Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Samples: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione effetto dell’assi- curazione per i casi di responsabilità extracontrattuale extra- contrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione dall’effetto dell’assicurazio- ne per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattocasi. Ai fini del comma precedente, i I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora dell’inadempi- mento. La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti. Qualora il fatto che dà origine al origina il sinistro si protragga pro- tragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo medesi- mo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione
Decorrenza della garanzia. La 1. Salvo la limitazione prevista dall’Art. 2.6 comma 2 della polizza, la garanzia viene è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;dell’assicurazione.
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto2. Ai fini del comma precedente, i I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora .
3. Qualora il fatto che dà origine al origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
4. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Assicurazione Per La Tutela Legale
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa dell’assicurazione e precisamente:
a) : ▪ dopo le ore 24 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) ; ▪ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattodella polizza. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa E La Famiglia
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi verifi catisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) : - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e ; - che siano denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione del presente contratto. Ai fini del di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è é stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistroSinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è Sinistro é unico a tutti gli effetti.
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Decorrenza della garanzia. La garanzia viene è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione effetto dell’assi- curazione per i casi di responsabilità extracontrattuale extra- contrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi dopo 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione dall’effetto dell’assicurazio- ne per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattocasi. Ai fini del comma precedente, i I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora dell’inadempi- mento. La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti. Qualora il fatto che dà origine al origina il sinistro si protragga pro- tragga attraverso più atti successivi, il sinistro sini- stro stesso si considera avvenuto nel momento momen- to in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo mede- simo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo pe- riodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattodell’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini del di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro sinistro/caso as- sicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcinamento o il momento in cui l’assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistrocaso assicurativo. In caso di imputazioni imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro caso assicurativo è unico a tutti gli effettieffetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano conside rano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattocasi. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata di cui alla presente SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA opera per le controversie vertenze determinate da fatti verificatisi sinistri insorti nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le precisamente dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi presunti illeciti extracontrattuali. La garanzia è operante anche per sinistri insorti nel periodo di responsabilità extracontrattuale o per validità della garanzia ma manifestatisi e denunciati entro i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 6 mesi dalla cessazione del contrattosuccessivi. Ai fini del comma precedentedi quanto sopra stabilito, i fatti che hanno dato origine alla controversia vertenza si intendono considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro lo stesso si considera considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetticomportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
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Samples: Assicurazione Infortuni, Malattie, Tutela Giudiziaria Ed Assistenza
Decorrenza della garanzia. La 1. Salvo la limitazione prevista dall’Art. 3.6 comma 2 della polizza, la garanzia viene è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;dell’assicurazione.
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto2. Ai fini del comma precedente, i I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora .
3. Qualora il fatto che dà origine al origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
4. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Polizza Di Tutela Legale
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattodell’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini del di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono contoversia s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro sinistro/caso assicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l’assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistrocaso assicurativo. In caso di imputazioni imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro caso assicurativo è unico a tutti gli effettieffetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Decorrenza della garanzia. La garanzia viene è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa dell’assicurazione e precisamente:
a) : • dopo le ore 24 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) ; • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contrattodella polizza. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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