Ricerca del guasto Clausole campione

Ricerca del guasto. In caso di Sinistro indennizzabile ai termini delle garanzie di cui all’Art. 5.1 Garanzia base e Art. 5.3.1 Garanzia Plus lettera b), se operante, la Società rimborsa le spese sostenute per: a) ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture del Fabbricato che hanno dato origine al danno, anche in caso di danno causato solo a terzi; b) demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui delle parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui al precedente punto a); c) eliminare le occlusioni che hanno originato il danno da acqua, tramite tecniche di “canal jet” ovvero mediante l’utilizzo di getti d’acqua ad alta pressione, esclusi eventuali danni ad essa riconducibili e fino al limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro e € 3.000,00 per Annualità assicurativa. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del Fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro. La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza: • 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 10.000,00 • 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 20.000,00 • 1% della Somma Assicurata relativa al Fabbricato e con il massimo di € 50.000,00 per Annualità assicurativa.
Ricerca del guasto. Credemassicurazioni indennizza, in caso di danno da spargimenti di acqua indennizzabile in base alla presente garanzia le spese sostenute per: a) Riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del Fabbricato, che hanno dato origine allo spargimento di acqua b) Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate c) Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
Ricerca del guasto. Qualora sia assicurato il fabbricato, la Società, in caso di fuoriuscita di acqua o gas a seguito di rottura accidentale di impianti del fabbricato, rimborsa: a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di impianti; b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.
Ricerca del guasto. L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art.3.2, i danni relativi a spese di ricerca del guasto e ripristino del fabbricato, come previsto all’Art. 3.3;
Ricerca del guasto. La Società rimborsa le spese conseguenti a sinistro indennizzabile per i danni da fuoriu- scita di acqua condotta sostenute per ricer- care, riparare, sostituire le condutture che hanno provocato la fuoriuscita accidentale d’acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata dell’Abitazione assicurata. Qualora a seguito del ripristino delle parti mu- rarie del fabbricato non fossero reperibili ma- teriali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un sup- plemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di indennizzo per sinistro. Questa garanzia è prestata nella forma a Va- lore intero. La garanzia viene prestata con i seguenti limi- ti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza: Limiti di indennizzo: • 3% delle somme assicurate per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro; • 3% delle somme assicurate per le partite Abitazione con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;
Ricerca del guasto. La Società si obbliga, in caso di sinistro causato da fuoriuscita di acqua ed indennizzabile a termini della garanzia 3.4.3 “Spandimento” e limitatamente ai Fabbricati di tipo F1 e F2, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parte del fabbricato.
Ricerca del guasto. Sono indennizzabili i costi che l’Assicurato ha dovuto sostenere per localizzare un danno indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza massima, per sinistro, dell’importo equivalente al 10% (dieci percento) dell’importo liquidato il danno stesso e, per l’intera durata della polizza, di un importo pari a Euro 50.000,00.
Ricerca del guasto. L’Assicurazione copre le Spese sostenute per ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture dell’Abitazione, per demolire, ripristinare le parti dell’Abitazione assicurata e per eliminare le occlusioni che hanno originato il danno da acqua.
Ricerca del guasto. In caso di Sinistro indennizzabile ai termini delle garanzie di cui all’Art. 5.1 Garanzia Base e Art. 5.3.1 Garanzia Plus lettera b), se operante, la Società rimborsa le spese sostenute per: a) ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture del Fabbricato che hanno dato origine al danno, anche in caso di danno causato solo a terzi; b) demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui delle parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui alla precedente lettera a); c) eliminare le occlusioni che hanno originato il danno da acqua, tramite tecniche di “canal jet” ovvero mediante l’utilizzo di getti d’acqua ad alta pressione, esclusi eventuali danni ad essa riconducibili e fino al limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro e € 3.000,00 per Annualità assicurativa. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del Fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di Indennizzo per Sinistro. Il pagamento dell’Indennizzo, per i Xxxxx materiali e diretti al Fabbricato, per i punti a), b) e c) sarà effettuato con le seguenti modalità a seconda delle scelte effettuate dal Contraente al momento della stipula della 35 di 63 SEZIONE DANNI DA ACQUA Xxxxxxx e al momento della denuncia del Sinistro. Se il Contraente, al momento della stipula della Polizza, ha scelto la gestione del Sinistro di cui all’Art. 8.12 Riparazione diretta il pagamento dell’Indennizzo avverrà: - senza applicazione di Franchigia alcuna, se all’atto della denuncia del Xxxxxxxx decidesse di usufruire della Riparazione diretta - con applicazione di una Franchigia di € 150, se all’atto della denuncia del Xxxxxxxx decidesse di non usufruire della Riparazione diretta. Se il Contraente, al momento della stipula della Polizza, non ha scelto la gestione del Sinistro di cui all’Art.

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  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.