Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico. 2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNLCCNL 29 novembre 2007 nonché quello che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, ivi compreso il personale beneficiario della mobilità professionale con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaeconomica successiva al 31 agosto 2011. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità è assegnato ad uno dei Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitivadefinitiva ai sensi dell’art. 399 del dlgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 senza sede definitiva, sono consideraticonsiderati nella fase A di cui all’art 6, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II a questa fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.sulla provincia, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è per la sede d’organico afferente a un Centro Territoriale centro provinciale per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune organico del capoluogo di provinciacentro territoriale. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di centri territoriali quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’apposita OM.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso compresi: • il personale docente inidoneo ed educativo appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli A.T.A. in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del • il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNLCCNL 29 novembre 2007 • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaai sensi del CCNI 3 dicembre 2009. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità è assegnato ad uno dei Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
4. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto D.lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.
6. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
7. Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede definitivaa seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, ivi compresi quelli titolari n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su posti istituzione scolastica mediante domanda volontaria di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II gradonon abbia presentato domanda volontaria, ed a quelli prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo senza sede definitivanegli anni scolastici 2021-22, i quali partecipano alle 2022-23, 2023- 24. Fermo restando le operazioni di trasferimento contestualmente mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza. I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di ruolo con mobilità o che non ottengono alcuna sede definitivatra quelle indicate nella domanda, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticonon sono disponibili per i movimenti.
28. I docenti ancora in attesa di sede definitivatitolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità definitiva ai sensi dell’ articolo dell’articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati CCNL o in ruolo senza sede definitivaesubero provinciale, sono considerati, rispetto tenuti a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciapresentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zeroesprimere preferenze ai sensi dell’art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede titolarità definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della relative alla III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovincialeFase secondo l’articolo 6 del presente contratto. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede titolarità disponibile in ambito provincialesu provincia, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietàviciniorietà tra comuni, a partire dal comune relativo alla dalla prima preferenza valida espressaespressa per scuola, distretto o comune. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella in mancanza di viciniorietà disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaBollettini.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaindeterminato.
2. Ai sensi dell’art. 22, ivi compresi quelli titolari comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su posti istituzione scolastica a seguito di dotazione organica provinciale (DOP) domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche I fase attraverso l’espressione del codice di sostegno (DOS) della scuola secondaria distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II gradofase da posto comune a sostegno e viceversa, ed nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
4. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all’anno scolastico 2020/21, ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.
5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto D.lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.
6. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini della maturazione del triennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.
7. Considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo senza sede definitivanegli anni scolastici 2021-22, i quali partecipano alle 2022-23, 2023- 24. Fermo restando le operazioni di trasferimento contestualmente mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza. I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di ruolo con mobilità o che non ottengono alcuna sede definitivatra quelle indicate nella domanda, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticonon sono disponibili per i movimenti.
28. I docenti ancora in attesa di sede definitivatitolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità definitiva ai sensi dell’ articolo dell’articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati CCNL o in ruolo senza sede definitivaesubero provinciale, sono considerati, rispetto tenuti a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciapresentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zeroesprimere preferenze ai sensi dell’art. 6, comma 1 del presente contratto. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede titolarità definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della relative alla III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovincialeFase secondo l’articolo 6 del presente contratto. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede titolarità disponibile in ambito provincialesu provincia, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietàviciniorietà tra comuni, a partire dal comune relativo alla dalla prima preferenza valida espressaespressa per scuola, distretto o comune. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella in mancanza di viciniorietà disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i docenti di cui al presente comma sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaBollettini.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Destinatari. 1Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, che sono iscritti o che intendono iscriversi per l’a.a. Le disposizioni relative ai trasferimenti 2019/20 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Messina (vedi tabella 1 in appendice) per le seguenti tipologie di corso:
x. xxxxx di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto laurea magistrale biennale, in possesso dei requisiti economici e di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti merito specificati negli articoli 8 e 9;
x. xxxxx di dotazione organica provinciale dottorato di ricerca (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità attivati dalle università ai sensi dell’ articolo 36 dell’art. 4 del CCNLD.L. 03/07/1998 n. 210) purché non retribuiti;
x. xxxxx di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti;
x. xxxxx dell'Alta Formazione Musicale, ed i docenti nominati cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore;
e. master di primo livello per gli studenti in ruolo senza sede definitivapossesso di laurea triennale. In questo caso, sono consideratiil master è alternativo al primo anno della laurea magistrale corrispondente;
x. xxxxx di laurea a ciclo unico, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito per studenti in possesso della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimentolaurea triennale, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio condizione che per il corso in questione sia stata abolita la prima sede disponibile in ambito provincialelaurea magistrale biennale. In questo caso, gli studenti possono beneficiare per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietàdue anni, più l’ulteriore eventuale semestre fuori corso, a partire dal comune quarto anno e parteciperanno al concorso selezionando, nel modulo on line, la voce “prosecuzione della laurea triennale”;
x. xxxxx di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale, nei quali gli studenti abbiano effettuato passaggio di corso o di facoltà con convalida esami iscrivendosi ad un nuovo corso, anche se non risulti congruente con l’anno di prima immatricolazione, purché non abbiano usufruito di benefici per lo stesso anno di corso. In questo caso, la carriera universitaria verrà valutata al netto delle convalide; Gli studenti e le studentesse che hanno effettuato una rinuncia agli studi o che sono decaduti dagli studi, possono partecipare al concorso purché paghino le tasse all’istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all’Ente per il diritto allo studio di riferimento le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, retta del posto letto, pasti) dell’anno accademico in questione. Possono altresì partecipare al concorso: • studenti di primo anno magistrale iscritti con riserva - la borsa di studio resterà sospesa ed erogata solo al perfezionamento dell’iscrizione al primo anno dell’A.A. 2019/20, secondo quanto disciplinato negli art. 9 e 17. In questo caso, l’eventuale servizio abitativo ed il servizio ristorazione saranno comunque erogati ad inizio assegnazione, fatta salva per l’ERSU la possibilità di recuperare il valore dei servizi erogati in caso di iscrizione non perfezionata. • studenti laureandi che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico 2018/19 (marzo-aprile 2020) e che quindi non si iscriveranno per l’anno accademico 2019/20. In questo caso, potranno ottenere per un semestre il servizio abitativo dietro pagamento di una retta (vedi 13 tabella in appendice). Verrà comunque data priorità di assegnazione agli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/2020 e vincitori di servizio abitativo a titolo gratuito e solo dopo ai laureandi, se dovessero restare posti disponibili. • studenti che conseguono la laurea relativa all’anno accademico 2019/2020 (marzo-aprile 2020) e che risultano iscritti al primo semestre fuori corso. In questo caso, potranno ottenere per un semestre la borsa di studio (pagamento sospeso fino alla regolarizzazione dell’iscrizione all’università di Messina) ed il servizio abitativo a titolo gratuito (vedi tabella 12 in appendice). Gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi previsti dal DM 606/2017 (FIT), purché in possesso dei requisiti di merito di reddito previsti dal presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre ad ogni fine relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune posizione di partenza il comune sede studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressadiritto allo studio.