Detrazione fiscale dei premi. Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Si consideri che concorrono alla determinazione dell’importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall’Assicurato nel periodo d’imposta a fronte di: • eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; • eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali l’Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.
Detrazione fiscale dei premi. Il Premio Versato, nei limiti della quota afferente le coperture assicurative per rischi demografici (Costi delle Coperture Assicurative) e per un importo massimo di Euro 1.291,14, dà diritto nell’anno in cui è stato corrisposto, ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dichiarato dall’Investitore- Contraente nella misura del 19% alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, risulti fiscalmente a carico dell’Investitore-Contraente.
Detrazione fiscale dei premi. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge”).
Detrazione fiscale dei premi. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Detrazione fiscale dei premi. Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (98,28% del pre- mio lordo per i prodotti “Finanziamento a termine finalizzato” e “Doppio Piano di Rimborso”; 98,28% del premio lordo per il prodotto “Maxirata”) è prevista per l’anno in cui il premio stesso è stato corrisposto, una detra- zione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge tempo per tempo vigente.
Detrazione fiscale dei premi. Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante danno diritto all’Assicurato ad una detrazione annuale del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, nella misura, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge vigente al tempo dell’Adesione alla presente Polizza Collettiva.
Detrazione fiscale dei premi. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% da infortunio o malattia, il rischio di morte da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contrat- to, ai sensi dell’art. 15 bis comma 1) lett. f) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. Lgs. n. 344/03 c.d. “Nuovo T.U.I.R.”, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la detrazione spetta per un importo pari al 19% del premio unico corrisposto con un tetto massimo pari a Euro 245,32 (corri- spondente ad un’aliquota fiscale del 19% applicata all’importo massimo di Euro 1.291,14).
Detrazione fiscale dei premi. Il Premio relativo la presente Polizza dà diritto, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, dichiarato dall’Assicurato. Trattandosi di Polizza a Premio Unico, la detrazione potrà essere effettuata, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del Premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. La detrazione spetta per un importo pari al 19 (diciannove)% del Premio corrisposto per le coperture Vita, con un tetto massimo pari a € 245,32 (corrispondente ad un’aliquota fiscale del 19 (diciannove)% applicata all’importo massimo di € 1.291,14). La Società invia all’Assicurato la documentazione che attesta l’importo del Premio versato e della sua quota detraibile.
Detrazione fiscale dei premi. I Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Invalidità Permanente superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa vigente.
Detrazione fiscale dei premi. I premi versati per questo tipo di contratto non sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.