Custodia dei beni Clausole campione

Custodia dei beni. Il Consegnatario si impegna, attraverso il RCD, a:  provvedere ad un’adeguata custodia del materiale in conto deposito secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento per i prodotti sterili, assenza di scritte o di etichette diverse dall’atto della produzione) ed allo stoccaggio del materiale in locali e/o contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Concedente;  utilizzare il materiale secondo la destinazione d’uso prevista dal fabbricante;  impiegare il materiale secondo secondo il metodo FEFO (First Expiring First Out ossia il criterio della maggiore prossimità alla scadenza dei prodotti) per i prodotti sterili o secondo il metodo FIFO (First In First Out) per i prodotti non sterili;  informare la Ditta, entro 48 (quarantotto) ore dalla scoperta, di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità dei beni.
Custodia dei beni. L’Azienda si impegna, attraverso l’RCD a:  provvedere a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato.  Informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito, in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.
Custodia dei beni. L’Area Vasta si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a: - provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite, dall’appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui sono progettati; - impiantare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out: si utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina); - informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene. L’esecutore deve effettuare con periodicità trimestrale l’inventario dei beni in conto deposito, previo appuntamento e in contradditorio con i Responsabili dell’Amministrazione; in sede di inventario dovranno essere segnalati i prodotti in scadenza nei prossimi 90 gg; qualora nei 60 gg successivi tali dispositivi non fossero impiantati, l’esecutore dovrà provvedere, nei successivi 30 gg, al ritiro e contestuale sostituzione dei dispositivi prossimi alla scadenza al fine di non avere in deposito dispositivi scaduti. Decorso tale termine, per i dispositivi scaduti non verrà corrisposto alcun onere all’Appaltatore.
Custodia dei beni. La custodia dei beni oggetto della fornitura è affidata all’Appaltatore in qualità di depositario fino alla loro consegna e accettazione da parte del Committente. Qualora durante la custodia si verificassero eventi come smarrimenti, furti, avarie, questi saranno a carico dell’Appaltatore. Per quanto qui non espressamente previsto e richiamato si rimanda al paragrafo “Custodia dei beni” di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
Custodia dei beni. La Amministrazione si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a: • provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite,dall’appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui sono progettati; • impiantare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out) si utilizzano prima i prodotti inbase alla data di scadenza più vicina; • informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possaessere derivata perdita o inservibilità del bene.
Custodia dei beni. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata, rimanendo direttamente responsabile della sua conservazione con ogni miglior cura ed evitando danneggiamenti, nel suo esercizio, anche da parte di terzi. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei vincoli derivanti dai certificati di destinazione urbanistica delle aree e si impegna a rispettarne le prescrizioni.
Custodia dei beni. Ai sensi degli artt. 1783-1786 C.C. la RSA ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore. Per questi ultimi la RSA, come previsto dalla normativa, può rifiutarsi di ricevere oggetti di valore se ritenuti pericolosi, se di natura ingombrante o di valore eccessivo. Al momento dell’ammissione in nucleo tutti gli oggetti di valore verranno documentati e consegnati a cura dell’ospite, o di altri soggetti aventi diritto, in involucro chiuso e sigillato. La RSA non fornisce un servizio di custodia dei beni e non se ne assume la responsabilità.
Custodia dei beni. 1. L’ASP è tenuta a conservare i beni in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia. 2. L’ASP ha l’obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi alla proprietà alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all’atto della consegna.
Custodia dei beni. 20 16.1 - Custodia dei rotabili oggetto di fornitura 20
Custodia dei beni. L’Azienda si impegna attraverso l’RCD a: • Provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione dei dispositivi in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto della produzione, conservazione a temperatura come definito sulla confezione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Concedente e si impegna, inoltre, ad impiegare detti dispositivi secondo l’uso per cui sono progettati. • Informare immediatamente la Concedente di eventuali danni ai dispositivi in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità dei dispositivi stessi.