovranno essere interamente ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna, con cessione di tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale, d’utilizzo e di riproduzione (su qualunque media), fermi restando i diritti di proprietà intellettuale dell’opera come da leggi vigenti. Le fasi esecutive della produzione del documentario sono di seguito elencate: − ricerca preliminare del materiale bibliografico e filmico sul quale basare il prodotto finale; − predisposizione di schede descrittive tecnico-scientifiche sui monumenti dell’ambito territoriale; − descrizione delle attività svolte e degli aspetti tecnici che caratterizzano il prodotto finale; − sceneggiatura definitiva; − testi e traduzioni (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese) utilizzati nei video; − speakerati (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese); − colonne sonore originali o riproduzione di brani musicali, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda quale accompagnamento per i documentari fornite su supporto digitale. Ciascuna delle fasi esecutive dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione Appaltante.

  • MERCATO DEL LAVORO Art. 39 (Contratto a termine) (Costituzione del rapporto di lavoro) a) contratti a termine; b) lavoro a tempo parziale; c) contratto di inserimento/reinserimento; d) apprendistato professionalizzante; e) somministrazione a tempo determinato. La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese. Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore. Art. ... Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e alla normativa vigente in materia. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente c.c.n.l. Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 4 dipendenti può comunque essere concluso 1 contratto a termine, in quelle da 5 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 2 contratti a tempo determinato. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: - infermità per malattia; - infortunio sul lavoro; - aspettativa; - sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni; - astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; b) intensificazione non programmabile di attività; c) esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali; d) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, uffici, magazzini, ecc.; e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo; h) fase di avvio di nuove attività. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni a tempo determinato sia full-time che part-time dei punti c), d), e), f), g), h), comma 4. Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle R.S.A./R.S.U. o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto. La durata del contratto a tempo determinato non può essere inferiore a 30 giorni di calendario e non può essere superiore a 36 mesi compresa l'eventuale proroga. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato uguali o superiori a sei (6) mesi, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con le medesime qualifiche. Detto diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, in tal senso, la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L'obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001. Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.

  • OGGETTO DELLA GARA ll presente capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di campionamento e determinazioni analitiche sulle seguenti matrici: • acque reflue: all’interno di questa matrice si intendono compresi: - acque reflue urbane - acque reflue industriali - acque reflue di scarico da impianti di depurazione - acque di scarico in genere - percolati; - bottini; • acque sotterranee. Le determinazioni necessarie vengono per la maggior parte eseguite nel Laboratorio Prove Interno. Vengono esternalizzate e costituiscono l’oggetto della presente gara le determinazioni di singoli parametri che il Laboratorio interno non effettua o per i quali il Laboratorio non possa in via transitoria o continuativa eseguire le determinazioni nei tempi previsti dalla normativa o da specifiche autorizzazioni. L’oggetto della gara è quindi il servizio su chiamata delle determinazioni analitiche descritte ed elencate nell’Allegato B “elenco prezzi”. L’accordo quadro sarà concluso con un operatore economico, purché vi siano offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Le analisi necessarie a ETRA S.p.A. sono programmate annualmente in base alle normative vigenti, alle autorizzazioni degli impianti e alle esigenze gestionali del settore Gestione Impianti. Una parte di analisi non è però preventivabile a priori, a causa di situazioni puntuali agli impianti (lavori, scarichi anomali, criticità d’esercizio), pubblicazione di nuove normative cogenti, variazioni autorizzative che modifichino i limiti da rispettare, etc. Per tale motivo le necessità della Stazione Appaltante non sono determinabili preventivamente con esattezza, in quantità e in parametri analitici. L’accordo quadro ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere sempre e TEMPESTIVAMENTE a disposizione LA PRESTAZIONE RICHIESTA NEL MOMENTO IN CUI NE RILEVI LA NECESSITA’. Si sottolinea fin d’ora che il rispetto dei tempi costituisce una caratteristica fondamentale per valutare la corretta esecuzione del servizio.

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.