Diritti di precedenza. 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Diritti di precedenza. I Xxxxxxxx, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre proce- dere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un’apposita graduatoria che terrà conto: • della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione sentito il parere del Direttore dell’Area nell’ambito della quale hanno lavorato gli operai avventizi; • dell’assenza di provvedimenti disciplinari; • dell’assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, la malattia o l’infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i per- messi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbli- che elettive di cui all’art. 22 del presente contratto); • del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio nel quinquennio precedente all’assunzione a tempo indeterminato; • dei carichi di famiglia. A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l’attribuzione dei punti relati- vi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d’organizza- zione variabile.
Diritti di precedenza. L’art. 24 D. Lgs. n. 81/2015 regola il diritto soggettivo di precedenza a favore dei lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi. Il diritto spetta nel caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi dalla cessazione del rapporto o per rapporti a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine medesimi. La norma, peraltro, precisa che sono salve diverse disposizioni di contratti collettivi. L’art. 24 del D. Lgs. n. 81/2015 prevede, inoltre, a favore delle lavoratrici che:
Diritti di precedenza. 1. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, ovvero per mansioni professionalmente compatibili, rientranti nel medesimo livello. Il datore di lavoro darà applicazione al diritto di precedenza, nei limiti delle esigenze di organico, secondo il criterio del fabbisogno professionale e della anzianità maturata dal lavoratore nello svolgimento della professionalità richiesta.
Diritti di precedenza. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Diritti di precedenza. I Consorzi, nelle assunzioni a tempo indeterminato, daranno la prece- denza a quei lavoratori con rapporto a tempo determinato e/o stagionali che abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con man- sioni equivalenti a quella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che manife- stino al Consorzio la volontà di esercitare tale diritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine occorrerà che il dipendente abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti, e che l’assunzione avvenga nei 15 mesi successivi alla cessazione del rapporto a termine. Il Consorzio informerà i lavoratori a tempo determinato e/o stagiona- li, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa le assunzioni cui si dovrà procedere ai sensi del comma precedente. Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Con- sorzi formeranno, tra i lavoratori con mansioni equivalenti a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un’apposita graduatoria che terrà conto: - della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione sentito il parere del Direttore dell’Area nell’ambito della quale hanno lavorato; - dell’assenza di provvedimenti disciplinari; - dell’assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, i congedi di cui all’art. 24 del D.lgs n. 80/2015, la donazione di sangue, la malattia o l’infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i permessi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pub- bliche elettive di cui all’art. 19 del presente contratto); - del periodo effettivo di lavoro svolto alle dipendenze del Consorzio precedente all’assunzione a tempo indeterminato; - dei carichi di famiglia. A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l’attribuzione dei punti relativi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d’orga- nizzazione variabile.
Diritti di precedenza. 13. Xxxxx rimanendo quanto previsto al comma 11, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, anche per attività stagionali, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sei mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro i sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Diritti di precedenza. Quanto al diritto di precedenza, l'art. 24 del D.lgs. n. 81/2015 ripercorre la disciplina già contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001: il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine; ciò fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale. La vera innovazione è stata introdotta con il comma 4 che regolamenta la forma e le modalità di esercizio del diritto di precedenza. In particolare, la menzione del diritto in questione deve essere in forma scritta e deve essere espressamente indicata nel contratto di assunzione, nel quale viene stabilito il termine del rapporto; il lavoratore deve poi manifestare la volontà di esercitare il diritto di precedenza obbligatoriamente in forma scritta e nel termine di 6 mesi (3 mesi nel caso di lavoro stagionale) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto stesso; in ogni caso, manifestata la propria volontà di esercitarlo, il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Diritti di precedenza. Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi , ha diritto di precendenza nelle ass unzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti , effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, nelle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali. In entrambi i casi , il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro rispettiva mente entro 6 mesi o 3 mes i dalla data di cessazione del rapporto di lavoro . Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Diritti di precedenza. 1° I Consorzi, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.