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative Il servizio di pre-scuola è rivolto ai trasferimenti bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro le scuole primarie (classi a tempo indeterminato normale e a tempo pieno) aventi sede nel Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx annualmente iscritti al servizio. Il servizio di post-scuola è rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia statali e le classi a tempo pieno delle scuole primarie aventi sede nel Comune di Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, annualmente iscritti al servizio. Compete all’Appaltatore la progettazione annuale degli interventi; la fornitura degli educatori; il raccordo e la relazione con sede definitivail Comune, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II gradole scuole coinvolte nell’intervento, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra le famiglie degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docentiutenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel consentire l’operatività quotidiana; la definizione e messa in atto di tutti gli aspetti operativi ed organizzativi necessari per la realizzazione del servizio (ad es. la gestione del proprio personale, la determinazione del rapporto numerico educatore/bambini, l’individuazione di soluzioni e proposte organizzative per la risoluzione di criticità inerenti i servizi gestiti, anche in relazione a spazi ed arredi, la proposta di attività, ecc.); la verifica e l’eventuale ridefinizione in itinere degli interventi, in caso di necessità, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere le modifiche ritenute utili per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento del servizio, anche in corso delle operazioni di mobilitàanno scolastico. Le modifiche programmabili saranno comunicate alla Ditta con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni Entro la metà del mese di agosto di ogni anno di durata del presente appalto il Comune comunica all’Appaltatore, devono presentare domanda in formato elettronico, le sedi presso cui dovranno essere attivati i servizi, i nominativi dei bambini iscritti, con possibilità di trasferimento successive eventuali variazioni ed integrazioni per ritiri e/o nuovi inserimenti, ed ogni eventuale altra informazione necessaria per l’organizzazione degli interventi. L’Appaltatore si impegna ad accogliere gli utenti individuati, anche in corso di anno scolastico, conformando in modo corrispondente la propria organizzazione e la gestione degli interventi. I nuovi inserimenti saranno comunicati alla Ditta con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni Il servizio viene attivato nei giorni previsti dal calendario scolastico, con sospensione nei periodi per le vacanze pasquali, natalizie ed estive dal lunedì al venerdì con il seguente orario giornaliero Pre-scuola: nella fascia oraria compresa dalle ore 7,30 fino all’inizio dell’attività scolastica ore 8,00;. Post-scuola: dal momento in cui ha termine l’attività didattica (entro l’arco orario 16.00-16.30) fino alle ore 18.00. Il servizio è attivato nei plessi annualmente individuati dal Comune, indicativamente presso sei scuole primarie del territorio e sei scuole d’infanzia statali afferenti a 3 istituti Comprensivi come meglio dettagliati nell’allegato B 2; Dovrà essere rispettato, di norma, il rapporto di 1/15 per la scuola d’infanzia e di 1/25 per la scuola primaria. In ogni caso il rapporto numerico educatore/bambini viene stabilito dal Committente, in relazione all'età degli stessi e alla durata della loro effettiva permanenza presso il servizio, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio. Il Comune si riserva la facoltà, anche successivamente all’avvio del servizio, a seguito di verifiche periodiche sul numero effettivo di utenti frequentanti, di richiedere l’eventuale riduzione del numero di unità di personale educatore assegnate a ciascun plesso. La prestazione da fornire non si esaurisce nella funzione meramente assistenziale di custodia, ma dovrà prevedere progetti ed attività educative, ludiche, ricreative, aggregative, commisurate all’età ed alle caratteristiche dei bambini accolti, anche in collaborazione e raccordo con le Scuole, le altre agenzie educative e gli altri servizi ricreativi e sportivi presenti nel territorio. La ditta dovrà assicurare un adeguato rapporto numerico tra educatori e bambini, atto alla realizzazione degli interventi ed a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi, alle attività svolte ed al grado di autonomia dei bambini presenti nelle sedi di svolgimento del servizio e, preferibilmente, la continuità degli educatori tra pre-scuola e post-scuola attivati nella medesima struttura. Tutti i mezzi e gli strumenti necessari per lo svolgimento del servizio sono a carico dell’Appaltatore. In particolare il servizio è comprensivo: - del materiale ludico, didattico, di consumo ed igienico-sanitario necessario per lo svolgimento delle attività, incluso eventuale utilizzo di gel disinfettante per le mani, qualora necessario in base alle disposizioni di legge; - delle ore non frontali del personale, necessarie per l’attività di studio, programmazione e preparazione degli interventi; confronto e condivisione interna con il coordinatore ai sensi del successivo art. 15 e/o con gli altri soggetti della provincia rete; - del riordino degli spazi, dei materiali utilizzati e delle aree cortilive, al termine del servizio; - della distribuzione delle merende per gli utenti del servizio di titolaritàpost-scuola, fornite dal gestore terzo del servizio di ristorazione scolastica; tale attività richiede l’adozione di uno specifico autocontrollo del sistema basato sulla metodologia HACCP e la frequenza di uno specifico percorso formativo in materia per il personale addetto; - della produzione del materiale di documentazione delle attività realizzate; - della produzione di eventuale materiale informativo per gli utenti dei servizi concernente gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività (ad es. sospensioni per sciopero, temporanee variazioni di orario o di sede, guida al servizio, ecc.); - della tenuta del registro riportante le presenze e le assenze quotidiane dei bambini iscritti, su modulistica prodotta dall’Appaltatore sotto forma di attestazione; entro la prima settimana di ogni mese il registro delle presenze relativo al mese precedente dovrà essere trasmesso al Comune in formato elettronico per ogni struttura/servizio e in forma riepilogativa complessiva per tutti i servizi/strutture. L’attività può inoltre includere, anche su indicazione o richiesta del Committente, la partecipazione a riunioni con il Committente stesso e/o con i referenti di plesso delle strutture in cui sono attivati i servizi e/o con le famiglie degli utenti per favorire la conoscenza degli educatori e delle attività che saranno realizzate, la redazione di documenti e relazioni (incluso resoconto di fine anno), la tenuta o l’elaborazione di dati e statistiche ed ogni altra attività strumentale o complementare alla funzione affidata, quali, indicativamente e in modo non esaustivo: - l'apertura o la chiusura delle finestre dei locali nei quali si svolgono le attività e/o degli accessi alle sedi di svolgimento del servizio (porte, cancelli, eventualmente con utilizzo di codici di allarme), anche per accogliere gli adulti che accompagnano o ritirano i minori; in tale caso contrario vengono trasferiti d’ufficio il personale dovrà conservare con punti zerola massima diligenza le chiavi e/o i codici di inserimento dei sistemi d'allarme dei plessi. Qualora In ogni caso il personale incaricato dovrà garantire che non ottengano alcuna accedano alla scuola, dagli ingressi dedicati al pre e post-scuola, persone estranee e non aventi titolo, ad eccezione dei genitori o loro delegati maggiorenni, per il solo tempo necessario alla consegna o al ritiro dei minori; - il ritiro e/o l'accompagnamento dei bambini da o per lo scuolabus e/o verso strutture scolastiche diverse rispetto a quelle in cui essi svolgono la normale attività didattica, anche su mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune, e/o in locali specifici all'interno della struttura scolastica; - modalità di tracciamento, tramite apposito modello ed in raccordo con la ditta di ristorazione scolastica, delle preferenze espresse nella domandamerende distribuite durante il post-scuola, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo nell’ambito delle più complessive azioni anti-spreco messe in atto dal Committente. Il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx intende favorire la frequenza e l’inclusione nel servizio di prolungamento orario dei bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. I bambini saranno avviati al prescuola e/o al post-scuola in base alle richieste delle famiglie e/o dei servizi territorialmente competenti (ad es. Azienda USL, Servizio sociale territoriale, Servizio tutela minori). E’ onere dell’Appaltatore l’attuazione di quanto previsto dalla L. 104/92 in materia, con la precisazione che l’intervento degli educatori ha lo scopo di valorizzare ed utilizzare i trasferimenti provinciali d’ufficio momenti di cura e le attività educative in modo funzionale al benessere ed allo sviluppo psico-fisico del bambino; deve quindi essere condotto sulla base di un progetto d’intervento e prevedere sia momenti individuali sia momenti di gestione del gruppo. Le modalità di inclusione dei titolari D.O.P.bambini da parte dell’Appaltatore dovranno essere concordate con il Comune da un punto di vista sia educativo sia organizzativo, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale anche in relazione al numero ed alla gravità dei casi e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimentopotranno prevedere, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio titolo esemplificativo, la prima sede disponibile in ambito provincialepresenza di un educatore di supporto al gruppo o di una unità di personale di sostegno educativo-assistenziale al bambino, per una delle tipologie le ore di posto richieste nella domanda seguendo la tabella effettiva presenza nel servizio, anche in continuità rispetto alla prestazione educativo-assistenziale svolta in orario scolastico. L'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di viciniorietàindirizzo, coordinamento e controllo del servizio, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressacui provvede con proprio personale addetto al Servizio Istruzione; in particolare resta di competenza comunale: - l'individuazione e la messa a disposizione gratuita, in accordo con le scuole, per il periodo e gli orari stabiliti, dei locali sede del servizio e dei relativi arredi - la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività; - l'accoglimento delle domande e la determinazione del numero massimo di utenti, fermo restando il rispetto del rapporto numerico di cui al precedente art. Qualora 8 paragrafo 8.5; - la prima preferenza sia un grande distretto si prende come determinazione ed introito delle rette di frequenza; - l’individuazione dei locali presso i singoli plessi, di concerto con le Dirigenze scolastiche; - la determinazione del numero di operatori necessari per ciascun servizio, tenendo conto del numero dei frequentanti e delle caratteristiche degli stessi sulla base del rapporto sopraindicato. Il servizio dovrà essere svolto nelle scuole dell’infanzia e primarie statali del comune di partenza Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (allegato n. B 2 “Elenco scuole dell’infanzia e Primarie – Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx), definite annualmente come stabilito al precedente paragrafo 8.2 nei locali che il comune sede Comune individuerà di distrettoconcerto con le Dirigenze Scolastiche. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto Il monte ore è stimato indicativamente in complessive n. 6.470 ore per ciascun anno scolastico (n. 19.410 ore per l’intero periodo contrattuale di 36 mesi). La quantificazione delle ore presunte sopra indicate potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione al numero degli iscritti e alle richieste di attivazione/non attivazione del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaservizio da parte delle Dirigenze scolastiche.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la della sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciatitolarità. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità verrà assegnato sui Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, può a domanda, essere trasferito per l’a.s.2006/07 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
4. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art.48 del C.C.N.L. 24.7.2003 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. Il presente Bando è destinato alle studentesse e agli studenti: → che non abbiano gim compiuto 35 anni di etm alla data del 1° gennaio 2022; → residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del presente Bando; → iscritti nell’a.a. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto 2022/2023 a corsi di lavoro laurea, laurea magistrale o di laurea magistrale a tempo indeterminato ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Universitm o Istituti di grado universitario con sede definitivasul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all’estero; → in possesso dei requisiti specificati al capitolo 2; → non risultati beneficiari di borse di studio assegnate da Regioni, ivi compresi quelli titolari su posti Provincia autonoma di dotazione organica Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che coloro che sono risultati idonei e beneficiari di borsa di studio presso l’Ateneo di iscrizione non potranno rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella eventualmente concessa da Opera Universitaria. Coloro che sono risultati idonei ma non beneficiari presso l’Ateneo di iscrizione, che in corso d’anno diventino beneficiari di borsa, non potranno rinunciarvi, ma dovranno restituire la borsa di studio eventualmente gim concessa ed erogata da Opera Universitaria. Inoltre, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale (DOP) della scuola secondaria n. 1928 di data 28/10/2022: → non potranno partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche Chirurgia, in quanto per essi sono previste specifiche borse di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità studio finanziate ai sensi dell’ articolo 36 del CCNLdell’articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, ed i docenti nominati n. 8 e s.m.; → potranno partecipare al bando gli iscritti in ruolo senza sede definitivaAtenei italiani ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico e gli iscritti a corsi di laurea magistrale, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva esclusivamente nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare caso in cui abbiano presentato domanda di trasferimento borsa di studio alla propria Universitm o Ente per le sedi della provincia il diritto allo studio di titolarità; in riferimento, risultando “non idonei” o “idonei non beneficiari”, oppure nel caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative NON abbiano presentato domanda di centri territoriali a partire dal comune relativo borsa di studio alla prima preferenza valida espressapropria Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall’Universitm o Ente per il diritto allo studio di riferimento.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNLCCNL 29 novembre 2007 nonché quello che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaai sensi del CCNI 3 dicembre 2009. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità è assegnato ad uno dei Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da Aziende il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Contratto nonché i lavoratori dipendenti da imprese controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dalle predette Aziende, o da imprese controllanti le Aziende medesime, cui è applicato l’anzidetto Contratto, che abbiano superato il relativo periodo di prova e siano titolari di contratto individuale:
a. tempo indeterminato;
b. part‐time a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti indeterminato;
c. tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio ‐31 dicembre);
d. di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticoapprendistato.
2. I docenti ancora Sono soci del Fondo:
a. i destinatari di cui al punto 1 che hanno sottoscritto l’atto di adesione secondo le procedure stabilite dal Fondo;
b. i lavoratori che hanno aderito a seguito del tacito conferimento del TFR;
c. le aziende dalle quali i lavoratori di cui alle lett.a) e b) dipendono;
d. i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto.
3. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, dipendenti dalle fonti istitutive e dalle altre Organizzazioni rappresentate dalle fonti istitutive per l’esercizio dell’attività contrattuale collettiva nonché i dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni.
4. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale e delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, i lavoratori che in attesa seguito a trasferimento di sede definitivaAzienda, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità operato ai sensi dell’ articolo 36 dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, ovvero per mutamento dell’attività aziendale abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1 e sempre che per l’impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l’effetto di conseguimento o conservazione della qualità di socio anche per l’impresa cessionaria o trasformata.
5. Possono divenire soci del CCNLFondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il Contratto anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da intese sottoscritte dalle rispettive aziende e da Feneal‐UIL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale Filca‐CISL e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, inveceFillea‐CGIL, sia un grande comune si prende altresì deliberata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La confluenza nel Fondo esclude l’applicabilità delle discipline previste dai fondi di provenienza.
6. Possono divenire soci del Fondo i lavoratori i quali, pur non avendo il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera rapporto di lavoro disciplinato dal Contratto, dipendono da Aziende – controllate o collegate ai sensi dell’art.2359 c.c. ad Aziende che applicano il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. Contratto – che svolgono attività ausiliarie e/o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provinciaservizio alle stesse Aziende controllanti o collegate. In mancanza tali casi la confluenza nel Fondo deve risultare da appositi accordi aziendali e deve essere autorizzata dal Consiglio di disponibilità sulle tipologie Amministrazione. L’adesione comporta integrale accettazione del vigente statuto.
7. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressalavoratori iscritti al Fondo.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticoindeterminato.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitivatitolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità definitiva ai sensi dell’ articolo dell’articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto tenuti a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciapresentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento esprimere preferenze per le sedi scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio nella provincia con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede titolarità definitiva su ambito sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della III fase – ovvero mobilità professionale all’interno della provincia e della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovincialetra provincie diverse. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede titolarità disponibile in su ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietàviciniorietà tra ambiti, a partire dal comune relativo alla dalla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i predetti docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio e si considera come partenza il primo ambito della provincia di titolarità.
3. I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali prossimità tra province allegata all’OM 241/16 a partire dal comune relativo alla dalla prima preferenza valida espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.
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Destinatari. 1Proprietari di unità immobiliari attualmente locate situate sul territorio dei nove Comuni dell’Ambito del Rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano X.xx, Pregnana X.xx, Rho, Settimo X.xx, Xxxxxxx) che desiderino passare al contratto di locazione a canone concordato. Si precisa che: per i proprietari di alloggi attualmente sfitti i quali volessero accedere alla tipologia della locazione a canone concordato, si rimanda all’Avviso 1 (Avviso pubblico per l’accesso ad un contributo una tantum subordinato alla stipula di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad un appartamento sfitto) o alla misura 3 in caso l’alloggio necessitasse di ristrutturazione (avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio alloggiativo sfitto al fine della immissione sul mercato di alloggi con contratto di locazione a canone concordato) M XXXXXXX’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA La richiesta dovrà essere presentata utilizzando il modulo A “richiesta contributo” nella quale si dovrà autocertificare, oltre ai propri dati anagrafici, il possesso dei seguenti requisiti, necessari alla valutazione della pratica: Titolo di proprietà o altro titolo godimento immobile L’esistenza di un contratto di locazione in essere, diverso dal contratto di locazione a canone concordato, indicando gli estremi della registrazione del contratto Agenzia delle Entrate Essere in regola con i pagamenti dei tributi nei confronti del Comune in cui è ubicato l’immobile La documentazione da presentare è la seguente: Xxxxxx A “richiesta contributo” compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione ivi elencata Carta identità in xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx Visura catastale Delega da parte di eventuali co-intestatari dell’appartamento Allegato di dettaglio per inserimento dell’alloggio nella banda dati di AdAR Le domande si considereranno correttamente accettate al momento del protocollo delle stesse, di cui sarà rilasciata relativa ricevuta. In caso di documentazione carente, incompleta o difforme sarà richiesta integrazione. Non sarà possibile procedere al protocollo fino a quando la pratica presentata non sarà completa di tutti i documenti richiesti. Il rilascio della ricevuta attesterà il perfezionamento della consegna. Le disposizioni relative domande potranno essere presentate via mail all’Agenzia dell’Abitare Rhodense (AdaR): xxxx@xxxxxxxxxxx.xx oppure direttamente presso gli sportelli AdaR ubicati sul territorio ed attivi nei seguenti giorni e orari: Sede territoriale AdaR Giorni di Apertura Orari Xxx - Xxx Xxxx 00 Da lunedì a giovedì Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30 9.30 - 12.30 Xxx - Xxx Xxxx 00 Mercoledì 14.00 – 18.00 Xxxxx - xxx Xxxxxx 00 Mercoledì 14.00 – 18.00 Settimo Milanese presso Palazzo Granaio Il primo ed il terzo giovedì del mese 14.00 – 18.00 Per ogni ulteriore chiarimento rispetto al presente bando è possibile contattare l’AdaR ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, seguenti recapiti: 02 89773380 377 1771405 – 377 1771423 – 000 0000000 i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.xxx@xxxxxxxxxxx.xx
