Common use of DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI Clause in Contracts

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: www.credemvita.it, Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie 11.6 Foro Competente, Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie 11.6 Foro Competente

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio. La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.. Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture assicurative previste dal Contratto, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, ferma la responsabilità del Contraente verso la Compagnia per eventuali conseguenze dannose patite dalla Compagnia in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). 11.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono consegnare alla Compagnia documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto alla prestazione assicurativa; • adempiere gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I Beneficiari devono consegnare alla Compagnia: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i e di consentire alla Compagnia le opportune verifiche, l’avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare alla Compagnia:

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Samples: www.credemvita.it, www.credemvita.it

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio. La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie, Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Reclami E Risoluzione Alternativa Delle Controversie

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando • Quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente l’Aderente/Assicurato abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli beneficio • Dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. dell’Aderente/Assicurato In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo recesso del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione alla polizza e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazionela polizza, una appendice al Contratto di Assicurazionealla polizza, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; documento - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; Compagnia - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Avvera Protezione Prestito, www.avverafinanziamenti.it

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia adeguata verifica in materia antiriciclaggio. Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Xxxxxxxxxx non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Xxxxxxxxxx stessa: • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). 11.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI In caso di sinistro (decesso dell’Assicurato) i Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia; • espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Xxxxxxxxxx, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. - Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di Contratto sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:

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Samples: www.credemvita.it

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata Revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata Revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca Xxxxxx e il beneficiario Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari Beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revocaXxxxxx, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente Contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile Revocabile o modificabile, la liquidazioneLiquidazione, il recessoRecesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca Revoca o modifica del beneficiarioBeneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari Beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca Revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario Beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia adeguata verifica in materia antiriciclaggio. Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia già in possesso di tale documento; documento - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; Compagnia Assicuratrice - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.Compagnia Assicuratrice SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO‌

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Samples: Contratto Di Finanziamento

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio. La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio. La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.. Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture assicurative previste dal Contratto, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, ferma la responsabilità del Contraente verso la Compagnia per eventuali conseguenze dannose patite dalla Compagnia in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). 11.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono consegnare alla Compagnia documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto alla prestazione assicurativa; • adempiere gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I Beneficiari devono consegnare alla Compagnia: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet www.credemvita.it al seguente link https://www.credemvita.it/it/contatti/denunciamo-un-sinistro, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito www.credemvita.it Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i e di consentire alla Compagnia le opportune verifiche, l’avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare alla Compagnia:

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DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari Beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiarioBeneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario del Beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento all’adempimento degli oneri obblighi di Adeguata Verifica in materia antiriciclaggio. La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice Appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali Condizioni di Assicurazione difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla CompagniaCompagnia Assicuratrice. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. dell’Assicurato In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo recesso del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione alla polizza e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiarioBeneficiario. La Compagnia Assicuratrice può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazionela polizza, una appendice al Contratto di Assicurazionealla polizza, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa: • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all’età reale delle somme dovute. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente nel “questionario sanitario” siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. E’ altresì onere del Contraente, anteriormente alla sottoscrizione del richiamato “questionario sanitario”, verificare attentamente l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate

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DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente Contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari Beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia adeguata verifica in materia antiriciclaggio. Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Cessione 11.2 Modificazione Delle Condizioni Contrattuali 11.3 Legge Applicabile 11.4 Validita’ E Rinunce 11.5 Foro Competente

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio. La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

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Samples: Contratto (Di Assicurazione Sulla Vita)

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.. Le dichiarazioni del Contraente devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture assicurative previste dal Contratto, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia lo spostamento di residenza in altro Stato, ferma la responsabilità del Contraente verso la Compagnia per eventuali conseguenze dannose patite dalla Compagnia in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato di nuova residenza). 11.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI In caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari devono consegnare alla Compagnia documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto alla prestazione assicurativa; • adempiere gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I Beneficiari devono consegnare alla Compagnia: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i e di consentire alla Compagnia le opportune verifiche, l’avente diritto deve in ogni caso sempre consegnare alla Compagnia:

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Samples: www.credemvita.it

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata Revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata Revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca Xxxxxx e il beneficiario Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari Beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revocaXxxxxx, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente Contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile Revocabile o modificabile, la liquidazioneLiquidazione, il recessoRecesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca Revoca o modifica del beneficiarioBeneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari Beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca Revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario Beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia adeguata verifica in materia antiriciclaggio. Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia già in possesso di tale documento; documento - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; Compagnia Assicuratrice - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.Compagnia Assicuratrice SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO ‌

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Samples: Avvera Protezione Prestito

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia adeguata verifica in materia antiriciclaggio. Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa: • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). 11.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI In caso di sinistro (decesso dell’Assicurato) i Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia; • espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. - Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di Contratto sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:

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Samples: Lettera Di Conferma Investimento Premi

DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI. Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca xxxxxx e il beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio; - dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato; - per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza. In caso di designazione non revocabile o modificabile, la liquidazione, il recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta dalla Compagnia da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, revoca o modifica del beneficiario. La Compagnia può comunicare ai precedenti beneficiari le comunicazioni o disposizioni di revoca o modifica degli stessi. Le disposizioni di variazione beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di La Compagnia Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di AssicurazioneAssicurazione , una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una delle della seguenti eventualità: - nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa: • quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all’età reale delle somme dovute. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Credemvita lo spostamento di residenza in altro Stato membro dell'Unione, pena il rimborso di tutto quanto Credemvita medesima sia stata eventualmente tenuta a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio, per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza). 11.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI In caso di sinistro (decesso dell’Assicurato) i Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia; • espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio. I richiedenti la prestazione/beneficiari devono consegnare a Credemvita: - richiesta scritta di liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, o presso i propri intermediari. Nel caso in cui i beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza; - copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario; - modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio ritualmente compilato e sottoscritto; - indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario. Tipologia di documento Informazioni aggiuntive Richiesta scritta di liquidazione per decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx Copia documento di identità in corso di validità Per ciascun beneficiario Copia del codice fiscale Per ciascun beneficiario Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato Per ciascun beneficiario Al fine di attestare la propria qualità di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di Contratto sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:

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