Cumulo delle agevolazioni Clausole campione

Cumulo delle agevolazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Cumulo delle agevolazioni. Gli aiuti con costi ammissibili ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. possono essere cumulati:
Cumulo delle agevolazioni. Le agevolazioni concesse con il presente Disciplinare degli Obblighi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse alla Beneficiaria, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatte salve, nel rispetto dell’articolo 8 del Regolamento di esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014), le garanzie sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal contributo di cui all’articolo 6 comma 3 dell'Avviso, eventualmente maggiorato ai sensi del medesimo articolo 6 comma 4 dell'Avviso, di cui alle seguenti lettere:
Cumulo delle agevolazioni. Il credito d’imposta è cumulabile con:  Superammortamento e Iperammortamento  Nuova Xxxxxxxx  Patent Box  Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)  Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative  Fondo Centrale di Garanzia Riferimento: CNA Nazionale, Xxxxxx X. Xxxxxxxxx 9A 00162 Roma – Italia Dipartimento Politiche Industriali email: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Tel 00 00000 000 Per ulteriori informazioni Xxxxxxx XXXX Responsabile Unione Produzione ed Industria CNA Torino xxxxx@xxx-xx.xx tel. +39 011/00000000 L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha in programma, subordinatamente all’autorizzazione degli organi competenti, la realizzazione della collettiva Italian Luxury Interiors presso la seconda edizione della International Contemporary Furniture Fair di Miami, condotta in collaborazione con Confartigianato e CNA.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).