DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI Clausole campione

DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. 1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell’art. 3 della legge regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modifiche e integrazioni; per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte agli articoli 11,12, 13 e 14 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni. 2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere svolti in forma semplificata. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del coordinatore, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 1996, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, nonché alle varianti in corso d’opera di cui all’art. 32 Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni. 3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti ed il piano territoriale paesaggistico. 4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge nr. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. 5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. Il presente Contratto disciplina le seguenti prestazioni eseguite dall’Azienda a favore del Committente
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI pag. 96 (art. 3 CCRL 04/04/2002)
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. L'Amministrazione comunale può fornire una o più delle seguenti prestazioni in ambito sociale, sportivo, culturale e turistico:
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. La Ditta aggiudicataria del servizio deve provvedere alla gestione del servizio sulla base metodologica operativa descritta nel progetto tecnico esecutivo presentato in sede di gara che dovrà attenersi a quanto indicato nel precedente articolo. Con propria organizzazione provvede all’esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti e dovrà garantire: • Sostegno del minore nei momenti di difficoltà, attraverso l’acquisizione di strumenti idonei a fronteggiare e risolvere la situazione problematica. • Valorizzazione e potenziamento delle dinamiche relazionali del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, mediante il supporto delle agenzie del territorio e delle risorse della comunità. • Costruzione di una rete di legami tra il nucleo familiare e l’ambiente scolastico ed esterno. • Promozione delle capacità del minore e della famiglia. • Realizzazione di interventi mirati a promuovere e stimolare l'inserimento del minore nel campo della formazione professionale, nelle attività socio-educative, di aggregazione (laboratori, attività culturali, sportive, etc.) portate avanti sia dall’ Amministrazione Comunale che dalle altre agenzie educative presenti nel territorio. • Strutturazione di interventi e percorsi educativi personalizzati. • Progettazione di interventi educativi di prevenzione primaria in collaborazione con A.S.L. e Scuola.
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI. Le prestazioni che Tipografia Camuna S.p.A. s’impegna ad eseguire a favore del Committente possono consistere, alternativamente e/o congiuntamente tra loro, nelle seguenti tipologie: prestazioni di pre-stampa quali: creatività grafica, impaginazione, elaborazione dati e immagini, realizzazione di files e impianti necessari per la stampa; prestazioni di stampa quali: stampa offset e/o digitale; prestazioni di legatoria quali: piega, punto metallico, brossura, cartonato, spiralatura, plastifica, verniciatura, fustellatura, confezionamento, cellofanatura, allestimento in scatole o bancali; prestazioni accessorie quali: deposito, trasporto. Ogni preventivo, ordine e/o conferma d’ordine, sottoscritti dal Committente e da Tipografia Camuna S.p.A. per accettazione, dovranno riportare specificamente ed espressamente le prestazioni da eseguire. Eventuali prestazioni diverse da quelle indicate nelle presenti condizioni generali dovranno essere specificamente ed espressamente pattuite con Tipografia Camuna S.p.A. e prevedere un distinto e specifico corrispettivo.

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  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Definizione Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.