Determinazione della posizione individuale. 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma 2 lettera a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie. 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita. 4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo. 5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. 7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
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Samples: Pension Fund Information Note, Informative Document for Transformation Operations
Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; , è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7 all’articolo 7, comma 2 lettera a.1 e delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieaccessorie espressamente esplicitate.
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, indicati nelle condizioni generali 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di contratto, valorizzazione utile successivo a quello in cui operino garanzie il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valoreaccumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; aderente è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7 7, comma 2 lettera a.1 e delle somme destinate2, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.lett. a.
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interniquota, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto azionario sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo. Le attività che costituiscono il patrimonio del comparto assicurativo della gestione separata sono valutate al valore storico; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, al momento di effettiv o realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, indicati nelle condizioni generali 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di contratto, valorizzazione utile successivo a quello in cui operino garanzie il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valoreaccumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’Aderente.
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Samples: Statuto Fondo Pensione
Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel è costituita dal capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; Associato ed è alimentata dai contributi netti versati, TFR compreso, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme espressamente destinate a copertura delle prestazioni accessorie e delle somme addebitate a fronte delle spese ed oneri di cui all’art. 7 comma 2 lettera a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie7.
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno ciascun comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interniquota, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato, se disponibile, ovvero al presumibile valore di realizzo determinato attraverso l’applicazione di metodi di stima, modelli di valutazione e/o altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. Il Fondo determina il valore delle quote e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separatadi ciascun Associato, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annualemensile, alla fine di ogni mese. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mesesussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7 Nei casi7. Ai sensi del D.Lgs 252/2005, indicati nelle condizioni generali nella fase di contratto, in cui operino garanzie accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valoresequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’Associato.
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Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; , è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’artall’ art. 7 7, comma 2 1, lettera a.1 b.1 e delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieaccessorie espressamente esplicitate.
3 3. La posizione individuale afferente al comparto finanziario viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 del comparto. Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, indicati nelle 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni generali che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di contrattoaccumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
8. La posizione individuale afferente al comparto assicurativo viene rivalutata, alla fine di ciascun anno, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valorebase al rendimento come determinato in base alle convenzioni stipulate.
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Samples: Statuto
Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; , è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il fondo all’atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7 7, comma 2 lettera a.1 1, lett. a) e b), e delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieaccessorie espressamente esplicitate.
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, indicati nelle condizioni generali comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le quote di contrattotrattamento di fine rapporto e le eventuali quote pari all' 1,5% della base utile ai fini Tfs, in per il personale iscritto all'INPS gestione dipendenti pubblici che ha esercitato l'opzione di cui operino garanzie all'art 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinate a previdenza complementare sono contabilizzate e rivalutate dall'INPS applicando il tasso di risultatorendimento previsto dall'art. 2, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dai rendimenti di cui al precedente periodo sono conferiti dall'INPS gestione dipendenti pubblici al fondo alla posizione individuale maturatacessazione del rapporto di lavoro non seguito da altro rapporto di lavoro con continuità di iscrizione presso la gestione dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dell'Istituto previdenziale. Prima del conferimento al fondo, quest’ultima viene integrata il predetto montante contabilizzato presso l'INPS gestione dipendenti pubblici non può costituire oggetto delle operazioni di liquidazione verso l'aderente o verso altra forma pensionistica complementare indicate negli artt. 10, 12 e 13 del presente statuto.
7. Le operazioni di accantonamento figurativo, rivalutazione e conferimento delle quote di Tfr destinate a tale maggior valoreprevidenza complementare di cui al precedente comma sono svolte, secondo le modalità ivi previste, dalle amministrazioni pubbliche per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
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Samples: Statute
Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; , è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’artall’Art.8, comma 1, lett. 7 comma 2 lettera a.1 a) e delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieaccessorie previste. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. L’impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, indicati nelle condizioni generali 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di contratto, valorizzazione utile successivo a quello in cui operino garanzie l’ impresa di risultatoassicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valorenella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Determinazione della posizione individuale. 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma 2 lettera lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell’aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all’ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
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Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; , è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7 7, comma 2 lettera a.1 1, lettere …, [nel caso in cui siano previste prestazioni accessorie: e delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieaccessorie espressamente esplicitate].
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, indicati nelle condizioni generali 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di contratto, valorizzazione utile successivo a quello in cui operino garanzie il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valoreaccumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
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Samples: Fondi Pensione Negoziali
Determinazione della posizione individuale. 1 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; , è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il Fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all’artall'art. 7 7, comma 2 lettera a.1 1, lett. a) e b), e delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieaccessorie espressamente esplicitate.
3 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 5. II Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi6. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, indicati nelle condizioni generali comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le quote di contrattotrattamento di fine rapporto e le eventuali quote pari all' 1,5% della base utile ai fini Tfs, in per il personale iscritto all'INPS gestione ex INPDAP che ha esercitato l'opzione di cui operino garanzie all'art 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinate a previdenza complementare sono contabilizzate e rivalutate dall'INPS gestione ex INPDAP applicando il tasso di risultatorendimento previsto dall'art. 2, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dai rendimenti di cui al precedente periodo sono conferiti dall'INPS gestione ex INPDAP al fondo alla posizione individuale maturatacessazione del rapporto di lavoro non seguito da altro rapporto di lavoro con continuità di iscrizione presso la gestione dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dell'Istituto previdenziale. Prima del conferimento al fondo, quest’ultima viene integrata il predetto montante contabilizzato presso l'INPS gestione ex INPDAP non può costituire oggetto delle operazioni di liquidazione verso l'aderente o verso altra forma pensionistica complementare indicate negli artt. 10,12 e 13 del presente statuto.
7. Le operazioni di accantonamento figurativo, rivalutazione e conferimento delle quote di Tfr destinate a tale maggior valoreprevidenza complementare di cui al precedente comma sono svolte, secondo le modalità ivi previste, dalle amministrazioni pubbliche per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS gestione ex INPDAP ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
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Determinazione della posizione individuale. 1 La 1. Per il Partecipante post la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; Partecipante ed è alimentata dai contributi netti versati, dal TFR eventualmente conferito, dalle somme versate per ottenere il riconoscimento ai fini della partecipazione e della contribuzione di periodi non coperti da contribuzione e/o di assenze dal servizio, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 2. Per il Partecipante ante del Fondo la posizione individuale è alimentata dal TFR conferito, dai contributi volontari versati e dai contributi individuali aggiuntivi di provenienza aziendale destinati a tale Sezione.
3. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Partecipante, di cui all’art. 7 comma 2 lettera a.1 e 13, 1° comma, lett. a) e, per i Partecipanti post, anche delle eventuali somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, destinate a copertura delle prestazioni accessorieassicurative accessorie di cui all'art. 13, 1° comma, lett. b), espressamente esplicitate.
3 4. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente artcomparti. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno comparto è calcolato come variazione del valore di della quota dello stesso nel periodo considerato. Il rendimento del comparto garantito, se gestito in forma assicurativa, è quello riconosciuto dalla Compagnia.
5. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio dei fondi interni del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte 6. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel relativo regolamento e la stessa viene determinata ciascun Partecipante post con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
7 Nei casi7. Ai sensi del Decreto, indicati nelle condizioni generali nella fase di contrattoaccumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.
8. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 20, 23 e 25 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valoreil Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
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