Controversie individuali. In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro quindici giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza. Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell’art. 31 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore. Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo professionale non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono demandare la controversia all’Osservatorio provinciale di cui all’art. 9.
Controversie individuali. I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento della Rappresentanza sindacale unitaria o del delegato di impresa. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Controversie individuali. Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Controversie individuali. In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza. Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata ed erronea applicazione dell'art. 8 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di 2 esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono e abbiano conferito mandato il datore di lavoro e il lavoratore. Collettive. Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.
Controversie individuali. Art. 46 Controversie collettive
Controversie individuali. Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un ten- tativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Organizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato. L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza
Controversie individuali. Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un tentativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Or- ganizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sin- dacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato. L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza previsti dalla legge. La data e la sede della riunione per l’esperimento del tentativo di conciliazione vengono determinate d’accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate. La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell’i- stanza avanzata dall’Organizzazione sindacale che rappresenta il dipen- dente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Controversie individuali. In caso di contestazione fra il datore di lavoro e l’operaio agricolo, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali per il tentativo di amichevole componimento. Le Organizzazioni, sentite le parti interessate, decideranno entro quindici giorni dalla data in cui è stata rimessa la controversia.
Controversie individuali. Qualora sorga controversia fra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni stipulanti il presente accordo, su richiesta di una o di entrambe le parti, interverranno per favorire il raggiungimento di un amichevole accordo.
Controversie individuali. Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Orga- nizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il compo- nimento della vertenza.