AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE Clausole campione

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi come stabiliti dall’articolo 8, comma 1, del DPR 17 gennaio 1990, n. 44, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’ art. 7 del D.L. n. 384/ 1993, convertito dalla legge n. 438 / 1993, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Qualifica III 102.000 Qualifica IV 107.000 Qualifica V 113.000 Qualifica VI 123.000 Qualifica VII 139.000 Qualifica VIII 161.000 Qualifica IX 182.000
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL stipulato in data 11 novembre 1996, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall'articolo 2, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono incrementati per ciascun livello e raggruppamento di fasce stipendiali degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 38 del CCNL 1 marzo 2002 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari previsti , come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'alle- gata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. Art. 9 - Effetti nuovi stipendi