Decadenza e recesso Clausole campione

Decadenza e recesso. 1. Decadono dal diritto all'assegno: a. coloro che non iniziano l'attività entro i termini indicati; b. i cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, che non fanno pervenire all'Ufficio Personale accademico copia del titolo di studio (requisito curriculare minimo ai sensi dell'art. 1) autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da altro pubblico ufficiale autorizzato con la traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale (la traduzione non è necessaria in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco e inglese), ai fini della verifica e/o dell'avvio della procedura per il rilascio del visto necessario per l'entrata in Italia; c. i cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, che non fanno pervenire all'Ufficio Personale accademico entro il giorno antecedente l'inizio dell'assegno di ricerca regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido in Italia, che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando; d. coloro che alla consegna del contratto non presentano la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni di ricerca e gli eventuali contratti per ricercatori a tempo determinato fruiti ai sensi della legge n. 240/2010. 2. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In presenza del consenso scritto del supervisore, il termine di preavviso può non essere rispettato. 3. Eventuali differimenti della data d'inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti ai vincitori che dimostreranno di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.lgs. n. 151/2001).
Decadenza e recesso. 1. Decadono dal diritto all'assegno: a. coloro che non iniziano l'attività entro i termini indicati; b. i cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, che non fanno pervenire all'Ufficio Personale accademico entro il giorno antecedente l'inizio dell'assegno di ricerca regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido in Italia, che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando; c. coloro che alla consegna del contratto non presentano la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni di ricerca e gli eventuali contratti per ricercatori a tempo determinato fruiti ai sensi della legge n. 240/2010. 2. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In presenza del consenso scritto del supervisore, il termine di preavviso può non essere rispettato. 3. Eventuali differimenti della data d'inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti ai vincitori che dimostreranno di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D.lgs. n. 151/2001).
Decadenza e recesso. 1. La qualità di socio di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze si perde: a) per recesso secondo i xxxx e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 4. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto; b) per espulsione, deliberata dalla Giunta Esecutiva, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Firenze o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per decadenza, deliberata dalla Giunta Esecutiva, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi; d) per decesso. 2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
Decadenza e recesso. 1. La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Cremona” si perde: a) per recesso secondo i xxxx e nei termini di cui al precedente articolo 8, comma 5. Il re- cesso non esonera il socio dagli impegni fi- nanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto; b) per espulsione deliberata dal Consiglio in se- guito a gravi contrasti con gli indirizzi di poli- tica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pro- vincia di Cremona” o per grave o ripetuta vio- lazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requi- siti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; c) per decadenza, deliberata dal Consiglio a se- guito del mancato pagamento dei contributi associativi. 2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. 3. Fino a 10 giorni prima della data della riu- nione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione. 4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre do- manda al collegio dei probiviri, ai sensi del- l’art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace de- corsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda al collegio dei probiviri ha ef- fetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione. 5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio so- ciale.
Decadenza e recesso. Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto degli adempimenti di cui al presente Capitolato, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità del servizio affidato o la sicurezza della sede e di quanto in essa depositato, previa specifica diffida a rimuovere le cause in tempi congrui e/o su proposta del Comitato Scientifico, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve darne preavviso di tre mesi.

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  • RISOLUZIONE E RECESSO 8.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli 5.3 e 9 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al GME, secondo le modalità previste ed all’indirizzo indicato nel successivo articolo 10.6, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di (i) perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore – come acquisita ai sensi della Disciplina - su tutti i Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto; (ii) chiusura totale o parziale di uno o più Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto. Resta inteso che la perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore su uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto, ovvero la chiusura totale o parziale da parte del GME di uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi costituirà motivo di risoluzione automatica limitatamente al Servizio reso relativamente al Mercato per il quale il Contraente ha perso la qualifica di operatore, ovvero relativamente al Mercato soggetto a chiusura totale o parziale. 8.3 Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il GME potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile in caso di mancato pagamento da parte del Contraente anche di una sola fattura scaduti 45 (quarantacinque) giorni dal termine di pagamento di cui all’articolo 5.6 del presente Contratto. 8.4 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste e all’indirizzo indicato da quest’ultimo nel successivo articolo 10.6, di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.5 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.