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Destinatari. 1I destinatari del progetto sono i genitori separati che vivono e risiedono nella città di Roma inseriti in un contesto sociale e titolari di un “reddito precario”, la cui situazione di disagio non sia strutturata o cronicizzata; padri e madri che sono a rischio di povertà e di marginalità a causa della vissuta situazione multiproblematica, causata dalla separazione/divorzio. Le disposizioni relative ai trasferimenti Potremmo definirli come working poor, poveri nonostante il lavoro. Sulla base della positiva esperienza pregressa (Casa del Papà anni 2009-17) una residuale parte dei posti disponibili potranno essere dedicati, previa valutazione con il servizio segnalante, ad accogliere adulti per misure alternative alla detenzione che potranno recuperare le relazioni affettive con i figli. I beneficiari diretti e ai passaggi contenute nel presente titolo indiretti del progetto sono i figli dei genitori separati e, dove si applicano ai docenti con rapporto ritenga utile, anche l’intero nucleo familiare. I figli potranno, pertanto, frequentare il genitore in un ambiente idoneo e/o in un clima sereno dove poter proseguire e consolidare la relazione genitoriale. Xxxx ex coniugi padri/madri vengono rivolte attività di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria mediazione/prevenzione. Possono accedere al servizio e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitivapresentare domanda al progetto: - Padri o madri legalmente sposati, i quali partecipano alle operazioni presenteranno documentazione relativa al procedimento di trasferimento contestualmente ai docenti separazione/divorzio; - Padri o madri all’interno di ruolo con sede definitivasituazioni di coppie di fatto, nonché i quali devono presentare il precedente stato di convivenza o il decreto del Tribunale dei Minori. La persona interessata dovrà allegare l’ultima dichiarazione del reddito presentata ed è richiesto il certificato di residenza dato che tutti gli ospiti devono risiedere nel Comune di Roma. E’ considerata condizione prioritaria la presenza di figli minori o maggiorenni dipendenti fino al personale insegnante tecnico pratico o assistente venticinquesimo anno di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2età. I docenti ancora casi in attesa carico al S.S.T. dovranno essere accompagnate da una relazione sociale e dal progetto individualizzato, già definito ed attivato dal Servizio. Le persone che presentano gravi problemi mentali, di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede tossicodipendenza e/o alcool dipendenza attiva saranno oggetto di titolarità valutazione specifica ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito fini della provinciacompatibilità con l’autonomia abitativa. I predetti docentiLe situazioni di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti saranno valutate singolarmente. Tutte le situazioni, al fine di ottenere una sede definitiva loro ingresso, saranno valutate tra il Dipartimento Politiche Sociali, il Municipio (nei casi già in carico), il Terzo Settore (nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative sia una segnalazione) e il Coordinatore della Struttura. Il richiedente beneficiario del progetto contribuirà con una quota mensile di partecipazione, in proporzione al reddito ISEE dichiarato per i servizi offerti (dalle utenze alle consulenze) per il periodo di permanenza e avrà a disposizione: - Una camera da letto con tre letti singoli che potranno essere utilizzati per ospitare periodicamente uno o due figli; - L’uso condiviso della cucina, bagno e il soggiorno oltre agli altri spazi per le attività ludico- educative; - Le utenze di luce, gas, acqua e rifiuti e le relative spese condominiali Le quote di partecipazione acquisite dall’Ente gestore andranno rendicontate mensilmente e totalmente reinvestite in servizi ed attività ludico ricreative per i figli degli ospiti (centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaestivi, feste di compleanno ecc.)
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Samples: Servizio Di Assistenza E Sostegno Socio Alloggiativo
Destinatari. 1. Le disposizioni relative Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo quali si applicano ai docenti i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall’ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per l’ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticotre mesi continuativi.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiestalavoratori, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, identificati al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimentocomma 1, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provincialeseguito dell’adesione volontaria al Fondo, per acquistano il titolo di “associato”.
3. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all’art. 70 d.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la tabella volontà di viciniorietàaderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel casocondizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, invecenei rispettivi ambiti contrattuali, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di posto suddette contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i docenti dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della scuola primaria titolari su tipologia legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di posto comune e lavoro con le stesse Organizzazioni;
c) i docenti della scuola secondaria lavoratori assunti con una delle tipologie di primo grado titolari su classe contratto di concorso partecipano d’ufficio sui posti cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie fiscali, a condizione che venga stipulato un successivo accordo per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati;
d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di istruzione per l’età adulta seguendo contratto di cui al comma 1, dipendenti dall’Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la tabella volontà di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaaderire al costituendo Fondo.
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Samples: Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono verranno trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono verranno trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
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Destinatari. 1La Compagnia metterà i Suoi dati personali a disposizione di parti terze, sia consociate sia esterne al grup- po. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel Comunichiamo i dati personali alle nostre consociate per le finalità descritte nella presente titolo si applicano ai docenti con rapporto Informativa. In considerazione delle dimensioni globali del gruppo di lavoro cui la Compagnia fa parte (Prudential Financial, Inc - PFI), tali comunicazioni includono il trasferimento di dati personali verso altri Paesi, compresi gli Stati Uniti. Alcuni dati, inoltre, devono essere comunicati a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti terzi per adempiere ad obblighi di dotazione organica provinciale legge (DOPcome previsto ad esempio dalla normativa antiriciclaggio) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, o per fornirLe i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2servizi richiesti. I docenti ancora in attesa Suoi dati, anche appartenenti a categorie particolari (dati sensibili), saranno comunicati ai seguenti sog- getti terzi che operano come autonomi titolari, quali: soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad esempio contraenti e assicurati); altri assicuratori; coassicuratori; broker assicurativi; riassicuratori; ban- che; SIM; SGR; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS; COVIP; Banca d’Italia; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; Ministero della Giustizia; società di sede definitivarevisione e di consulenza; società di informazioni commerciali; società di recupero crediti. Comunichiamo inoltre i dati personali a parti terze che forniscono servizi alla Compagnia quali: legali, ivi compreso periti e medici; società di servizi per il personale docente quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed educativo che ha perso la sede il pagamento dei sinistri; cliniche convenzionate; società di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. Gli elenchi delle consociate, dei titolari del CCNLtrattamento e dei responsabili del trattamento, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitivacostantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono consideratidisponibili gratuitamente inviando una comunicazione a Pramerica Life S.p.A. – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia00000 Xxxxxx o un’e-mail all’indirizzo: responsabileprotezione- xxxx@xxxxxxxxx.xx. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale Alcune consociate e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria parti terze con cui gli stessi partecipano condividiamo i Suoi dati personali sono situate in Paesi esterni al movimento, SEE. Tali trasferimenti avvengono unicamente verso Paesi che garantiscono un livello di protezione ade- guato (stabilito attraverso una decisione di adeguatezza della Commissione Europea) o sono comunque effettuati fornendo garanzie adeguate (quali norme vincolanti d’impresa applicate all’interno del gruppo Prudential) secondo quanto stabilito dal Regolamento UE. Può ottenere informazioni in merito a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per tali garanzie inviando una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, e-mail a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaresponsabile.privacyclienti@ xxxxxxxxx.xx.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare, dal CCNL 10 febbraio 1999 per l’industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996 per i sottoprodotti della macellazione, dal CCNL del 9 dicembre 1999 per l’attività di contoterzismo in agricoltura, dal CCNL 1 dicembre 2009 del settore della panificazione, attività collaterali e complementari e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 1, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di dotazione organica provinciale almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (DOP1° gennaio-31 dicembre) della scuola secondaria ;
d) contratto di formazione e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche lavoro;
e) contratto di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticoapprendistato.
2. I docenti ancora Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
a) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
b) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
3. La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl- Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
4. Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dall'articolo 33 del presente Statuto e coloro che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati Aderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
5. Possono, altresì, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori indicati al precedente comma 2, aderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative attribuite alle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme di legge in attesa materia di sede definitivapensione complementare e dal presente Statuto, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciacontribuzione.
6. I predetti docentipercettori della pensione complementare, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni seguito denominati Pensionati, mantengono la qualità di mobilità, devono presentare domanda associati del Fondo.
7. La qualità di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio associato comporta la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressapiena accettazione dello Statuto.
