CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI Clausole campione

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs. 50/2006, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’ elenco prezzi unitari (Prezzario Lavori 2017 della Regione ToscanaCittà Metropolitana di Firenze) posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 97 c. 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci. Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97 comma 6, effettuando il calcolo di cui al comma 2 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque così come previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo del Codice. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs. 50/2006, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 97, c. 8, X.Xxx. 50/2016 e ss.mm.ii. l’amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci. Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97 comma 6, effettuando il calcolo di cui al comma 2 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque così come previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo del Codice. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs. 50/2006, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, Elenco Prezzi Regione Toscana 2019, approvato con Deliberazione G.R. n. 1287 del 27/11/2018 di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Toscana, marche e Umbria, scaricabile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2bis e 2ter del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci. Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a cinque si applicherà l’art. 97 comma 6, effettuando il calcolo di cui al comma 2 o 2bis e 2ter ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque così come previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo del Codice. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 97, c. 8, X.Xxx. 50/2016 e ss.mm.ii. l’amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2bis del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a cinque così come stabilito dall’art. 1 comma 3 della L 120/2020. Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a cinque si applicherà l’art. 97 comma 6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. La gara per l’affidamento dei lavori avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oggi aggiudicazione al miglior rapporto qualità prezzo), cosicché il progetto esecutivo dovrà prevedere la possibilità di introdurre variazioni e miglioramenti tramite l’offerta tecnica, con indicazione delle relative voci di costo che l’offerente può corrispondentemente variare nella propria offerta economica. Il progettista, sentito il responsabile del procedimento, dovrà altresì prevedere nel progetto i criteri, sottocriteri e pesi di cui la commissione tecnica di gara dovrà tener conto per l’attribuzione del punteggio all’aspetto qualitativo dell’offerta. Il progettista dovrà supportare il RUP o la commissione nell’eventuale subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50 del 2016.

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  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Variazione dei lavori 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel Quadro Economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. 5. Ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 6. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione della Direzione dei Lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. 9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore dei Lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.