Assistenza medica Clausole campione

Assistenza medica. Modalità di individuazione del medico curante: nel quadro delle prescrizioni di cui alla LR n. 23 del 2012 richiamate in premessa, l’assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene assicurata dall’Azienda ULSS, incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale della medesima Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, nell’ambito dell’elenco di cui al comma successivo, preferibilmente nella Sezione A e a seguire B, C e D o nell’ambito dei medici dipendenti dell’Azienda ULSS o, in subordine, qualora non sia possibile l’individuazione del medico curante in dette Sezioni, autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare uno o più medici di propria fiducia individuati nella Sezione E del medesimo elenco o ad avvalersi di uno o più medici che risultino già in rapporto diretto con il Centro di Servizi. Elenco aziendale dei medici disponibili all’incarico di medico curante: presso ciascuna Azienda ULSS è istituito e aggiornato con cadenza almeno annuale un elenco di medici disponibili ad assumere l’incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio di riferimento della medesima Azienda ULSS. Tale elenco, che non costituisce graduatoria di merito, dovrà essere redatto prevedendo le seguenti sezioni distinte e inviato in copia al Comitato aziendale che ne prende atto:
Assistenza medica. L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Assistenza medica il medico curante dovrà garantire l’assistenza secondo lo standard orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, nel range orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, riservando 2 ore per il sabato mattina, in conformità al criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del 16/8/2017. Nell’arco delle 22 ore è incluso un tempo dedicato al colloquio con i familiari degli ospiti assistiti. Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti assistiti inferiore a 60 unità l’assistenza medica dovrà essere modulata come segue: Numero Ospiti Struttura Standard minimo di assistenza da garantire Nel caso in cui il servizio di assistenza medica sia prestato numericamente da più medici curanti, la ripartizione in carico degli ospiti assistiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun medico convenzionato, i medici curanti, in accordo con il medico coordinatore e il Centro di Servizi, devono adeguare gli orari alla massima copertura nell’arco della giornata di presenza medica. Nel caso in cui il numero degli ospiti assistiti del Centro di Servizi sia inferiore o uguale a 30 unità, la presenza del medico curante nelle giornate di sabato potrà articolarsi prevedendo almeno un sabato di presenza al mese. Resta inteso che la presenza giornaliera e oraria del medico curante nell’arco della settimana dovrà essere sempre concordata tra il medico e il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore di cui all’articolo 4, tenuto conto anche del numero degli ospiti. Utilizzo del ricettario regionale standardizzato: al fine di garantire l’assistenza medica agli ospiti del Centro di Servizi, il medico curante, qualora non già abilitato all’utilizzo del ricettario regionale standardizzato, deve intendersi, contestualmente all’affidamento dell’incarico di medico curante, autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale standardizzato per la predetta finalità di assistenza medica ai soli ospiti del Centro di Servizi, ai sensi della DGR n. 5 del 5/1/2018 recante “Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni”.
Assistenza medica. Entrambe le Strutture sono dotate di una Direzione Sanitaria. Il Direttore Sanitario fornisce il coordinamento e la supervisione sanitaria. In struttura sono presenti tutti i giorni feriali n. 4 Medici di Medicina Generale che assicurano le prestazioni agli Ospiti RSA sulla base dell’orario settimanale affisso in bacheca. Gli Ospiti temporanei e/o autosufficienti potranno mantenere il proprio Medico di fiducia o, in alternativa, scegliere uno dei quattro suddetti Medici salvo disponibilità. Per le urgenze si farà ricorso al servizio di 118 o di continuità assistenziale.
Assistenza medica. Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: • tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e/o per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, epidemie, pandemie, provvedimenti dell’Autorità (anche Sanitaria), terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. • Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, a...
Assistenza medica. Modalità di individuazione del medico curante: nel quadro delle prescrizioni di cui alla LR n. 23 del 2012 richiamate in premessa, l’assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene assicurata dall’Azienda ULSS, incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale di questa Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, come riportato nel relativo ’allegato così come scelto/i tra i medici di cui all’elenco aziendale dei medici disponibili all’incarico di medico curante appartenente ad una delle Sezioni:
Assistenza medica. La presenza del medico è obbligatoria per il trasporto di:
Assistenza medica. L'atleta s'impegna a sottoporsi ad esame medico completo e ad accertamenti clinici da parte di medici fiduciari della società, qualora fosse dalla Associazione Sportiva richiesto a suo insindacabile giudizio. Qualora previsto dalla legge o dai regolamenti specifici, l’ efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di perfetta idoneità fisica dell’ atleta, per lo svolgimento della pratica sportiva specificata, da parte di sanitari di fiducia della società.
Assistenza medica. La Direzione Sanitaria è in capo alla Stazione Appaltante; all’Appaltatore viene richiesta la presenza di un medico almeno 15 ore alla settimana con specialità in geriatria o assimilato. Deve inoltre essere garantita la reperibilità diurna , festiva e notturna secondo la normativa vigente. È inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
Assistenza medica. L’assistenza medica dovrà essere garantita attraverso i medici di base e i servizi di assistenza specialistica dell’ASL competente.