Destinatari dei benefici Clausole campione

Destinatari dei benefici. Hanno diritto a quanto sopra i dipendenti in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), in misura proporzionale al servizio prestato nell’anno di assunzione o cessazione. Il personale che ha iniziato o cessato il rapporto di lavoro, può presentare domanda per i benefici di natura assistenziale e sociale limitatamente ad eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro. Nel caso di coniugi, ambedue dipendenti della Camera di Commercio, i benefici relativi ai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, possono essere richiesti, per il medesimo evento, da uno solo dei due dipendenti. I benefici di natura assistenziale e sociale non sono concessi ai dipendenti che siano sospesi cautelarmente dal servizio fino alla conclusione dei procedimenti a loro carico.
Destinatari dei benefici. 1 - La concessione di benefici finanziari e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione:
Destinatari dei benefici. I destinatari dei benefici sono: - Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge 266/1991, iscritte nel Registro della Regione Puglia istituito con L.R. n.11/94 e ss.mm.ii; - Enti di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000 iscritti nel relativo Registro Regionale, ovvero riconosciuti tali ex lege; - Enti iscritti all’anagrafe Onlus ai sensi del D.lgs 460/1997; - Enti ecclesiastici cattolici di cui alla L.222/85 e ss.mm.ii ovvero altri enti di confessioni religiose diverse dalla cattolica riconosciute dallo stato italiano ai sensi dell’art 8 Costituzione; aventi i seguenti requisiti:
Destinatari dei benefici. 1. La concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione comunale a favore di: - Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, in particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda:
Destinatari dei benefici. 1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
Destinatari dei benefici. La concessione dei benefici economici di cui al precedente art. 8, è disposta dall’Amministrazione comunale in favore dei seguenti soggetti giuridici:

Related to Destinatari dei benefici

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).