Common use of Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede Clause in Contracts

Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede. Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati. Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero com- plessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta a inviare una comuni- cazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimen- to di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. L’Ente e’ esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i files su sup- porto informatico, che l’Ente si impegna a tenere costantemente aggiornati e che fornirà in sede di regolazione premio, sui quali verrà registrato in modo analitico: - data e luogo della trasferta/missione; - generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione; - numero dei chilometri percorsi; - dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l’autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa. Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Samples: servizi2.inps.it

Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede. Il premio viene computato moltiplicando complessivo annuo sarà soggetto a regolazione in base alle giornate effettive di missione autorizzate, fatto salvo il premio unitario convenuto per minimo acquisito, nel quale è da intendersi forfettariamente ricompreso il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicuratipremio relativo alle “missioni brevi” (non soggette a regolazione). Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passiveattive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. In ogni caso il premio dovuto dal Contraente (minimo acquisito) per ciascuna annualità non potrà essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione di: • premio offerto per ogni giornata missione per nr. 1.000 giorni di missione (di cui 100 per “missioni bre- vi”). L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 90 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero com- plessivo dei chilometri percorsi riferito complessivo delle giornate di missione rife- rito a tale periodo. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ è tenuta a inviare una comuni- cazione comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimen- to ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione l’assicura- zione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. L’Ente e’ è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli. Per l’identificazione di tali elementi e vei- coli, per il computo del premio faranno fede i files su sup- porto informatico, che l’Ente quali si impegna a tenere costantemente aggiornati e che fornirà farà riferimento ai documenti ufficiali in sede di regolazione premio, sui quali verrà registrato in modo analitico: - data e luogo della trasferta/missione; - generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione; - numero dei chilometri percorsi; - dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l’autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessapossesso dello stesso. Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Danni Accidentali Ai Veicoli

Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede. Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati. Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata di cui al presente contratto è anticipato sulla base dei dati forniti del numero delle funzioni indicate e assicurate fornite al perfezionamento del contratto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute nel numero degli assicurati durante il periodo considerato. Il Contraente è pertanto esonerato dall’obbligo di comunicare le variazioni del numero di assicurati intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivipertanto ogni persona rientrante nella categoria assicurata per ogni singola partita deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti. L’Ente L’Amministrazione contraente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, i dati consuntivi riguardanti le variazioni intervenute per ciascuna partita. La Società redigerà, sulla base dei dati forniti, specifico atto di regolazione, sia in forma attiva che passiva; considerato che il premio complessivo è calcolato sulla base di premi pro-capite annuali riferiti alla funzione ricoperta, la regolazione verrà effettuata sulla base dei premi pro capite annuali previsti per ogni categoria assicurata dal contratto, ridotti ciascuno del 50%. Con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio anticipato per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al numero com- plessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodoaggiornato delle funzioni assicurate intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa e comunicato in sede di regolazione del premio. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta a ad inviare una comuni- cazione comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimen- to ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. L’Ente e’ esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli. Per l’identificazione di tali elementi e A polizza scaduta la Società non è obbligata per il computo del premio faranno fede i files su sup- porto informatico, che l’Ente sinistri accaduti nel periodo al quale si impegna a tenere costantemente aggiornati e che fornirà in sede di regolazione premio, sui quali verrà registrato in modo analitico: - data e luogo della trasferta/missione; - generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione; - numero dei chilometri percorsi; - dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l’autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessariferisce la mancata regolazione. Si conviene che, ove l’Ente la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede. Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicuratidipendenti con mezzi privati, chè è provvisoriamente stabilito in Km 500.000. Esso Fermo quanto previsto all’Art. 4 “Pagamento del premio” che precede, si conviene che esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, contratto e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. L’Ente La Contraente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero com- plessivo complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo. In caso di regolazione attiva, la differenza dei chilometri percorsi verrà regolata applicando lo stesso premio unitario. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta a inviare una comuni- cazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimen- to di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. L’Ente e’ Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità generalita’ degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i files su sup- porto informaticoregistri e/o altri documenti equipollenti tenuti dal Contraente stesso, che l’Ente sui quali quest’ultimo si impegna a tenere costantemente aggiornati e che fornirà in sede di regolazione premio, sui quali verrà registrato registrare in modo analitico: - data e luogo della trasferta/missione; - generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione; - numero dei chilometri percorsi; - dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l’autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa. Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui sopra, dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati. In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio, la Compagnia aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti o sui documenti equipollenti, previa richiesta scritta da inviare al Contraente, la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri e documenti equipollenti suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell’Ente stesso. Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Samples: servizi2.inps.it