Common use of Disposizioni antimafia Clause in Contracts

Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Appaltatore si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni Accordo. L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattodell’Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono La Società prende atto che l’affidamento delle attivitàdell’attività, oggetto del presente Accordocontratto, è subordinato subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono la Società garantisce che nei propri confronti del rappresentante legale e nei confronti comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, 159/2011 e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori La Società si impegnano impegna a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonchéall’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente Accordocontratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011dei citati soggetti, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento)%; c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservanocontratto. La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, inoltreindi, il diritto conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di verificare la permanenzaPrevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per tutta la durata il triennio successivo alla cessazione del Contrattorapporto presso l’Amministrazione. La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, dei requisiti previsti dalle indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Codice di comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti in materia di prevenzione della corruzione di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente al paragrafo precedente - che, nel caso fossero emanati per i provvedimenti titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordoparentela, esso si intenderà immediatamente risoltodi affinità o comunque di frequentazione abituale, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, xxx comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolosecondo grado.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente AccordoContratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Appaltatore si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente AccordoContratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordodel Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il Contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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Samples: Contratto Normativo

Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono Il Concessionario prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente AccordoContratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono il Concessionario garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori Il Concessionario si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente AccordoContratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore Concessionario ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordodel Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni Contratto. L’Agenzia si riservanoriserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordodel Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo il Contratto si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove il Concessionario non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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Samples: Contratto Normativo

Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori L’Appaltatore si impegnano impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contrattodell’Accordo, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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Samples: Contratto Normativo

Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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Samples: Contratto Esecutivo Dell’accordo Quadro Per La Fornitura Di Gel Disinfettante Mani E Relativi Dispenser Erogatori Per Le Esigenze Dell’agenzia Delle Entrate E Dell’agenzia Delle Entrate Riscossione

Disposizioni antimafia. I Fornitori Gli Appaltatori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori gli Appaltatori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori Gli Appaltatori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedentiAccordo. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subìtisubiti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore dell’Appaltatore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

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