Difesa fitosanitaria Clausole campione

Difesa fitosanitaria. La gestione fitosanitaria del tappeto erboso dovrà essere affrontata con la massima attenzione, anche riguardo al profilo ambientale, cercando di favorire il miglior sviluppo fisiologico delle specie presenti, limitando al massimo gli effetti degli attacchi patogeni. Qualora fosse necessario intervenire con prodotti chimici, si utilizzeranno solo prodotti registrati dal Ministero della Salute per l’uso specifico per tappeti erbosi, provvedendo alla regolare tenuta del registro dei trattamenti e del magazzino, che sarà inviato periodicamente al Direttore Lavori. Prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antialghe saranno impiegati, sia in fase preventiva che curativa, durante tutto l’arco dell’anno e comunque secondo il numero e il periodo richiesto dal Direttore Xxxxxx. Si dovranno impiegare principi attivi mirati e dosaggi adeguati al patogeno presente, anche in associazione a fertilizzanti fogliari che potenzino l’effetto del prodotto, consentendo l’utilizzo ai dosaggi minimi, in accordo con il Direttore dell’Esecuzione. I principali patogeni fungini, rilevati con maggiore frequenza sui tappeti erbosi in oggetto, sono i seguenti: • Macchia a forma di dollaro (Sclerotinia homeocarpa); • Marciume rosa (Microdochium nivale); • Xxxxxxx xxxxx e macchia gialla (Rhizoctonia solani e R. cerealis); • Marciume radicale (Pythium ssp.); • Ruggini (Puccinia ssp.); • Malattie fogliari (Elmintosporium spp, Bipolaris spp, Drechslers ssp.); • Filo rosso (laetisaria fuciformis); • Mal del Piede (Ophiobulus spp). I principali insetti patogeni sono stati i seguenti: • Nottua (Agrotis ipsilon e A. segetum); • Tipula (Tipula oleracea e T. paludosa) • Grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa), seppur questo più raramente. Evidentemente l’elenco è indicativo e non esaustivo, pertanto si dovrà garantire un costante monitoraggio dei campi per intervenire tempestivamente nel contrasto delle avversità. Si prevedono obbligatoriamente i seguenti interventi Stadio - solo campo calcio (mq 8288) n. 3 Stadio - compreso lunette (mq 10.900. n. 2 Xxxxxx Xxxxxxxx (xx 00.000) x. 0 Xxxxx Xxxxxxx (xx 6.200) n. 2 Relativamente alle eventuali operazioni di “diserbo”, potrà rendersi necessario prevedere interventi fisici e meccanici necessari alla eliminazione di infestanti che possano compromettere le caratteristiche funzionali ed estetiche dei campi. L’eventuale intervento con specifici mezzi chimici selettivi dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente.
Difesa fitosanitaria. 1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all' art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Difesa fitosanitaria. Taluni interventi di lotta antiparassitaria sono resi obbligatori dalla normativa regionale e nazionale. In particolare andranno adottate misure di prevenzione e lotta al diffondersi di taluni agenti patogeni particolarmente virulenti e pericolosi per la conservazione delle alberature previste dalle seguenti norme: - DM 27 marzo 1998. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (Taumetopea pithyocampa). …
Difesa fitosanitaria. Trattamenti antiparassitari

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  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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