Diritti sindacali. A) permessi per cariche sindacali ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette. Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
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Diritti sindacali. A) permessi 1. Le trattative per cariche la contrattazione integrativa decentrata si svolgono di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora ciò non sia possibile i componenti delle delegazioni di parte sindacale, precisamente i componenti delle R.S.U. e, nel limite di due componenti per ciascuna sigla, gli appartenenti alle Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL, non sono tenuti al recupero delle ore ivi impiegate.
2. Per quanto attiene al diritto di assemblea, al diritto di affissione, all'uso dei locali per l'esercizio delle attività sindacali ed aspettative Ai lavoratori che siano membri nonché alle altre disposizioni inerenti l'esercizio dei comitati direttivi delle Confederazioni diritti sindacali, si fa riferimento alle previsioni contenute nel CCNQ 7 agosto 1998 (CCNQ sulle modalità di utilizzo dei comitati direttivi distacchi, aspettative e permessi nonché delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette. Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere baltre prerogative sindacali) e c) del comma precedente; nelle imprese successive modificazioni e integrazioni.
3. Al fine di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare rendere effettivo il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione assemblea i dirigenti degli uffici, ricevuta la comunicazione scritta all'impresadi indizione dell'assemblea, di regola 24 ore primaprovvedono ad indicare tempestivamente, tramite le alle rappresentanze sindacali aziendalipromotrici, i locali idonei allo svolgimento dell'assemblea, garantendo al personale, pur nella salvaguardia dei servizi essenziali così come definiti dalle norme in vigore, la partecipazione. I Gli stessi dirigenti sindacali aziendali hanno diritto provvedono, inoltre, a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni dare idonea informazione all'utenza dell'eventuale riduzione di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'annoattività degli uffici conseguente allo svolgimento dell'assemblea.
4. I lavoratori che intendano esercitare Al fine di rendere effettivo il diritto di affissione i dirigenti degli uffici individuano e rendono disponibili appositi spazi in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. L'Amministrazione, nei limiti delle dotazioni informatiche, consente, altresì, in ogni sede centrale o periferica individuata come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica riservato alla RSU nel suo complesso e a ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa.
5. In conformità alla previsione di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa all'art. 18, commi 4 e 5, del citato CCNQ 7 agosto 1998 il trasferimento di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendaliun dirigente sindacale in una unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione può essere disposto solo previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza o della RSU di cui lo stesso sia componente. La presente disposizione si applica sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
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Diritti sindacali. A) permessi per cariche sindacali 1. I distacchi, le aspettative ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente sono utilizzati con le esigenze modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all’articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predetteai fini della progressione economica all’interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione. Tali permessi saranno concessi per un massimo Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali responsabilità di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandatoall’articolo 63, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno dirittocomma 2, per l'espletamento del loro mandatocompete, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta oltre al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto trattamento di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di regola tre giorni primaresponsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria D, tramite le rappresentanze sindacali aziendalicui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all’articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’articolo 61, compete l’importo minimo di posizione di cui all’articolo 62, comma 1.
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Diritti sindacali. A) permessi per cariche sindacali 1. I distacchi, le aspettative ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente sono utilizzati con le esigenze modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7.8.1998 e succes- sive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all'articolo 5 del CCNL quadro del 7.8.1998 compete il trattamento economico com- plessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7.8.1998.
4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predetteai fini della progressione economica all'interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.
5. Tali permessi saranno concessi per un massimo Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D, ai quali sia stata attribuita l'indennità di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali responsabilità di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandatoall'articolo 63, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno dirittocomma 2, per l'espletamento del loro mandatocompete, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta oltre al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto trattamento di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa 2, l'indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di regola tre giorni primaresponsabilità attribuit[e] al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria D, tramite le rappresentanze sindacali aziendalicui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di respon- sabilità di cui all'articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'in dennità corrispon- dente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell'articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retri- buzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all'articolo 61, compete l'importo minimo di posizione di cui all'articolo 62, comma 1.
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Diritti sindacali. A) permessi per cariche sindacali 1. I distacchi, le aspettative ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente sono utilizzati con le esigenze modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all’articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998.
4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predetteai fini della progressione economica all’interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.
5. Tali permessi saranno concessi per un massimo Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali responsabilità di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandatoall’articolo 63, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno dirittocomma 2, per l'espletamento del loro mandatocompete, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta oltre al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto trattamento di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di regola tre giorni primaresponsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria D, tramite le rappresentanze sindacali aziendalicui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all’articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’articolo 61, compete l’importo minimo di posizione di cui all’articolo 62, comma 1.
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Diritti sindacali. A) permessi per cariche sindacali ed aspettative Ai 1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. CCNL e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio servizio, brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predettenazionali stipulanti.
2. Tali permessi saranno concessi per un massimo di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione Organizzazione sindacale.
3. Ove alle dipendenze di una stessa impresa cooperativa vi siano più lavoratrici e lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e e, nel complesso complesso, non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno.
4. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa alla cooperativa almeno 24 ore prima.
5. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni datoriali territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa alla cooperativa cui la lavoratrice e il lavoratore appartieneappartengono.
6. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.
7. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali In osservanza dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 le cooperative, i consorzi e le società consortili garantiscono l'esercizio del diritto di assemblea.
8. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno dirittodiritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle XX.XX. stipulanti, per l'espletamento singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del loro mandatolavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a permessi retribuitidisposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
9. Hanno A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a tali permessi almeno:partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 14 (quattordici) ore all’anno normalmente retribuite.
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui 10. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la stessa è organizzata;regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
b) un dirigente ogni 300 o frazione 11. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i essi; ad esse possono prendere parte dirigenti sindacali aziendali esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a superare, singolarmente, le due ore e mezza all'anno per ciascun dipendentetrenta minuti di durata.
12. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. R.S.A. I dirigenti lavoratori potranno eleggere loro Responsabili sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'annodelle XX.XX. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendalifirmatarie del presente CCNL.
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Diritti sindacali. A) Sempre nell’ottica di una chiarificazione delle regole che stanno alla base dei rapporti sindacali le parti riaffermano la validità delle disposizioni di legge e di contratto e le regole sancite dall’accordo del 20.5.1989, dall’accordo aziendale del 9 maggio 1997 per Xxxxxxx e Sabbio, la lettera del 28.1.98 e l’accordo del 2.2.98 per Costa Volpino e la lettera del 14.1.98 per Piombino. Per quanto attiene l’espletamento dell’esercizio sindacale da parte dei rappresentanti RSU, confermato il principio della non limitazione dell’agibilità di tale diritto e quindi della rimozione di eventuali disfunzioni verificatesi in passato, si richiamano alcune clausole di comportamento: • i rappresentanti delle RSU sono tenuti alla normale timbratura di entrata ed uscita. In tal senso qualora si assentino dal posto di lavoro durante l’orario per l’espletamento del proprio mandato, anche per recarsi in altri reparti, dovranno comunicare attraverso apposito modulo l’orario di interruzione dell’attività lavorativa consegnandolo direttamente al superiore diretto. Tale procedura dovrà essere ripetuta e formalizzata al momento del rientro all’attività lavorativa. In caso di mancato espletamento della procedura di rientro si considerano fruite la totalità delle ore mancanti alla fine dell’orario di lavoro; • qualora vi sia interruzione di attività lavorativa che comporti il venir meno del presidio tecnologico, il rappresentante sindacale dovrà essere preventivamente autorizzato dal superiore diretto che provvederà a predisporre quanto necessario a consentire l’espletamento del mandato sindacale, fermo restando la procedura sopra indicata; • i permessi per cariche sindacali ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta durata pari all’intera giornata lavorativa saranno richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predetteal proprio responsabile con un preavviso sufficiente a consentire al reparto/ufficio di organizzare l’assenza e comunque con almeno 3 giorni di anticipo, salvo casi eccezionali; • le ore di permesso sindacale retribuito saranno trattate come previsto dal CCNL 05.07.94 Federmeccanica/Fim-Fiom-Uilm con decorrenza 01.01.98. Tali permessi saranno concessi Sarà cercata un’idonea sistemazione logistica per un massimo agevolare il lavoro delle RLS previste dalla L.626/94, nell’ambito dei locali assegnato alle RSU. Inoltre in considerazione della previsione degli incontri informativi di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiaregruppo previsti con cadenza semestrale, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresapunto Sistema di Informazione, l’Azienda provvederà alla copertura delle spese di regola 24 viaggio, preventivamente autorizzate ed opportunamente documentate, sostenute dalle RSU di ciascun sito produttivo in occasione di detti incontri. Eccezionalmente tale disponibilità viene estesa per ulteriori 2 riunioni di gruppo delle RSU di ciascun sito. Complessivamente a livello annuo le riunioni di gruppo a livello di RSU sono per un numero massimo di 4, fermo restando che i permessi conseguenti saranno defalcati dal monte ore prima, tramite RSU. Resta comunque confermato che le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi riunioni delle RSU come sopra richiamate non retribuiti per costituiscono la partecipazione a trattative formalizzazione di alcun organo all’interno della normale struttura sindacale delle RSU che rimane titolare dei diritti sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendalidelle prerogative ad essa riconosciute anche ai fini delle relazioni con l’Azienda.
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Diritti sindacali. A) permessi per cariche sindacali 1. I distacchi, le aspettative ed aspettative Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente c.c.n.l. e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, potranno essere concessi compatibilmente sono utilizzati con le esigenze modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all'articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998.
4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predetteai fini della progressione economica all'interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.
5. Tali permessi saranno concessi per un massimo Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l'indennità di giorni 25 all'anno per ciascuna organizzazione sindacale. Ove alle dipendenze di una stessa impresa vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e nel complesso non potranno comunque superare il massimo di 60 giorni all'anno. I permessi per i componenti degli organi direttivi sindacali saranno concessi su esibizione della lettera di convocazione all'impresa almeno 24 ore prima. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'impresa cui il lavoratore appartiene. Per l'adempimento delle funzioni sindacali responsabilità di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del loro mandatoall'articolo 63, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno dirittocomma 2, per l'espletamento del loro mandatocompete, a permessi retribuiti. Hanno diritto a tali permessi almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta oltre al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti per i dirigenti sindacali aziendali non potranno essere inferiori a 10 ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori a due ore e mezza all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comnnicazione scritta all'impresa, di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali e a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto trattamento di cui al comma precedente devono darne comnnicazione scritta all'impresa 2, l'indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di regola tre giorni primaresponsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria D, tramite le rappresentanze sindacali aziendalicui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all'articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell'articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all'articolo 61, compete l'importo minimo di posizione di cui all'articolo 62, comma 1.
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