Dispersione liquidi Clausole campione

Dispersione liquidi. La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S’intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l’accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi. La Società non risponde dei danni: a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi; b) a merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.
Dispersione liquidi. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
Dispersione liquidi. La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte delle merci assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. - derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti - dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; - di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; - di fuoriuscita di materiale fuso; - di stillicidio; - causati ad altri enti da dispersione del liquido; - sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione. L’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, fino alla concorrenza della somma assicurata e con applicazione della franchigia indicata nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Dispersione liquidi. La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione. Sono esclusi i danni: a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; b) causati da gelo; c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Dispersione liquidi. Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte pre- viste dalla presente Polizza si intendono richiamate e confermate, la Società risponde anche dei danni da dispersione di liquidi riposto nei contenitori causata da rottura accidentale dei predetti contenitori.
Dispersione liquidi. La Società risponde dei danni di dispersione di vino, olio o latte, fino alla somma assicurata indicata in polizza a tale titolo, contenuti in serbatoi e contenitori costruiti in cemento armato e/o acciaio, causata unicamente da rottura accidentale di tali contenitori. La Società non risponde:
Dispersione liquidi. La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione. Sono esclusi i danni: a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; b) causati da gelo; c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1..
Dispersione liquidi. Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” sono comprese le spese per il rim- piazzo di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenu- ti in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. Sono esclusi i danni: • derivanti o conseguenti ad imperizia x/x xxxxxxxx- xx, xxxxxx apertura o chiusura di valvole e/o rubi- netti anche se conseguenti a guasto; • dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; • di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso; • causati ad altre Cose assicurate per effetto della dispersione del liquido; Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricer ca della rottura e la sua riparazione. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Dispersione liquidi. Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del Massimale convenuto, i Xxxxx materiali e diretti di dispersione liquidi, in quanto parte delle Merci assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. Assimoco non indennizza i danni: a) derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; d) di fuoriuscita di materiale fuso; e) di stillicidio; f) causati ad altri enti da dispersione del liquido; Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Dispersione liquidi. A parziale deroga dell’art. “Esclusioni” della presente Sezione, la Società, fino alla concorrenza per ciascun sinistro del limite di indennizzo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), indennizza i danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi e/o altri contenitori causata unicamente da guasto e/o cedimento e/o rottura dei predetti serbatoi e/o contenitori compresi relative valvole ed accessori. La Società non risponde: a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei suddetti serbatoi e/o contenitori; b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto eventualmente altrove previsto. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 (mille/00).