Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012. 3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi. 4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxx 7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Samples: Fornitura Di Farmaci Urgenti
Disposizioni anticorruzione. 1L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. Nell’espletamento 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della fornitura Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato vanno rispettati contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2stesso. In particolare, l’Appaltatore A tal fine l’Amministrazione si impegna a forniretrasmettere, su richiesta della APSSai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, i nominativi dei titolari di caricheall'Appaltatore copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L’Appaltatore, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità si impegna a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto: la APSS. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore al l’Appaltatore il fatto fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxx
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Samples: Technical and Administrative Specifications for Contracting
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSdi A.S.I.S., la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolareL'appaltatore, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: con la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione sottoscrizione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito aventi ad oggetto incarichi ad professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa A.S.I.S. nei suoi confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S., ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che A.S.I.S. gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. A.S.I.S., accertata la APSS medesima. Il mancato rispetto compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del suddetto divieto comporta rapporto instaurato, contesta, per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitigiustificazioni.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale A.S.I.S, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxtutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Samples: Capitolato Speciale
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSstazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolareL'appaltatore, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: con la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione sottoscrizione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 53 53, comma 16 ter ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito aventi ad oggetto incarichi ad professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa Provincia nei suoi confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la APSS medesima. Il mancato rispetto compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del suddetto divieto comporta rapporto instaurato, contesta, per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitigiustificazioni.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione L'Amministrazione, nel rispetto dei documenti “criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e per la Trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del “Codice caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxtutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]
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Samples: Service Agreement
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSstazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolareL'appaltatore, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: con la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione sottoscrizione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 53 53, comma 16 ter ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito aventi ad oggetto incarichi ad professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa Provincia nei suoi confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la APSS medesima. Il mancato rispetto compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del suddetto divieto comporta rapporto instaurato, contesta, per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitigiustificazioni.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione L'Amministrazione, nel rispetto dei documenti “criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano triennale provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente [inserire il riferimento al Piano vigente al momento di approvazione del capitolato: n. deliberazione Giunta provinciale e dell’attuazione della trasparenza e data], esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del “Codice caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxtutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSdi Opera Universitaria (xxx.xxxxxxxx.xx.xx area “Xxx.xx trasparente”_ sez. “disposizioni generali_atti generali”), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contrattodella convenzione.
2. In particolareIl Concessionario, l’Appaltatore si impegna a fornirecon la sottoscrizione della convenzione, su richiesta della APSSattesta, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 53 53, comma 16 ter ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito aventi ad oggetto incarichi ad professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa Opera Universitaria nei suoi confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesimadi pubblico impiego.
3. Il mancato rispetto Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del suddetto divieto comporta Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di affidamentocondotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. InoltreIl Concessionario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, come previsto dall’art 53 comma 16 ter ai sensi dell'art. 18 del D.LgsCodice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. 165/2001 i contratti conclusi Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitigiustificazioni.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione L'Amministrazione, nel rispetto dei documenti “criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, e in forza di quanto disposto all'art. 9.2 del proprio Piano triennale di prevenzione Prevenzione della corruzione e dell’attuazione corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della trasparenza e del “Codice convenzione, fatto salvo il risarcimento di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxtutti i danni subiti.
7. L'appaltatore Il Concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Samples: Concession Agreement
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSstazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l’Appaltatore le Imprese si impegna impegnano a fornire, su richiesta della APSSdell’Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1all’art.1, comma 9 lettera 9, punto e), ) della L. 190/2012.
3. In conformità a n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e attuazione dal Codice di comportamento dell’Amministrazione contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli stessa. Gli obblighi di condottacondotta derivanti dal Codice di comportamento dell’Amministrazione si estendono, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighidelle Imprese.
43. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSSLe Imprese dichiarano inoltre, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai ai sensi e per gli effetti di cui all’artal comma 16ter dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara - introdotto dal comma 42, lett. l) dell’art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad a soggetti, ex dipendenti dell’Amministrazione, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti ) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese – ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell’Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando un termine per la APSS medesima. Il mancato rispetto presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltrecontratto, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione salvo il risarcimento dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitidanni.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxx
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Disposizioni anticorruzione. 1. (Comma I) Nell’espletamento della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato C.S.A. vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSdell’ E.A., la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare(Comma II) L’I.C., l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: con la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione sottoscrizione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 53 53, comma 16 ter ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito aventi ad oggetto incarichi ad professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa Provincia nei suoi confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitipubblico impiego.
6(Comma III) L’I.C., con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
(Comma IV) L'I.C. dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore è invitato si impegna a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
(Comma V) L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del “rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxgiustificazioni.
7. L'appaltatore (Comma VI) L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC
(Comma VII) L'I.C. si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazioneAmministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSSProvincia, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolareL'aggiudicatario, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: con la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione sottoscrizione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’artdell'art. 53 53, comma 16 ter ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito aventi ad oggetto incarichi ad professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa Provincia nei suoi confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso di pubblico impiego.
3. L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'aggiudicatario dichiara che la APSS medesimaProvincia gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. Il mancato rispetto 18 del suddetto divieto comporta Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La Provincia, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitigiustificazioni.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione La Provincia, nel rispetto dei documenti “criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano triennale provinciale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della trasparenza e corruzione ora vigente approvato con deliberazione Giunta provinciale n. 1224 di data 21 agosto 2020, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del “Codice caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxtutti i danni subiti.
7. L'appaltatore L'aggiudicatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura oggetto Il soggetto contraente, con la sottoscrizione del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato Contratto, attesta, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’artdellart. 53 53, comma 16 ter del D.LgsD. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e o comunque di non aver attribuito incarichi aventi ad oggetto in- carichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi autorizzativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS stessa Provincia nei suoi confronti del medesimo soggetto contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesimadi pubblico impiego.
2. Il mancato soggetto contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna, ai sensi dellart. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provin- cia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine il soggetto contraente dà atto che lAmministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dellart. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto contraente si impegna a trasmette- re copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. LAmministrazione, verificata leventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. LAmministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura Dirigente di affidamentoAPAC 1/2016 (n. Prot. InoltreS171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016), come previsto dall’art 53 comma 16 ter esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, di- spone, se del D.Lgs. 165/2001 caso, la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferitidan- ni subiti.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxx
7. L'appaltatore Il soggetto contraente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
7. Il soggetto contraente si impegna al rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni scolastiche e formative nella sezione relativa alle istituzioni scolastiche e formative paritarie.
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Samples: Contratto Di Servizio Per l'Affidamento Dei Servizi Di Istruzione E Formazione Professionale
Disposizioni anticorruzione. 1Ai sensi dell’art. Nell’espletamento della fornitura oggetto 2, comma 3, del presente capitolato vanno rispettati codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di comportamento approvato contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai sensi della legge 6 novembre 2012titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSS, la cui che realizzano opere in favore dell'amministrazione. La violazione costituisce dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e Inoltre ai sensi dell’art. 53 del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex modd.lgs. 770) per il controllo di cui all’art. 1165/2001, comma 9 lettera e)16 ter) “I dipendenti che, della L. 190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale negli ultimi tre anni di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSSservizio, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei suoi confronti nel triennio successivo tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso la APSS medesimai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L'appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabili dal sito Internet della APSS alla sezione “xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx e xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxx
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.”
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