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Samples: Statute
Destinatari. 1La Cassa dovrà erogare contributi economici a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto alle categorie di soggetti di seguito specificate, come previsto dal CCNL per i dirigenti del settore assicurativo del 18/10/2008 ma nei limiti di seguiti indicati: - i Dirigenti dell’IVASS (in servizio ed in pensione), purché gli stessi siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale a norma dell’art. Le disposizioni relative 63 della Legge 23.12.1978 n. 833; - i Consiglieri dell’IVASS, nominati ai trasferimenti sensi dell’art. 13, comma 13, del DL 95/2012, convertito con L.135/2012, purché gli stessi siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale a norma dell’art. 63 della Legge 23.12.1978 n. 833; - i Dirigenti durante il periodo di aspettativa previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con per gli otto mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché alla risoluzione non segua, entro tale periodo, l’assunzione presso un’Impresa di assicurazione tenuta all’applicazione dello stesso accordo. In tal caso, infatti, l’IVASS sarà tenuta a prestare l’assistenza sanitaria soltanto sino alla data della nuova assunzione. Gli otto mesi di cui al comma precedente sono elevati a 12 quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per superamento del comporto di malattia; - ex Dirigenti i quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni (di cui non meno di 3 in qualità di dirigente) alle dipendenze dell’IVASS e abbiano diritto a pensione del regime obbligatorio, con esclusione degli ex Dirigenti pensionati che abbiano in atto un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Con riferimento a tale esclusione, se dal nuovo rapporto deriva il diritto ad un trattamento di malattia che si conserva anche dopo la risoluzione del rapporto stesso, il diritto all’assistenza viene definitivamente meno dal momento dell’instaurazione del rapporto; in caso diverso l’assistenza resta sospesa sin tanto che sussiste il nuovo rapporto di lavoro. L’assistenza resta pure sospesa per tutto il tempo indeterminato durante il quale il Dirigente pensionato ricopra la carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato o Consigliere Delegato ovvero Amministratore Unico di un’impresa del settore assicurativo, a meno che l’assunzione della carica non avvenga con sede definitivail consenso dell’IVASS. La disposizione di cui al punto precedente – non applicabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2 dell’accordo contenuto nell’allegato 7 al C.C.N.L. 15 dicembre 1994, ai Dirigenti che avessero ottenuto l’incarico ivi compresi previsto prima del 15 dicembre 1994 – continua a non essere applicabile a questi Dirigenti anche in caso di rinnovo, senza soluzione di continuità, dell’originario incarico; - il coniuge a carico e gli altri familiari a carico del dirigente in servizio ed in pensione – intendendosi per tali quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, per i quali partecipano il dirigente ha diritto alle operazioni detrazioni per carichi di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità famiglia ai sensi dell’ ' art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - e il convivente more uxorio, che non abbia un reddito complessivo superiore al limite indicato al comma secondo del predetto articolo 36 del CCNLtesto unico delle imposte sui redditi e successive integrazioni e modificazioni. La convivenza more uxorio, ed che deve essere tale per cui possa considerarsi costituita una famiglia di fatto, va comprovata da documentazione ufficiale. Inoltre, il Dirigente che richiede l’assistenza per il convivente deve annualmente rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione scritta, della quale si assume tutte le responsabilità, attestante lo stato di convivenza more uxorio che dà diritto al rimborso delle spese sostenute per il convivente; - limitatamente alle coperture di cui ai successivi punti 11, 12 e 16, il coniuge del Dirigente (in servizio o in quiescenza), anche se non a carico, purché lo stesso sia convivente; - i docenti nominati in ruolo senza sede definitivafigli del Dirigente, sono consideratianche se non a carico, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docentipurché gli stessi siano conviventi e non godano di un reddito annuo lordo, al fine 1° gennaio 2015, superiore a euro 43.675,00, sino al compimento del 21° anno di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni età o 26° anno di mobilitàetà se studenti. All’inizio di ciascun anno successivo, devono presentare domanda di trasferimento tale limite verrà automaticamente adeguato sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita (indice dei prezzi al consumo per le sedi famiglie di operai ed impiegati) verificatasi nel mese di dicembre dell’anno precedente rispetto allo stesso mese dei due anni precedenti. Ai fini dell’applicazione del limite di reddito si fa riferimento al reddito percepito dal figlio nell’anno precedente a quello in cui vengono richiesti i rimborsi; - il convivente more uxorio del Dirigente (in servizio o in quiescenza), sempreché non sussista, o non sussista più, vincolo matrimoniale, che abbia un reddito complessivo superiore al limite indicato al comma secondo art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni, limitatamente alle coperture di cui ai successivi punti 11, 12 e 16 e per la sola durata della provincia convivenza more uxorio. Per la dichiarazione dello stato di titolaritàconvivenza si rimanda a quanto sopra indicato; - in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zerodi decesso del Dirigente in servizio o dell’ex Dirigente pensionato, continuano ad avere diritto all’assistenza sanitaria di cui alla presente assicurazione il coniuge del Dirigente deceduto, che non contragga nuovo matrimonio, nei limiti sopra descritti, nonché i figli del Dirigente medesimo che siano a carico del suddetto coniuge superstite (intendendosi per tale quelli per i quali il coniuge stesso ha diritto alle detrazioni di imposta a norma dell’art. Qualora 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) ovvero, anche se non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domandaa carico, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine fino al 26° anno di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; età se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provinciasiano studenti. In mancanza del coniuge l’assistenza continua ad essere riconosciuta ai figli superstiti del Dirigente che abbiano diritto a pensione indiretta o di disponibilità sulle tipologie reversibilità o fino al 26° anno di posto suddette età se studenti. Resta fermo che i docenti figli dovranno godere, individualmente, di un reddito non superiore a euro 43.675,00, per il 2015 (limite rivalutato annualmente come sopra indicato). Non entra a far parte del reddito l’importo della scuola primaria titolari su tipologia pensione di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressareversibilità.
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Samples: Servizio Di Assistenza Sanitaria
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale a.t.a appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaCCNL 29 novembre 2007. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità verrà assegnato sui Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto dagli Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, può a domanda, essere trasferito per l’a.s. 2008/09 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
4. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art.48 del C.C.N.L. 24.7.2003 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti Sono destinatari del presente regolamento:
a) persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti con gravi difficoltà di inserimento sociale, esposte a particolari fattori di rischio e/o privi di supporti familiari e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti sociali che permettano la permanenza a casa, per le quali sia necessario un inserimento in strutture socio-assistenziali;
b) persone non autosufficienti con rapporto di lavoro condizioni tali da non permettere la permanenza a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOPcasa e da rendere indispensabili le prestazioni offerte dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;
c) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, persone non autosufficienti per i quali partecipano alle operazioni gli interventi di trasferimento contestualmente ai docenti cura e di ruolo assistenza domiciliare non sono sufficienti e si rende necessario l’inserimento in una struttura semiresidenziale socio- sanitaria;
d) persone inserite presso strutture residenziali, con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure su proposta delle Unità di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticoValutazioni competenti.
2. I docenti ancora beneficiari devono essere residenti in attesa uno dei comuni convenzionati appartenenti al Distretto n. 2 di sede definitivaBra – ASL CN2 oppure lo devono essere stati prima di un ricovero presso strutture residenziali accreditate dall’A.S.L. competente per territorio e/o autorizzate al funzionamento, ivi compreso il personale docente ed educativo secondo la normativa statale e regionale vigente in materia. Le Unità di Valutazione competenti per ogni beneficiario approvano un progetto individualizzato di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali. Delle integrazioni retta in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate con determinazione Direttoriale delle ASL e/o convenzionate con le ASL e gli Enti Gestori, possono beneficiare soltanto quei cittadini non autosufficienti, residenti in uno dei comuni convenzionati del Distretto n. 2 di Bra – ASL CN2 e che ha perso la sede siano stati inseriti a seguito dei provvedimenti dell’Unità di titolarità Valutazione competenti. La S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2, ai sensi delldella normativa nazionale e regionale vigente in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, integra le rette delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie accreditate e/o in convenzione limitatamente per la quota a carico cittadino/utente qualora quest’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati ultimo risulti non averne la capacità economica e in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto subordine alle disponibilità degli stanziamenti previsti annualmente nel Bilancio di Previsione. Le persone già ospiti in strutture residenziali e/o semiresidenziali che risultano avere l’incapacità economica a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sedecontinuare a pagare le rette possono far richiesta di integrazione retta; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine la S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 si riserva di ottenere una sede definitiva procedere all’erogazione limitatamente agli stanziamenti previsti annualmente nel corso delle operazioni Bilancio di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaPrevisione.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti Classi terze delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria scuole secondarie di primo grado titolari 3 incontri. Il punto di partenza del progetto sarà una fotografia scattata il 15 settembre 1947. Sulla sinistra un ragazzo è seduto su classe una cassa di concorso partecipano d’ufficio legno, fuori dalla porta sul retro della sua abitazione, e guarda in macchina. Sulla destra dell’immagine vediamo una stalla. Al centro una mucca sta attraversando il cortile. Sotto di lei una linea bianca taglia a metà l’area. La bestia, che ha due zampe da una parte della linea e le altre due dall’altra sembra indecisa... meglio restare in Italia avventurarsi verso la stalla che in Jugoslavia? Si tratta di un’immagine forte, che immediatamente riesce a riassumere le forzature e le conseguenze dei processi di definizione (e ridefinizione) di un confine. Come si è giunti a quella linea? Chi ne decise il tracciato? Come reagì la popolazione? Quali furono le conseguenze sul territorio? Si tratta di alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposte (sempre al plurale) focalizzando l’attenzione sui posti percorsi di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni vita individuali, sui modi in cui vi siano sedi amministrative le persone e le diverse comunità vissero e percepirono gli eventi: le emozioni, le motivazioni, gli stati d’animo, le valenze simboliche che spinsero all’agire (o al non agire). Per approfondire questi aspetti si proporrà un’analisi in cui immagini e parole procederanno di centri territoriali a partire dal comune relativo pari passo, svelandosi e completandosi vicendevolmente nel tentativo di restituire la complessità della vicenda del confine italo-jugoslavo attraverso un percorso che toccherà alcune dei principali snodi della storia del Novecento: dall’ascesa del fascismo allo scoppio della guerra, dall’8 settembre alla prima preferenza valida espressa“doppia liberazione” della Venezia Giulia.
