AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE Clausole campione

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL stipulato in data 11 novembre 1996, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle B1 e B2. 3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall'articolo 2, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono incrementati per ciascun livello e raggruppamento di fasce stipendiali degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle F1 e F2. 3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall' art. 14 del DPR 13 gennaio 1990, n. 43, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del DL 17 settembre 1993, n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1993, n. 438, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Qualifica I 91.000 Qualifica II 96.000 Qualifica III 101.000 Qualifica IV 107.000 Qualifica V 113.000 Qualifica VI 124.000 Qualifica VII 139.000 Qualifica VIII 161.000 Qualifica IX 182.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili: Qualifica I 70.000 Qualifica II 74.000 Qualifica III 78.000 Qualifica IV 82.000 Qualifica V 86.000 Qualifica VI 94.000 Qualifica VII 106.000 Qualifica VIII 123.000 Qualifica IX 140.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 38 del CCNL 1 marzo 2002 sono incrementati dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate: a) dall’1.1.2002… € 86,00 b) dall’1.1.2003… € 79,00 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare annuo, a regime, è rideterminato in € 38.296,98, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall’art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01 del comparto Scuola sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 2, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero. 4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 3. Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’art. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. Nota a verbale: Con riferimento al comma 3 del presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE. Art. 30 Effetti nuovi stipendi