Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose: A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente: 1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati; 2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci; 3. per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale. B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.
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Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono Sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. ) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. ) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. ) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo.
C) Opere d’arte: quadri, dipinti, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche d’antichità, raccolte numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in caso di sinistrogenere, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro cose in genere aventi valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionalestorico.
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Samples: Polizza All Risks Property
Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 di un importo pari a Euro 60.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzoC.C., in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguenteper le seguenti cose:
1. ) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. ) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. ) per le cose non specificate ai precedenti punti a1) e b2) in base al loro valore nominale.
B) Archivi. La Società risponde inoltre sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 100.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C., per le seguenti cose: - archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzoL'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionaleQuesto documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
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Samples: Polizza All Risks Property
Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:(solo per sezioni 1 e 3 )
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:.
1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti a1) e b2) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilmsmicrofilm, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.
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Samples: Insurance Policy
Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti cosebeni:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPAValori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPAValori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotatiquotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) 1.e 2., in base al loro valore nominale.;
B) Archiviarchivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schedefotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, meccanografiche e per elaboratori elettronici. Modelli; modelli, stampatistampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichéclichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzoL'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo
C) Opere d'arte: quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico. La Società rimborserà anche Si intendono escluse le opere d’arte assicurate con partita specifica nella presente polizza e quelle già garantite da specifici contratti assicurativi. L'ammontare del danno si determina:
1. in caso di danno totale: stimando il costo valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
2. in caso di danno parziale:
a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto;
b) stimando l'importo delle spese effettivamente sostenute di restauro necessarie per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data aveva prima del sinistro;
c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), defalcato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a). L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente garanzia viene assicurato condizione particolare verrà effettuato senza applicazione l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Norme che regolano l’assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionaleproporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".
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Cose assicurabili a condizioni speciali. Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 di un importo pari a Euro 50.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. ) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. ) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. ) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Sez. 7 di un importo pari a Euro 50.000,00 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro. In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.
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