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Samples: Laboratory Proposals
Destinatari. 1I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità sensoriale in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell’art 3, comma 3, della legge 104/92, frequentanti le scuole di istruzione secondaria superiore in tutto il territorio provinciale, che necessitano di assistenza alla comunicazione come da diagnosi funzionale e verbale ad essa allegato (verbale di individuazione di alunno in situazione di handicap). Le disposizioni relative L’accesso ai trasferimenti servizi è consentito fino ai 24 anni di età. Non si considerano a carico di questo LCC le prestazioni la cui erogazione è per legge a carico di altri Enti Pubblici. Si precisa che gli alunni ultra diciottenni che hanno frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore, sia pure di diversa tipologia e ai passaggi contenute nel presente siano in possesso del correlato attestato di studio terminato non vi è più l’obbligo di garantire servizi di integrazione in quanto tale obbligo si esaurisce con il primo titolo (Consiglio di Stato 25 ottobre 2006). La gravità, riferita alla riduzione o alla perdita sensoriale insieme alla necessità di “assistenza alla comunicazione” devono essere indicate nella “diagnosi funzionale”, redatta dalla competente UTO dell’ASP. L’ammissione al servizio, a beneficio degli studenti, sarà disposta dietro presentazione di apposita richiesta da parte del Dirigente Xxxxxxxxxx, firmata contestualmente dal genitore e/o esercente responsabilità genitoriale, completa della copia della documentazione (Diagnosi Funzionale) da cui si applicano ai docenti con rapporto evinca l’indispensabilità e la tipologia di intervento (LIS, ripetizione labiale, presa appunti; Braille; C.A.A. o altro) attestata dall’ASP competente (attraverso il verbale di individuazione alunno in situazione di handicap) e copia del PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto dal gruppo di lavoro operativo o gruppo misto, costituito presso l’istituzione scolastica, da cui si evince la modalità di intervento e le aree su cui intervenire circostanziando in maniera più peculiare i livelli di disabilità (lieve, media, grave, elevata, molto elevata) ognuna correlata alle “capacità” dell’alunno, “mirando ad ottimizzare l’uso delle risorse, evitando dispendio di risorse economiche e sovrapposizioni, nel rispetto della professionalità di ciascuna”. Tale previsione è stata espressamente riportata nella circolare esplicativa emanata dalla Regione Sicilia servizio 7 (Prot.n. 7/n.17194 del 2/5/2023) ed ulteriormente esplicate nella successiva circolare, emanata dallo stesso servizio ( prot.n. 7/n. 22759 del1/6/2023), che rappresenta la necessità di tenere conto prioritariamente della valutazione del profilo funzionale (in capo all’area sanitaria a tempo indeterminato cura del medico specialista mediante specifica certificazione) nonché del fabbisogno evolutivo a garanzia delle possibilità di raggiungimento di autonomie e di livello di apprendimenti curriculari quanto più possibili in linea con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria sviluppo proprio dell’età coerentemente con le risorse richieste e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico l’effettiva utilizzazione “nelle attività o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni discipline in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaè prevista una forte personalizzazione dell’attività didattica, tale da richiedere necessariamente un supporto aggiuntivo”.
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Samples: Service Agreement
Destinatari. 1. Le disposizioni relative Sono destinatari delle prestazioni Fondo i lavoratori dipendenti ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo quali si applicano ai docenti con i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1 e tutti coloro, comunque richiamati negli accordi istitutivi di cui al medesimo art. 1, assunti con:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tempo indeterminato tre mesi continuativi; in tal caso si applica l’art. 33, comma 3, e l’eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.
d) soggetti fiscalmente a carico
2. L’area dei destinatari può comprendere anche i Segretari comunali e provinciali, i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale e la dirigenza medica e veterinaria i quali potranno aderire al fondo una volta sottoscritti gli accordi di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.
3. Possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti – come identificati al comma 1 - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1, comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con sede definitivale medesime nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
4. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Xxxxxx, possono essere altresì associati al Fondo i lavoratori, così come identificati al comma 1, ivi compresi quelli titolari su posti eventualmente assunti con contratto di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche formazione lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, Enti ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitivaorganizzazioni regionali ed interregionali, nonché al di ANCI, CINSEDO, personale insegnante tecnico pratico o assistente dipendente da case di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di insegnante tecnicoimprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-praticosanitari assistenziali ed educativi, a condizione che venga sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l’accordo istitutivo del Fondo Perseo costituisca soggetto firmatario dell’accordo collettivo che riguarda l’ulteriore gruppo di destinatari.
25. I docenti ancora Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da enti di diritto privato, non si applica no le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in attesa di sede definitivaquanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.
6. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del CCNL, ed Fondo:
a) i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio lavoratori assunti con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo contratto di cui al comma l ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la tabella volontà di viciniorietàaderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a partire condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma l dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma l, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.
c) i lavoratori assunti, con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti del Coni Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali.
7. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
b) gli enti e le aziende di cui al presente articolo, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati;
d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 3 e 4, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252;
e) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.
8. Ai lavoratori di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.
9. Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 6, lett. a), e sempre che per l’ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l’effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l’ente cessionario o trasformato.
10. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Xxxxxxx ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.
11. I lavoratori dipendenti da amministrazioni ed imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo, possono divenire associati di quest’ultimo a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta, deliberino la confluenza in Perseo Sirio e che tale confluenza sia autorizzata dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune Consiglio di partenza il comune sede Amministrazione di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provinciaPerseo Sirio.
12. In mancanza della delibera di disponibilità sulle tipologie confluenza di posto suddette cui sopra, i docenti lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo diventano associati a Perseo Sirio se si avvalgono della scuola primaria titolari su tipologia facoltà di posto comune e i docenti trasferimento della scuola secondaria posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di primo grado titolari su classe associazione, indirizzata al Presidente di concorso partecipano d’ufficio sui posti Perseo Sirio, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella Amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative “vecchio iscritto” agli effetti di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressalegge.
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Samples: Statute
Destinatari. 1. Le disposizioni relative Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo quali si applicano ai docenti i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticotre mesi continuativi.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiestalavoratori, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, identificati al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimentocomma l, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provincialeseguito dell'adesione volontaria al Fondo, per acquistano il titolo di "associato".
3. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo contratto di cui al comma l ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la tabella volontà di viciniorietàaderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressacondizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma l dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma l, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.
c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni dei comparti Agenzie fiscali, Università e Ricerca, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
e) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.
4. Qualora Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 6 dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12 e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distrettodisciplina del D. Lgs. Nel caso5 dicembre 2005, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincian. 252. In mancanza sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.
5. Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di disponibilità sulle tipologie partecipazione di posto suddette cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
b) gli enti e le aziende dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio, nonché ENAC e CNEL, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i docenti percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati;
d) i lavoratori privati, così come indicati nel precedente comma 3, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
6. Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 5, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della scuola primaria titolari su tipologia conservazione della qualità di posto comune associato anche per l'ente cessionario o trasformato.
7. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Xxxxxxx ed atti correlati e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione delle clausole per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaprevidenza complementare definite dalle fonti istitutive.
