delle controversie Clausole campione

delle controversie. Qualunque controversia insorga nell'interpretazione od applicazione dei patti contenuti nella presente concessione sarà deferita al Foro di Aosta.
delle controversie. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
delle controversie. 1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
delle controversie. 1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve,è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
delle controversie. 21.1 Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Stacc. Salerno, Largo Xxx Xxxxxxx X'Aquino 3, 84121 – Salerno.
delle controversie. Gli Artt. 37; 37-bis; 37-ter; 38della “Disciplina 2013”sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 37 - Procedura di conciliazione a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di Federdistribuzione b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale nazionale o territoriale firmataria del presente CCNL(FILCAMS-CGIL o FISASCAT-CISL o UILTuCS- UIL), cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La Commissione ha sede presso Federdistribuzione. Le riunioni della medesima avranno luogo presso gli uffici della Federazione, ovvero presso gli uffici dell'Azienda interessata alla controversia siti nel capoluogo della provincia ove presta la sua attività il lavoratore interessato o dove prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Le Parti potranno accordarsi su un diverso luogo dove effettuare la riunione della Commissione. La Parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite Federdistribuzione ovvero tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
delle controversie. La competenza alla definizione delle controversie viene demandata, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice ci- vile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.
delle controversie. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
delle controversie. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al tribunale di Firenze.

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  • Controversie Per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, in caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenza delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza delle inabilità e delle spese di cura, si potrà procedere, su accordo delle parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti ed il terzo, di comune accordo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per la metà delle spese e competenze, per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.