Difformità tra documenti contrattuali Clausole campione

Difformità tra documenti contrattuali. Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incom- patibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei do- cumenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.
Difformità tra documenti contrattuali. In ogni caso di difformità o incompatibilità tra la disciplina delle Condizioni Generali IT e quella dei singoli Contratti, relative offerte commerciali e allegati tecnici (o qualsivoglia altro documento contrattuale siglato tra le Parti), le Condizioni Generali IT avranno prevalenza. Le Condizioni Generali IT sono redatte in lingua italiana, qualsiasi traduzione in un’altra lingua rappresenta soltanto una traduzione di cortesia. Rimane inteso tra le Parti che in caso di conflitto prevarrà la versione in lingua italiana.
Difformità tra documenti contrattuali. 5. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l’Ente affidante.
Difformità tra documenti contrattuali. Xxxxx espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all’ art.1 comma 2 del DM n.145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di lavori. In particolare il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.Lgs. n.159/2011. Ed ancora, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 nell’esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Decreto nominato. Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, l’Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto di appalto. Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso, legittima ANAS alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto appalto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nei Documenti contrattuali, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili al Contratto di appalto: - D.Lgs. n.50/2016; - DPR n. 207/ 2010, per quanto non modificato e/o abrogato dal D.Lgs. n.50/2016, e per il periodo stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso D.Lgs. n.50/2016; -DM n.145/2000; -D.Lgs. n.81/2008; -D.Lgs. n.152/2006; -DM n.161/2012; -D.Lgs. n.159/2011; -Legge n.190/2012.
Difformità tra documenti contrattuali. 1.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Difformità tra documenti contrattuali. 35 Articolo 42. Spese contrattuali 35
Difformità tra documenti contrattuali. Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati in esso, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. Relativamente ai contenuti ed alle previsioni regolamentari che regolano la gara di appalto di affidamento dell’incarico, in caso di difformità tra I vari documenti che regolano la gara stessa, prevarranno I contenuti del Disciplinare di gara.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.