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Samples: Statute
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso compresi: • il personale docente inidoneo ed educativo appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli A.T.A. in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui al precedente art. 7 comma 1 punti II e IV, rispetto all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli A.T.A.. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all’art. 7 comma 1 punti II e IV. • il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNLCCNL 29 novembre 2007 • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaai sensi del CCNI 3 dicembre 2009. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità è assegnato ad uno dei Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso compresi: il personale docente inidoneo ed educativo appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli A.T.A. in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui al precedente art. 7 comma 1 punti II e IV, rispetto all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli A.T.A.. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all’art. 7 comma 1 punti II e IV. il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNLCCNL 29 novembre 2007 il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaai sensi del CCNI 3 dicembre 2009. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene è assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto distretto, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune comune, si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità è assegnato ad uno dei Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. Sono destinatarie della misura le risorse che abbiano formalmente inoltrato richiesta all’Azienda di fruizione della suddetta misura per necessità di assentarsi a fronte di eventi/urgenze eccezionali, indicate e raggruppate per casistiche come segue: CASISTICA A (necessità concernenti se stessi, coniuge, figli)
a. titolari di permessi ex art 3, c. 3, L. 104/19921 per sé stessi, per figli, per coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe);
b. titolari di certificazione ex art. 3, c.1 L. 104/92 per sé, per figli, per coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe);
c. lavoratori/lavoratrici che necessitino di assentarsi per esigenze legate a patologie e/o disagi comportamentali dei figli quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA), autismo e sindromi collegate;
d. lavoratori/lavoratrici per le quali siano certificati gravi motivi familiari per i figli, per il coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe), come da allegato 1;
e. lavoratori/lavoratrici che abbiano una invalidità superiore al 50% pur non essendo titolari di certificazione L.104/92 CASISTICA B Lavoratori/lavoratrici che si trovino nella condizione di cui all’art. 58 comma 11 CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato dall’ accordo del 19 dicembre 2019. Le disposizioni relative ai trasferimenti giornate della banca del tempo sono da intendersi sostitutive dell’aspettativa di cui al richiamato articolo, che sarà pertanto ridotta di un pari numero di giornate. Tale provvidenza non altera in alcun modo il sistema di calcolo del comporto previsto dalla normativa generale e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con contrattuale, che rimane pertanto inalterato per quanto attiene la durata, regolata dal CCNL di settore tempo per tempo vigente, dei mesi di assenza in cui l'azienda è tenuta a garantire la conservazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivalavoro. CASISTICA C (necessità per parenti e affini)
a. titolari di permessi per assistenza parenti e affini entro il 2° grado ex art. 3 comma 3 L.104/92 (genitori, ivi compresi quelli titolari su posti fratelli, sorelle, xxxxx, nipoti, suoceri, generi, nuore, cognati);
b. lavoratori/lavoratrici che necessitino di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche ulteriori giorni per un massimo di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale3, per una delle tipologie decesso di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietàfamiliari (genitori, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel casofratelli, invecesorelle, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provinciaxxxxx, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni nipoti) nel caso in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressafiniti i permessi previsti da L. 53/2000.
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Samples: Verbale Di Accordo
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ) Possono presentare domanda per l’ erogazione di contributi per l’emergenza abitativa le persone singole e/o i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) trovarsi in una delle seguenti condizioni di emergenza abitativa: - residenza in un alloggio in locazione soggetto ad ordinanza di sgombero, qualora non sia a carico del proprietario dell’alloggio la sistemazione alternativa e temporanea del conduttore; - essere destinatari di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale sia intervenuta la convalida ma non ci sia ancora stata l’esecuzione ovvero avvio di procedura esecutiva di sfratto per morosità ovvero l’esecuzione dello sfratto stesso; - essere destinatari di altri provvedimenti esecutivi di rilascio dell’alloggio: per comodato giunto a scadenza; per separazione esclusivamente a favore del coniuge che deve abbandonare l’alloggio coniugale; o per esecuzione immobiliare o perdita della proprietà dell’alloggio in seguito a procedura concorsuale.
b) aver compiuto la maggiore età;
c) avere la residenza nel Comune di Bra;
d) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero per gli stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti sensi della normativa vigente;
e) con rapporto di lavoro reddito ISEE non superiore a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico€ 13.000,00.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono ) Non possono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune singoli e i docenti della scuola secondaria nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti: - a) titolare di primo grado titolari diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni uno o più patrimoni immobiliari o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.qualsiasi località in Italia o all’estero;
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Samples: Contributi a Favore Di Persone Singole E Nuclei Familiari in Condizione Di Emergenza Abitativa
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti secondo le procedure previste dalle norme operative interne. Sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticoconferimento tacito del TFR.
2. I docenti ancora L’adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione di associato dell’azienda da cui il lavoratore dipende ove questa non sia già associata a FONDAPI.
3. Sono associati a FONDAPI:
a) i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono indicati al precedente art. 1, i quali abbiano aderito volontariamente a FONDAPI, secondo le modalità e per gli effetti di cui al successivo art. 33;
b) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dal presente Statuto;
c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a FONDAPI.
4. Le imprese permangono nella condizione di associate fino allo scadere del mandato assembleare, di cui al successivo art. 8, ancorché rimaste prive di lavoratori associati.
5. A FONDAPI possono inoltre essere associati:
a) i dipendenti delle associazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie degli accordi cui al precedente art. 1;
b) i dipendenti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi di cui al precedente art. 1 e loro organizzazioni a livello territoriale e nazionale.
c) i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR di lavoratori iscritti al Fondo
d) il direttore responsabile del Fondo Pensione Nei confronti di dette associazioni trovano applicazione le norme del presente Statuto esclusivamente per quanto concerne la contribuzione.
6. Possono altresì permanere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori che in attesa seguito a trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47 della legge n° 428/90, abbiano perso i requisiti di sede definitivacui al precedente punto 1, lett.
a) e sempre che nell’azienda non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l’effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l’impresa cessionaria o trasformata.
7. L’adesione a FONDAPI comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano comprese quelle relative alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provinciacontribuzione.
8. In mancanza caso di disponibilità sulle tipologie perdita dei requisiti di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia partecipazione a FONDAPI, il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle condizioni di posto comune poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 10, rimane associato a FONDAPI.
9. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il lavoratore permane nella condizione di associato; l’obbligo contributivo a carico dell’impresa e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressasospensione.
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Samples: Statuto
Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi alla mobilità, contenute nel presente titolo accordo, si applicano ai docenti al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitivaalla data di presentazione della domanda, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti ai sensi delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticovigenti disposizioni.
2. I docenti ancora Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di sede definitivatitolarità, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 dell’articolo 59 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provinciaCCNL 29 novembre 2007. I predetti docentiIl predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia. Qualora non ottengano ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. provincia si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti titolarità verrà assegnato sui Centri Territoriali della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
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Destinatari. 1Destinatari dell’Avviso sono le Microimprese, inclusi i Titolari di partita IVA, che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. Le disposizioni relative Il requisito dimensionale (Microimpresa) deve essere mantenuto fino alla concessione del finanziamento agevolato (provvedimento di concessione). La difficoltà di accesso ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi canali tradizionali del credito è verificata in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati istruttoria della domanda in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenticapo all’Impresa richiedente, al fine Titolare, in caso di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni ditta individuale e di mobilitàTitolare di Partita IVA, devono presentare domanda a tutti i soci e al Legale Rappresentante in caso di trasferimento per le sedi della provincia di titolaritàsocietà; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zerodi imprese costituende il requisito è verificato in capo al Promotore e ai futuri altri soci che devono essere già individuati e non possono essere modificati in sede di costituzione, pena la revoca della concessione. Qualora Non sono consentite variazioni della compagine societaria fino al completamento del progetto, pena la revoca del finanziamento; fanno eccezione le società costituite in forma cooperativa. Inoltre, i Destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - imprese costituite e già operanti, oppure “costituende”, ossia che alla data di presentazione della domanda non ottengano alcuna sono ancora costituite e iscritte al Registro delle preferenze espresse nella Imprese; - titolari di Partita IVA che alla data di presentazione della domanda abbiano già richiesto e ottenuto la Partita IVA; - Localizzazione: i richiedenti devono avere, o aprire al massimo al momento dell’erogazione, almeno una Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, che sia censita nel Registro delle Imprese Italiano; in caso di titolari di Partita IVA, deve risultare nel territorio della Regione Lazio il Domicilio fiscale, desunto dal modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”; - forma giuridica: società cooperative, società a responsabilità limitata (Srl) o società a responsabilità limitata semplificata (Srls – DL 76/2013), società di persone e ditte individuali, titolari di Partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali; - settore di appartenenza: sono ammessi i Destinatari operanti in tutti i settori, ad esclusione della produzione primaria di prodotti agricoli, e ferme restando le esclusioni di cui al successivo articolo 4. I richiedenti devono inoltre possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell’Appendice 1 all’Avviso. In caso di imprese “costituende”, la domanda è presentata da una persona fisica (Promotore) che dovrà essere titolare o socio e legale rappresentante dell’impresa cui è concesso il finanziamento agevolato (Destinatario Finale), una volta costituita; l’impresa deve essere costituita e iscritta nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del provvedimento provvisorio di concessione del finanziamento agevolato; qualora l’iscrizione al Registro delle Imprese sia subordinata al possesso di particolari requisiti (es. titolo professionale, iscrizione a specifici albi, …) tale requisito, ove non presente alla data di presentazione della domanda, sono assegnati deve essere acquisito al massimo in tempo utile a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P.consentire il rispetto del termine sopra indicato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’impresa neo costituita. I Destinatari devono inoltre impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovincialerazza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell’art. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto 7 del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaReg.(UE) 1303/2013.
