DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI Clausole campione

DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. Per i Contratti di Assicurazione di durata superiore a 5 anni, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà inviando all’Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Vera Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 45 37126 Verona. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato – per il tramite della Contraente - la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: R= (PDanni*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*(N-K)/N) Dove:  R = importo da rimborsare  PDanni = Premio versato per le Coperture Danni al netto dei costi e tasse (riproporzionato sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di premio, già effettuate)  H = costi sul premio in valore assoluto riproporzionati sulla base delle eventuali estinzioni parziali, con rimborso della quota di costi, già effettuate  N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)  K = mesi interi trascorsi dalla Data di decorrenza alla Data di Recesso. Per la determinazione di K si considereranno le seguenti variabili: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di recesso non viene considerato (0) indipendentemente dal giorno in cui avviene il recesso. In particolare PDanni e H dovranno essere riproporzionati a seguito di ciascuna estinzione anticipata parziale come segue: PDanni = PDanni * (1-Cap_estinto/DR) H = H * (1-Cap_estinto/DR) Dove: • Cap_estinto = importo del finanziamento rimborsato dall’Assicurato in caso di estinzione parziale • DR = debito residuo in linea capitale alla Data del decesso oppure alla Data di recesso (per le Coperture Danni). Qualora il premio sia stato finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato.
DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. A partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Xxxxx con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso oppure inviando alla Compagnia di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: Aviva Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx,00 20161 Milano. La Compagnia di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, calcolata come riportato all’Art. 7.1 “Diritto di Recesso coperture danni“ delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Caso Morte rimane attiva anche in caso di recesso dalle Coperture Danni.
DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. Per i Contratti di Assicurazione di durata superiore a 5 anni, a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà inviando all’Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Avipop Assicurazioni S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 20161 Milano. L’Impresa di Assicurazione restituirà all’Assicurato – per il tramite della Contraente - la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, calcolata come riportato all’Art. 6 “DIRITTO DI RECESSO” delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il premio sia stato finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell’Assicurato. ESEMPIO ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE: Data decorrenza: 01/09/2017 Data scadenza coperture assicurative:01/09/2031 Data dopo la quale si puo’ esercitare il recesso: 01/09/2021 Data effetto del primo recesso utile (da inviarsi con preavviso di 60gg): 01/09/2022 Data cessazione copertura nel caso di cui sopra: 01/09/2022
DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. A partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa, il Richiedente può recedere dalle Garanzie Xxxxx con un preavviso di 30 giorni. L’Assicurato potrà effettuare tale facoltà dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: La Compagnia restituirà al Richiedente la parte di Premio relativa alle garanzie danni corrispondente al periodo di copertura non goduta calcolata sulla base della seguente formula: dove:
DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. A partire dalla quarta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Xxxxx con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso oppure inviando alla Compagnia di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: Aviva Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 14 20161 Milano. La Compagnia di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata sommando i risultati delle seguenti formule: Rimborso del Premio Puro: (PDanni*0,975)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PDanni*0,975)*H*[ (N-K)/N] Dove La Copertura Caso Morte rimane attiva anche in caso di recesso dalle Coperture Danni.
DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. Per durate pari o superiori ai 24 mesi, a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso oppure inviando alla Compagnia di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. La Compagnia di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, calcolata come riportato all’Art. 7.1 “DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI” delle Condizioni di Assicurazione. La Copertura Caso Morte rimane attiva anche in caso di recesso dalle Coperture Danni. 8.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione
DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI. Per durate pari o superiori ai 24 mesi, a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso oppure inviando alla Compagnia di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. • del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; • dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Copertura Caso Morte prestata da Eurovita Assicurazioni S.p.A. rimane attiva anche in caso di recesso dalle Coperture Danni.

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  • Diritto di recesso Il Cliente gode del diritto di recesso previsto dalla legge. Può esercitare tale diritto, senza doverne giustificare le ragioni e senza dover pagare alcuna penale, ad eccezione delle spese di restituzione, entro un periodo di quattordici (14) giorni a partire dal giorno successivo all'Ordine. Il diritto di recesso si esercita prima della data di scadenza di cui sopra attraverso il modulo disponibile a tale scopo nell'Interfaccia di Gestione, sia compilando il seguente modulo di recesso e indirizzandolo a OVHcloud a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia attraverso qualsiasi altra dichiarazione che esprima chiaramente la volontà di esercitare tale diritto. Form di recesso: — Destinatario OVHcloud Via Xxxxx Xxxxxxxx 18 – 20159 – Milano, Italy: — Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*) — Ordinato il (*)/ricevuto il (*) — Nome del/dei consumatore(i) — Indirizzo del/dei consumatore(i) — Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) — Data (*) Cancellare la dicitura inutile. ” Il diritto di recesso, quando legittimamente esercitato, consente al Cliente di ottenere il rimborso dei beni e dei Servizi oggetto dell'esercizio di tale diritto, fatta salva l'eventuale riduzione che OVHcloud potrà applicare per riflettere il valore dei Servizi effettivamente ricevuti dal Cliente al momento dell'esercizio del diritto di recesso. Il Cliente non può esercitare il diritto di recesso per i Servizi che sono stati interamente eseguiti prima della fine del periodo di recesso o per i beni e i Servizi fabbricati secondo le specifiche del consumatore o chiaramente personalizzati. Per questo motivo, il Cliente viene informato durante l'Ordine e invitato a rinunciare al suo diritto di recesso.

  • Diritto di recesso del Contraente Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

  • Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

  • Recesso e risoluzione 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la stessa cadenza e lo 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.

  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • Facoltà di recesso Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • RISOLUZIONE E RECESSO 8.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli 5.3 e 9 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al GME, secondo le modalità previste ed all’indirizzo indicato nel successivo articolo 10.6, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di (i) perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore – come acquisita ai sensi della Disciplina - su tutti i Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto; (ii) chiusura totale o parziale di uno o più Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto. Resta inteso che la perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore su uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto, ovvero la chiusura totale o parziale da parte del GME di uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi costituirà motivo di risoluzione automatica limitatamente al Servizio reso relativamente al Mercato per il quale il Contraente ha perso la qualifica di operatore, ovvero relativamente al Mercato soggetto a chiusura totale o parziale. 8.3 Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il GME potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile in caso di mancato pagamento da parte del Contraente anche di una sola fattura scaduti 45 (quarantacinque) giorni dal termine di pagamento di cui all’articolo 5.6 del presente Contratto. 8.4 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste e all’indirizzo indicato da quest’ultimo nel successivo articolo 10.6, di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.5 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.