Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia vale per le Invalidità Permanenti conseguenti a Malattia manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione, o dopo il 90° giorno successivo alla data di inserimento di un nuovo Assicurato. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza della Compagnia, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni da quest’ultima previste; dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre, fermo restando quanto disposto dall’Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione: − per i sinistri conseguenti a infortunio: dal momento in cui ha effetto l’assicurazione; − per i sinistri conseguenti a malattia: dal 30° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a stati patologici noti al Contraente e/ o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati all’atto della stipulazione stessa, e non espressamente esclusi dalla Società: dal 180° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a parto: dal 300° giorno successivo. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione od in ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: − dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita o ripresa, per le prestazioni e i massimali da quest’ul- tima previsti; − dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre: - per gli infortuni e le malattie: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione; - per l'aborto terapeutico: dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, sempre che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a tale data.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre dalle ore 24 del 90° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione, ha effetto l’assicurazione.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, ha effetto l'assicurazione;
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre: ▪ per i xxxxxxxx conseguenti a infortunio: dal momento in cui ha effetto l’assicurazione; ▪ per i sinistri conseguenti a malattia: dal 30° giorno successivo; ▪ per i sinistri conseguenti a stati patologici noti al Contraente e/o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati all’atto della stipulazione stessa, e non espressamente esclusi da HDI: dal 180° giorno successivo; ▪ per i sinistri conseguenti a parto: dal 300° giorno successivo. Per i sinistri conseguenti ad aborto (terapeutico, spontaneo o post-traumatico), od a malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante – con il termine di aspettativa di 30 giorni – soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione od in ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: ▪ dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita o ripresa, per le prestazioni e i massimali da quest’ultima previsti; ▪ dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Trapianto di organi In caso di trapianto di organi, o di parte di essi, conseguente ad infortunio o malattia ammessi in garanzia, HDI rimborsa, in base alle norme ed entro il limite del massimale stabilito per l’assicurazione rimborso spese mediche, le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese necessarie per il prelievo dal donatore. In caso di donatore vivente HDI rimborsa altresì, entro il limite sopraindicato, le spese sostenute per le prestazioni, relative al donatore ed effettuate durante il ricovero, a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’équipe operatoria, materiale d’intervento), cure, medicinali e rette di degenza.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre per:
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. In relazione all’Art. 6 la garanzia ha effetto trascorso il periodo di carenza e più precisamente: • per gli infortuni, dal giorno in cui, come riportato nella Dichiarazione di Adesione, decorre l’assicurazione; • per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui decorre l’assicurazione; • per l’aborto spontaneo o terapeutico e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 60° giorno successivo a quello in cui decorre l’assicurazione purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; • per le malattie non note all’Assicurato che siano l’espressione o la conseguenza diretta di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della copertura, dal 240° giorno successivo a quello in cui decorre l’assicurazione; • per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui decorre l’assicurazione.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 6.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - ha effetto l’assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra Compagnia di Assicurazione, purché non annullata da quest’ultima) riguardante gli stessi Assicurati e l’identica garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto l’assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e le somme da quest’ultima previste; • dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre: • dal momento in cui ha effetto l’assicurazione; • dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; • dal 60° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; • dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; • dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; Qualora la polizza sostituisca altra polizza malattia emessa da Bipiemme Vita S.p.A., riguardante lo stesso Assicurato e per la cui adesione sia previsto il Questionario Anamnestico, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dalle ore 24 del giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest’ultima previsti; • dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.