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Destinatari. 1Il Servizio di Educativa Territoriale per minori si rivolge alle famiglie con minori di ambo i sessi in età compresa fra gli 0 e i 17 anni che si trovano in una a o più delle seguenti situazioni: - Carenza, in condizioni di marginalità culturale ed economica, di rapporti affettivi e relazioni significative; - Difficoltà nei rapporti intra parentali o in presenza di figure genitoriali con difficoltà ad esercitare le funzioni educative; - Inadeguatezza di modelli educativi di riferimento o presenza di modelli educativi negativi improntati alla devianza, alla violenza, alla dipendenza da sostanze o a disturbi di natura psichiatrica; - Minori con progetto di allontanamento, o viceversa di rientro presso la famiglia dopo un periodo di inserimento in comunità, soprattutto nella fase iniziale o nelle fasi critiche, quando si rivela necessario un accompagnamento verso nuove e /o diverse esperienze educative; - Minori per i quali è necessario un percorso di avvicinamento alla formazione professionale o al lavoro; - Minori e adulti con provvedimenti penali emanati dal Tribunale per i Minorenni, inseriti in progetti di recupero o di riparazione (MAP - attività di utilità sociale); - Minori stranieri con problemi legati all’integrazione culturale; - Famiglie in situazioni di vulnerabilità, caratterizzate dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni che consenta un esercizio positivo ed autonomo delle funzioni genitoriali; - Famiglie affidatarie diurne e residenziali; - Plessi scolastici di competenza territoriale del Consorzio, sia relativamente ai minori in carico al servizio, sia per attività di prevenzione del disagio. Le disposizioni relative Si riportano di seguito i dati relativi alla distribuzione degli utenti del servizio (dati aggiornati al 31.12.2019)*: SERVIZIO N. BENEFICIARI ZONA 1 MONDOVI’ N. BENEFICIARI ZONA 2 SAN XXXXXXX X.XX’ – VILLANOVA X.XX’ N. BENEFICIARI ZONA 3 CARRU’ - DOGLIANI Educativa territoriale minori 41 18 11 * i dati sono riferiti al 31/12/2019 poiché quelli relativi ai trasferimenti periodi successivi sono fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria Covid-19 e pertanto ritenuti non sufficientemente indicativi. Sono destinatari del Servizio di Educativa Territoriale per minori e adulti disabili i cittadini residenti sul territorio del C.S.S.M., minori e adulti con disabilità certificata ai passaggi contenute nel presente titolo sensi della Legge 104/1992; in particolare: - minori con disabilità anche gravi che necessitano sia di intervento individuale professionalizzato per accrescere le autonomie personali, sia di sperimentare con l’intermediazione dell’educatore, situazioni di socializzazione all’esterno della famiglia; - minori e adulti con diagnosi di Disturbo dello spettro autistico, che necessitano di una presa in carico di tipo educativo specialistica e sinergica con i servizi sanitari dedicati dell’ASL CN1 (Centro Autismo e Sindrome di Xxxxxxxx, Neuropsichiatria Infantile e Nucleo Funzionale Specialistico per i disturbi dello spettro autistico in età adulta); - giovani e adulti con disabilità per i quali si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche rendano necessari percorsi di sostegno individuale e di orientamento per facilitare la mediazione con le risorse territoriali, anche prevedendo momenti di affiancamento nei luoghi ove si realizza l’esperienza e/o supporti mirati all’integrazione nelle realtà aggregative e socializzanti del territorio; - persone con disabilità sensoriale, minori e adulti, che necessitano di interventi specialistici mirati al superamento di barriere comunicative. Si riportano di seguito i dati relativi alla distribuzione degli utenti del servizio (DOS) della scuola secondaria dati aggiornati al 31.12.2019)*: SERVIZIO N. BENEFICIARI ZONA 1 MONDOVI’ N. BENEFICIARI ZONA 2 SAN XXXXXXX X.XX’ – VILLANOVA X.XX’ N. BENEFICIARI ZONA 3 CARRU’ - DOGLIANI Educativa Territoriale disabili 12 11 9 Educativa Territoriale minori e adulti con diagnosi di II grado, ed disturbo dello spettro autistico 7 2 0 Educativa Territoriale a favore di disabili sensoriali 2 3 1 * i dati sono riferiti al 31/12/2019 poiché quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente relativi ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-praticoperiodi successivi sono fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria Covid-19 e pertanto ritenuti non sufficientemente indicativi.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
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Samples: Service Agreement
Destinatari. 1I destinatari del CEDAF sono anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti a rischio di perdita dell’autonomia e comunque con gravi difficoltà nella gestione della vita quotidiana presso il proprio domicilio, per le quali il Servizio di Assistenza Domiciliare non risulti adeguato a garantire risposte globali. Le disposizioni relative ai trasferimenti Municipio IX EUR Direzione Socio Educativa È prevista una presenza giornaliera di massimo 30 unità. Il servizio sarà, quindi, rivolto a donne (a partire dai 60 anni) e ai passaggi contenute uomini (dai 65 anni), residenti nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto Municipio Roma IX, che saranno individuati dal Servizio Sociale e di lavoro cui sarà stimato il grado di livello di bisogno assistenziale. In base a tempo indeterminato con sede definitivatale livello di bisogno ed alla valutazione dell’Assistente Sociale Municipale, ivi compresi quelli titolari su posti verrà predisposto un Piano di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità Intervento ai sensi dell’ articolo 36 della Deliberazione di Giunta Capitolina 355/2012, in cui verranno evidenziati, bisogni, obiettivi, interventi. Nel caso di anziani che presentino gravi rischi di perdita dell’autosufficienza o uno stato di non autosufficienza in atto, il Servizio Sociale Municipale potrà richiedere il parere dell’Unità Valutativa Geriatrica dell’ASL, o comunque del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docentimedico di base personale, al fine di ottenere definire, in modo concordato e con una sede definitiva valutazione multidimensionale, il piano “di intervento” per ciascun utente, e/o eventuali dimissioni dal centro, qualora la situazione psicofisica dell’utente non consenta la frequenza. Per gli anziani che non presentino rischi gravi di perdita dell’autosufficienza o che non presentino al momento uno stato di non autosufficienza in atto, il Servizio Sociale Municipale valuterà il bisogno e la richiesta, considerando il grado di disagio assistenziale dell’anziano e della sua famiglia e le risorse disponibili; successivamente stabilirà, d’intesa con l’Organismo affidatario, uno specifico piano di intervento individuale. Prima dell’inserimento nel corso delle operazioni Centro, l’utente, ove possibile, sottoscriverà, come attestato di mobilitàaccettazione, devono presentare domanda un apposito modello di ammissione. Le presenze dei singoli utenti sono soggette a variazioni concordate per il numero dei giorni settimanali, fermo restando che il corrispettivo complessivamente erogabile all'Organismo per la durata della presente convenzione non può eccedere l’importo indicato nell’art. 2. È prevista la sospensione di frequenza presso il Centro per: - ricovero ospedaliero; - motivi di salute comprovati da certificazione medica; - assenze per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi. Eventuali ulteriori richieste di sospensione del servizio saranno sottoposte a valutazione da parte del Servizio Sociale – Area Tecnica. La dimissione dal Centro è disposta dal Servizio Sociale a seguito di: • dichiarazione di rinuncia da parte dell’utente o dei suoi familiari; • trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile altro municipio o in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del altro comune; se • ricovero definitivo presso strutture residenziali; • peggioramento delle condizioni cliniche dell’anziano non più compatibili con la preferenza è permanenza dello stesso all’interno della struttura; • assenze per un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provinciaperiodo superiore a 45 giorni consecutivi. In mancanza caso di disponibilità sulle tipologie conclusione anticipata di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia un piano di posto comune e i docenti della scuola secondaria intervento individuale, non è previsto alcun diritto dell'Organismo alla contestuale assegnazione di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressaun altro utente.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Centro Diurno Anziani Fragili