Common use of Disciplina comune Clause in Contracts

Disciplina comune. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le al- tre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qua- lora l’azienda disponga di capacità formativa interna. La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le ini- ziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livel- lo interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina comune. La formazione internaIl lavoro supplementare è utilizzabile in alternativa al lavoro straordinario. Il lavoro supplementare potrà essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature. Il lavoro supplementare potrà essere effettuato anche con modalità e-learningdal personale a tempo parziale, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le al- tre materie potranno essere oggetto assunto a tempo indeterminato o determinato. Per il personale a tempo parziale il lavoro supplementare verrà utilizzato in ragione di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qua- lora l’azienda disponga di capacità formativa interna. La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualita- tivamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le ini- ziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità punte di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di mercato. Le ore di lavoro supplementare sono effettuate a ore, mezze ore e quarti di ora. Le ore di lavoro supplementare saranno recuperate fruendo di permessi equivalenti alle ore supplementari effettuate. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con l’attestazione il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. Il recupero delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato entro il mese di dicembre dell’anno successivo. La programmazione del tutor aziendale nel libretto lavoro supplementare e le modalità del recupero per gli uffici o i settori interessati all’attività che presentino fenomeni di formazione“punte” di lavoro per periodi prolungati dovranno essere concordati fra le parti. Al termine lavoratore a tempo pieno che effettua il lavoro supplementare al venerdì pomeriggio con il rientro pomeridiano dopo l’intervallo pranzo viene erogato il buono pasto. Quando il recupero del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- stalavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionalequindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto. I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui venga effettuato lavoro supplementare con un docu- mento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese intervallo non inferiore a livel- lo interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni30 minuti.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Disciplina comune. La formazione internaIl presente sistema di classificazione del personale, anche con modalità unitamente alla scala parametrale riportata alla fine del presente articolo, individua lo strumen- to idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e-learning, è prevista nell’attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l’evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento del- le mansioni e realizza la certezza dell’inquadramento per le materie collegate alla realtà aziendale/professionalefigure profes- sionali, sia presenti che nuove. La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavo- ratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continua- no ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le al- tre materie potranno essere oggetto categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di formazione interna o esterna all’aziendalegge, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learningdi accordo interconfederale, qua- lora l’azienda disponga di capacità formativa interna. La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati contratto collettivo e qualita- tivamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenzedi accordo aziendale che si intendono qui riconfer- mate, tutor in quanto non esplicitamente modificate con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le ini- ziative formative esterne ed interne all’aziendail presente contratto. In caso relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli pre- visti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B). Eventuali contestazioni riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.. Le Parti convengono di interruzione affidare alla Commissione nazionale tecnica pa- ritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del rapporto prima del termine il datore personale l’esame in sede tecnica di lavoro attesta l’attività for- mativa svolta. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo eventuali problemi applicativi e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazioneinserimento nell’inquadramento di nuove posizioni professionali che ve- nissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento Re- sta fermo che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame dall’applicazione della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi a livel- lo interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge ccnl 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioniluglio 1999.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina comune. L’apprendistato è confermato essere di regola un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una durata minima di almeno sei mesi. Potrà essere prevista, la stipulazione a tempo determinato relativamente alla tipologia professionalizzante nonché per quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (quest’ultimo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro), per i datori di lavoro che svolgono la propria attività̀ in cicli stagionali. Tuttavia, tale possibilità è ammessa laddove previsto dai CCNL da associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale. Non è consentito di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. La formazione internaforma del contratto viene confermata quella scritta ma viene ora puntualizzato espressamente che assume rilevanza ai fini della prova. In esso deve essere contenuto, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale che potrà essere predisposto sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, a cura delle parti contrattuali per l’apprendistato professionalizzante, mentre per gli altri due tipi, dall’istituzione formativa di provenienza dello studente con modalità eil coinvolgimento dell’impresa. Si è visto che il contratto è a tempo indeterminato ma ai fini della risoluzione occorre distinguere il periodo formativo dal quello di scadenza. Durante il periodo di apprendistato si applicano le regole generali previste per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e cioè che la risoluzione è possibile per giusta causa o giustificato motivo. Alla scadenza del periodo formativo, invece, le parti possono recedere liberamente ai sensi dell’art.2118 c.c. con il solo onere del preavviso. Tale periodo decorre dalla scadenza del periodo formativo e durante il medesimo si applicherà la disciplina dell’apprendistato. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore una novità del nuovo testo consiste nella previsione che costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa di provenienza. La prosecuzione del rapporto di lavoro determina l’applicabilità delle normali regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Confermato l’impianto generale del previgente Testo Unico sull’apprendistato relativamente ai principi cui si devono attenere accordi interconfederali e contratti collettivi, sul numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro che occupa più di 49 lavoratori può assumere e sulle clausole di stabilizzazione contrattuali o legale; anche se la nuova disciplina limita la condizione di stabilizzazione esclusivamente all’apprendistato professionalizzante. Tale tipologia di apprendistato risulta modificata significativamente rispetto a quello analogo previsto dal D.Lgs. n.167/2011. Lo scopo è quello di coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Il ricorso all’apprendistato di primo livello è possibile in ogni settore e riguarda i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25; potrà avere una durata fissata in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire. Comunque, la durata non potrà superare tre anni, ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale. Sono peraltro possibili in alcuni casi proroghe per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico- professionali e specialistiche, ovvero qualora l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale. Una novità consiste nella possibilità di stipula di contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti a giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R n. 87/2010. Tale possibilità è chiaramente finalizzata a favorire l’ingresso dei giovani al lavoro ma anche ai datori di lavoro di poter valutare e formare nuove risorse umane degli istituti tecnici e professionali. Viene abrogato il programma sperimentale, ai sensi del comma 2 dell’art. 8-learningbis del D.L. n. 104/2013, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Sono fatti salvi, tuttavia, fino alla loro conclusione, i programmi già attivati. La disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ma poiché la volontà del legislatore è quella di far decollare tale tipologia contrattuale, è prevista previsto che in assenza di regolamentazioni regionali la disciplina per l’attivazione è rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il funzionamento è il seguente: il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università̀ e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le materie collegate alla realtà aziendale/professionaleregioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre le al- tre materie potranno che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. Lo stesso provvedimento definisce i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che può̀ essere oggetto svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese nelle quali si svolge. Molte novità sono rinvenibili sul fronte della formazione, sia quella esterna che quella da svolgersi presso il datore di formazione interna o esterna all’azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qua- lora l’azienda disponga di capacità formativa internalavoro. La formazione esterna dovrà all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, salvo non sia previsto diversamente dai contratti collettivi, non è retribuita. L’ammontare della componente formativa esterna non può essere affidata a soggetti abilitati superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e qualita- tivamente riconosciutidel 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché́ per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adegua- te, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimen- sioni aziendali. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le ini- ziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine Una novità riguarda l’esonero da ogni obbligo retributivo per il datore di lavoro attesta l’attività for- mativa svoltarelativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato de- signato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tu- tor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la mede- sima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione a carico del datore di cui sopra saranno riproporzionate in relazione lavoro, invece, è riconosciuta al restante periodo lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di apprendista- to da svolgere. A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’av- venuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dall’Istituto formativo e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l’azienda rilascerà all’apprendi- sta, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un docu- mento quella che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavora- tive per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livel- lo interconfederale finalizzate a dare piena operatività al “Testo unico dell’apprendistato” di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazionigli sarebbe dovuta.

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Samples: Legislative Decree