Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni Assicurato Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o presente Modulo di Proposta, il Fascicolo Informativo redatto secondo lo schema predisposto da IVASS, contenente le distinte sezioni della sua riattivazioneScheda Sintetica, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà realedella Nota Informativa, delle somme dovute dalla SocietàCondizioni di Assicurazione - comprensiva del Regolamento della Gestione Separata - del Glossario, dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza e del presente Modulo di Proposta in fac-simile. Il Contraente è tenuto a fornire dichiara di aver preso atto e accettato in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Xxxxxx di Proposta e copia del Progetto Esemplificativo personalizzato relativo al presente contratto. Relativamente alla Compagniaprestazione potenziata in caso di decesso dell’Assicurato e prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato, sotto la propria responsabilitàil Contraente dichiara, tutte inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile gli articoli delle Condizioni di Assicurazione statuenti, rispettivamente, le esclusioni e l’assunzione del rischio e le limitazioni - carenza. Relativamente alla prestazione potenziata in caso di decesso dell’Assicurato e prestazione in casi di invalidità dell’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente e l’Assicurato dichiarano di essere consapevoli che le informazioni necessarie ed i dati forniti nel presente Modulo di Proposta costituiscono elemento essenziale per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente la validità ed efficacia del contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, che l’Impresa presta il suo cosenso all’assicurazione in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contrattodichiarazioni stesse.
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Samples: www.sara.it, www.professioneautosas.it
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le Il Contraente e l’Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l’IVASS, dichiarano: - che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE; - che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni. L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, dà il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita. Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente originario Il Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo N. 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa in applicazione della vigente normativa sulla “privacy”, D.Lgs. 196/03 e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazioneRegolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e di acconsentire al trattamento dei dati personali, la polizza non è contestabile sia comuni che particolari (ex sensibili), che li riguardano, per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Societàle finalità assicurative. Il Contraente è tenuto a fornire dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli articoli 58, 59 e 60 del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie, ) alla Compagniadurata, sotto la propria responsabilitàai costi ed ai limiti di copertura, tutte e che le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse. Il Contraente dichiara di essere stato informato in merito ai fini su menzionati obblighi di antiriciclaggiolegge ed ai corrispondenti adempimenti previsti nel quadro delle procedure FATCA e CRS, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni se ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contrattoapplicabili.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazionimodificazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia Ai sensi della Legge legge 18 giugno 2015, n.95n. 95 e della Direttiva UE n. 107/2014, successive modifiche ed integrazioni, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti (FATCA) o verso gli Stati aderenti al CRS, oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate (FATCA) ed alle Autorità fiscali dei paesi aderenti (CRS) fino all’estinzione degli stessistessi obblighi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti o gli Stati aderenti al CRS, oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazioneIL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA SCHEDA SINTETICA, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicuratoDELLA NOTA INFORMATIVA, nella proposta di assicurazione o negli altri documentiDELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla SocietàDEL GLOSSARIO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI XXXXXXX. Il Contraente è tenuto (firma leggibile) Il Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l’invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a fornire alla distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. Il Contraente (firma leggibile) L' Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia. I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, sotto pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contrattomodificazioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le Il Contraente e l’Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l’IVASS, dichiarano: - che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE; - che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni. L’Assicurato dichiara, ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, che con la f xxxx della presente proposta, dà il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita. Qualora il Contraente sia persona f isica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contrattooriginario.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, dellʹAssicurato comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazionimodificazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazionimodificazioni, in base alle quali la Società è tenuta a Societàè tenutaa verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del dell’identitàed affidabilitàdel cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti s oggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata in vigore dellʹassicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, dellʹAssicurato comporta la rettifica, in base allʹetà reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015normativa statunitense F.A.T.C.A., n.95le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), la tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o da soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti, per verificarne l’assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Società è pertanto obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere ad acquisire alcune specifiche informazioni e/anagrafiche ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di dal rappresentante legale (per le persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento). Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dallʹentrata dall’entrata in vigore dellʹassicurazione dell’assicurazione o della sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. Lʹinesatta L’inesatta indicazione dellʹetà dellʹAssicuratodell’età dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base allʹetà all’età reale, delle somme dovute dalla Società. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione espressadisposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che precisache i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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